(Accordo - art. 39)
                              Art. 39. 
Istituzione,  durata  in  carica  e  funzionamento  degli   organismi
   collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici 
 
I comitati consultivi di cui agli articoli 36 e 37 e  la  commissione
disciplinare di cui all'art. 38 devono essere istituiti entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e  durano
in carica fino alla nomina  delle  nuove  commissioni  e  comitati  a
seguito del rinnovo dell'accordo stesso. 
  La commissione e i comitati sono validamente riuniti se e' presente
la maggioranza dei loro  componenti  e  le  loro  deliberazioni  sono
valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 
  In caso di parita' di voti prevale  il  voto  del  presidente.  Gli
esperti partecipano alle sedute della commissione di cui all'art.  38
senza diritto di voto. 
  E' incompatibile, per i  componenti  di  parte  medica,  la  nomina
contemporanea in piu' comitati o commissioni. 
  I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati solo in caso  di
impedimento dei titolari. 
  Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici di  medicina
generale in seno ai comitati di cui agli articoli  36  e  37  sono  a
carico di tutti i medici iscritti negli elenchi. 
  Le UU.SS.LL. provvedono al pagamento delle spese suddette a  carico
di un fondo costituito da quote  trattenute  sui  compensi  dovuti  a
ciascun medico, nella misura indicata dall'ordine dei medici.