(Accordo - art. 38)
                              Art. 38. 
                 Commissione regionale di disciplina 
 
  In ciascuna regione, con provvedimento della giunta  regionale,  e'
istituita una commissione di disciplina composta da: 
    il presidente dell'ordine provinciale  dei  medici  della  citta'
capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede; 
    tre membri medici e un esperto designati dall'assessore regionale
alla sanita', sentito l'ANCI regionale; un  membro  medico  designato
dall'U.S.L. interessata; 
    tre membri medici e un esperto designati dal consiglio  direttivo
della federazione regionale degli ordini dei  medici  su  indicazione
unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra  i  sindacati  medici  di
categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. 
  La sede della commissione e' indicata dalla regione. 
  Ai fini della nomina di cui al  primo  comma  il  presidente  della
federazione regionale degli ordini dei medici invita a mezzo  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici  nazionali
di categoria a procedere alla designazione  unitaria  dei  medici  da
nominare. 
  Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta  designazione
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'invito,  il   consiglio
direttivo  della  federazione  regionale  degli  ordini  dei   medici
provvede direttamente a nominare la  rappresentanza  medica  in  seno
alla commissione. 
  I medici di  nomina  ordinistica  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    1) eta' non inferiore a 40 anni; 
    2) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni; 
    3) attivita' di medicina generale svolta in regime  convenzionale
per un periodo non inferiore a dieci anni; 
    4) essere iscritti negli elenchi dei medici convenzionati. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  designato
dalla regione. 
  L'U.S.L.  provvede  all'istruttoria  del  caso  avvalendosi   della
collaborazione del comitato di cui all'art. 36  prima  dell'eventuale
deferimento alla commissione di cui al presente articolo. 
  La  commissione  esamina  i  casi  dei  medici  ad  essa   deferiti
dall'U.S.L., per  inosservanza  delle  norme  del  presente  accordo,
iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento. 
  Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed e' garantita  la
possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni. 
  La commissione propone all'U.S.L. con atto motivato  l'adozione  di
uno dei provvedimenti che seguono: 
    richiamo con diffida  per  trasgressioni  ed  inosservanza  degli
obblighi e dei compiti previsti dall'accordo; 
    riduzione del trattamento economico in misura  non  inferiore  al
10% e non superiore al 20% per la durata massima  di  sei  mesi:  per
inadempienze gia' oggetto del richiamo con diffida; 
    sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: 
      per gravi  infrazioni  finalizzate  anche  all'acquisizione  di
vantaggi personali; 
      per omessa o infedele comunicazione di circostanze  comportanti
incompatibilita', ai sensi dell'art. 4 dell'accordo; 
      per  recidiva  di  infrazioni  che  hanno  gia'  portato   alla
riduzione del trattamento economico; 
      revoca per recidiva di infrazioni che hanno gia'  portato  alla
sospensione del rapporto. 
  I provvedimenti devono essere adottati dall'U.S.L.  in  conformita'
alle proposte della commissione di disciplina e sono definitivi. Essi
sono notificati agli interessati e comunicati all'ordine  dei  medici
ed alla commissione di cui al presente articolo.