Art. 34. Diritti sindacali Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e commissioni previsti dal presente accordo sara' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi. Tale onere sara' a carico della regione e delle singole U.S.L., rispettivamente per i comitati e le commissioni regionali e di U.S.L. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i medici eletti al parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale, possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potra' essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo ex art. 48 della legge n. 833/78 concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di 20 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 500. Il numero dei medici di medicina generale iscritti e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. Ai fini del raggiungimento del "quorum" di 500 persone possono essere utilizzati i "resti" risultanti nell'ambito delle singole regioni. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria U.S.L. il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex art. 48 della legge n. 833/78 per i medici a rapporto orario addetti ad attivita' non specialistiche (medicina dei servizi). Il compenso e' liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente dalla regione oppure dalla U.S.L. che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.