(Accordo - art. 34)
                              Art. 34. 
                          Diritti sindacali 
 
  Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e  commissioni
previsti dal presente  accordo  sara'  rimborsata  la  spesa  per  le
sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei  suddetti
organismi. 
  Tale onere sara' a carico della regione  e  delle  singole  U.S.L.,
rispettivamente per i comitati e le commissioni regionali e di U.S.L. 
  I rappresentanti dei sindacati  medici  di  categoria  a  carattere
nazionale e regionale, i medici nominati alle  cariche  dagli  organi
ordinistici per espletare i  rispettivi  mandati,  nonche'  i  medici
eletti al parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale,
possono avvalersi, con oneri  a  loro  carico,  della  collaborazione
professionale di medici con compenso orario. 
  Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potra' essere inferiore
al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo ex  art.  48
della legge n. 833/78 concernente gli incarichi non  specialistici  a
rapporto orario con le UU.SS.LL. 
  A titolo di concorso negli oneri per  sostituzioni  collegate  allo
svolgimento di compiti  sindacali,  a  ciascun  sindacato  firmatario
viene riconosciuta la disponibilita' di 20 ore settimanali  per  ogni
gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 500. 
  Il numero dei medici di medicina generale iscritti  e'  rilevato  a
livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali
- per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura  delle  UU.SS.LL.,
la trattenuta della quota sindacale. Ai fini del  raggiungimento  del
"quorum"  di  500  persone  possono  essere  utilizzati   i   "resti"
risultanti nell'ambito delle singole regioni. 
  La  segreteria  nazionale  del   sindacato   comunica   ogni   anno
congiuntamente  a  tutte  le  regioni   i   nominativi   dei   propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita la  disponibilita'  di
orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato  a
ciascuno. 
  Mensilmente ciascuno dei  rappresentanti  designati  comunica  alla
propria U.S.L. il nominativo del medico che l'ha sostituito nel  mese
precedente e il numero delle  ore  di  sostituzione.  Entro  il  mese
successivo si provvede al pagamento di quanto  dovuto  al  sostituto,
sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare  iniziale
prevista dall'accordo ex art. 48 della legge n. 833/78 per i medici a
rapporto orario addetti ad attivita' non specialistiche (medicina dei
servizi).  Il  compenso  e'  liquidato,  a  seconda  del  sistema  di
pagamento localmente  adottato,  direttamente  dalla  regione  oppure
dalla U.S.L. che amministra la posizione del rappresentante sindacale
designato.