(Accordo - art. 37)
                              Art. 37. 
                    Comitato consultivo regionale 
 
  In ciascuna regione e' istituito un comitato composto di: 
    assessore regionale alla sanita' o suo delegato con  funzioni  di
presidente; 
    cinque membri effettivi e tre supplenti in  rappresentanza  delle
UU.SS.LL. della regione, designati dell'ANCI; 
    sei membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici
generali convenzionati. 
  I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti nell'elenco
regionale della medicina generale convenzionata, vengono  eletti  dai
medici  iscritti  nell'elenco  stesso  con  il   sistema   elettorale
proporzionale tra liste concorrenti. 
  Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura  della
federazione regionale degli ordini avvalendosi  della  collaborazione
degli ordini provinciali. 
  La federazione regionale proclama gli eletti. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  di  parte
pubblica. 
  In caso di assenza od impegno del presidente le  relative  funzioni
sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. 
  La sede del comitato e' indicata dalla regione. 
  Il comitato esprime parere nei casi previsti dal presente  accordo,
ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della  regione,
dei servizi di  guardia  medica  e  dei  programmi  di  aggiornamento
professionale obbligatorio per i medici generali convenzionati. 
  Il comitato formula  proposte  ed  esprime  pareri  sulla  corretta
applicazione delle norme del  presente  accordo  e  per  un  corretto
ricorso all'assistenza da parte degli assistiti, anche in riferimento
a  problemi  o  situazioni  particolari  locali  che  siano  ad  esso
sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti. 
  Svolge  inoltre  ogni  altro  compito  assegnatogli  dal   presente
accordo. 
  La sua  attivita'  e'  comunque  finalizzata  a  fornire  indirizzi
uniformi per l'applicazione dell'accordo.