(Accordo - art. 36)
                              Art. 36. 
                    Comitato consultivo di U.S.L. 
 
  In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da: 
    il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede; 
    due membri effettivi e due supplenti designati  dal  comitato  di
gestione della U.S.L.; 
    tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici
generali convenzionati. 
  I rappresentanti dei medici  sono  eletti  tra  i  medici  iscritti
nell'elenco della medicina generale di ciascuna U.S.L. con il sistema
proporzionale tra liste concorrenti dai medici di  medicina  generale
convenzionati iscritti negli elenchi  e  operanti  nell'ambito  della
U.S.L. per la quale deve essere istituito il comitato. 
  Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura  della
federazione regionale degli  ordini  dei  medici,  avvalendosi  della
collaborazione degli ordini provinciali. 
  La federazione regionale degli ordini proclama gli eletti. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  di  parte
pubblica. 
  Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti: 
    1) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte  di  cui
all'art. 13; 
    2) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 14; 
    3) motivi di incompatibilita' agli effetti delle  recusazioni  di
cui all'ultimo comma dell'art. 15; 
    4) cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 11, punto 5). 
  Inoltre, in ordine alla migliore organizzazione della  medicina  di
base, partecipa alle conferenze di organizzazione  predisposte  dalla
U.S.L. e collabora alla: 
    a) impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a
livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e
concernenti l'attivita' dei  medici  convenzionati  per  la  medicina
generale; 
    b) organizzazione delle iniziative in  materia  di  aggiornamento
professionale nell'area della medicina di base,  in  particolare  per
quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale. 
  Su tutte le questioni inerenti i rapporti tra la medicina  generale
e gli altri servizi delle UU.SS.LL. deve essere acquisito  il  parere
del comitato di cui al presente articolo.