(Accordo - art. 4)
                               Art. 4. 
                          Incompatibilita' 
 
  In attesa  della  regolamentazione  legislativa  della  materia  e'
incompatibile con l'iscrizione negli elenchi  di  cui  al  successivo
art. 5 il medico che, fermo restando  quanto  previsto  dal  punto  6
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si  trovi  in  una
delle posizioni di incompatibilita' previste da leggi o da  contratti
di lavoro, o che: 
    a) abbia un impegno orario pari o  superiore  complessivamente  a
quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti  dal  Servizio
sanitario nazionale in conseguenza di rapporti di lavoro dipendente o
convenzionato non incompatibili rientranti nell'ambito degli articoli
47 e 48 della legge n. 833/78; 
    b) svolga funzioni fiscali per conto della  U.S.L.  limitatamente
all'ambito nel quale puo' acquisire scelte; 
    c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente
da parte del fondo di previdenza competente  di  cui  al  decreto  14
ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
    d)  svolga  attivita'   di   medico   specialista   ambulatoriale
convenzionato; 
    e)  sia   iscritto   negli   elenchi   dei   medici   specialisti
convenzionati esterni; 
    f)  operi,  a  qualsiasi  titolo,  in  presidi   stabilimenti   o
istituzioni private convenzionati e  soggetti  ad  autorizzazione  ai
sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78. 
  L'incompatibilita' di cui alla lettera f) non opera  nei  confronti
dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano unicamente
attivita'   libero-professionali   con   carattere   di    consulenza
occasionale, che siano riferite a settori per i quali le  istituzioni
non  sono  convenzionate  oppure  attivita'  di  guardia  medica  e/o
iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero  di  scelte  non
superiore al limite al di sotto del quale e' compatibile  l'attivita'
di medico di medicina generale con quella di guardia medica,  secondo
quanto stabilito  dall'accordo  collettivo  relativo  a  quest'ultimo
settore. 
  Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico
di fabbrica o espleti funzione  assimilabile  a  quest'ultima,  fermo
restando  quanto  previsto  dal  successivo  art.  13  in   tema   di
limitazione del massimale, non puo' acquisire  scelte  da  parte  dei
dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari. 
  L'insorgenza di una  delle  situazioni  di  incompatibilita'  sopra
descritte comporta la cancellazione dall'elenco di cui al  successivo
art. 5. 
 
 
            Note all'art. 4, lettera a): 
              - Il testo dell'art. 47 della legge 23  dicembre  1978,
          n. 833, e' il seguente: 
              "Art. 47 (Personale dipendente). - Lo  stato  giuridico
          ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e'
          disciplinato,  salvo  quanto  previsto  espressamente   dal
          presente articolo, secondo i principi generali e comuni del
          rapporto di pubblico impiego. 
              In  relazione  a  quanto  disposto  dal  secondo  comma
          dell'articolo 13, la gestione amministrativa del  personale
          delle unita' sanitarie locali e'  demandata  all'organo  di
          gestione delle stesse,  dal  quale  il  suddetto  personale
          dipendente sotto  il  profilo  funzionale,  disciplinare  e
          retributivo. 
              Il Governo e' delegato ad emanare, entro il  30  giugno
          1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto
          con  i  Ministri  della  sanita'  e  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni
          sindacali delle categorie interessate, uno o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria  per  disciplinare,  salvo
          quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo
          stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                1) assicurare un unico ordinamento del  personale  in
          tutto il territorio nazionale; 
                2) disciplinare  i  ruoli  del  personale  sanitario,
          professionale, tecnico ed amministrativo; 
                3)  definire  le  tabelle  di  equiparazione  per  il
          personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le
          cui  funzioni  sono  trasferite  ai   comuni   per   essere
          esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere
          a regolare i trattamenti di  previdenza  e  di  quiescenza,
          compresi  gli  eventuali  trattamenti  integrativi  di  cui
          all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
                4)  garantire  con  criteri   uniformi   il   diritto
          all'esercizio della libera attivita'  professionale  per  i
          medici  e  veterinari  dipendenti  dalle  Unita'  sanitarie
          locali,  degli  istituti  universitari  e  dei  policlinici
          convenzionati e degli istituti scientifici  di  ricovero  e
          cura di cui  all'articolo  42.  Con  legge  regionale  sono
          stabiliti le modalita' e i limiti per l'esercizio  di  tale
          attivita'; 
                5)   prevedere    misure    rivolte    a    favorire,
          particolarmente per i medici  a  tempo  pieno,  l'esercizio
          delle attivita' didattiche e scientifiche e ad ottenere, su
          richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento  tecnico
          scientifico; 
                6)   fissare   le   modalita'   per   l'aggiornamento
          obbligatorio professionale del personale; 
                7) prevedere disposizioni  per  rendere  omogeneo  il
          trattamento economico  complessivo  e  per  equiparare  gli
          istituti normativi aventi carattere economico del personale
          sanitario   universitario    operante    nelle    strutture
          convenzionate  con  quelli  del  personale   delle   unita'
          sanitarie locali. 
              Ai fini di  una  efficace  organizzazione  dei  servizi
          delle unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui  al
          comma precedente, oltre a demandare alla regione il  potere
          di  emanare  norme  per  la  loro   attuazione   ai   sensi
          dell'articolo  117,  ultimo  comma,   della   Costituzione,
          dovranno prevedere: 
                1) criteri generali per l'istituzione e  la  gestione
          da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali  del
          personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  addetto  ai
          presidi, servizi ed uffici delle unita'  sanitarie  locali.
          Il personale in servizio presso le unita' sanitarie  locali
          sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto  a  titoli  e
          criteri fissati con decreto  del  Ministro  della  sanita'.
          Tali ruoli hanno valore anche ai  fini  dei  trasferimenti,
          delle promozioni e dei concorsi; 
                2)  criteri  generali  per  i   comandi   o   per   i
          trasferimenti nell'ambito del territorio regionale; 
                3) criteri generali per la regolamentazione, in  sede
          di accordo nazionale unico, della mobilita' del personale; 
                4) disposizione per disciplinare i concorsi pubblici,
          che devono essere banditi dalla regione su richiesta  delle
          unita'  sanitarie   locali,   e   per   l'efficacia   delle
          graduatorie da utilizzare anche  ai  fini  del  diritto  di
          scelta tra i posti messi a concorso; 
                5) disposizioni volte  a  stabilire  che  nell'ambito
          delle singole unita' sanitarie locali l'assunzione  avviene
          nella qualifica funzionale e non nel posto. 
              I predetti delegati di cui al terzo comma del  presente
          articolo prevedono altresi' norme riguardanti: 
                a) i criteri per la valutazione,  anche  ai  fini  di
          pubblici concorsi, dei servizi e dei  titoli  di  candidati
          che hanno  svolto  la  loro  attivita'  o  nelle  strutture
          sanitarie degli enti di cui all'articolo  41  o  in  quelle
          convenzionate  a  norma  dell'articolo  43  fatti  salvi  i
          diritti acquisiti ai sensi dell'articolo  129  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969; 
                b) la quota massima dei posti vacanti che le  regioni
          possono riservare, per un tempo determinato, a personale in
          servizio  a  rapporto  di   impiego   continuativo   presso
          strutture   convenzionate   che   cessino    il    rapporto
          convenzionale nonche' le  modalita'  ed  i  criteri  per  i
          relativi concorsi; 
                c) le modalita' ed i  criteri  per  l'immissione  nei
          ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma previo
          concorso, riservato, del personale  non  di  ruolo  addetto
          esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari
          in data non successiva al 30 giugno  1978  ed  in  servizio
          all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso
          regioni, comuni,  province,  loro  consorzi  e  istituzioni
          ospedaliere pubbliche. 
              Le  unita'  sanitarie  locali,  per  l'attuazione   del
          proprio programma di attivita' e in relazione a  comprovate
          ed  effettive  esigenze  assistenziali,  didattiche  e   di
          ricerca, previa autorizzazione della  regione,  individuano
          le strutture, le divisioni ed i servizi cui  devono  essere
          addetti sanitari a tempo  pieno  e  prescrivono,  anche  in
          carenza della  specifica  richiesta  degli  interessati,  a
          singoli sanitari  delle  predette  strutture,  divisioni  e
          servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. 
              In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di
          concorso per  posti  vacanti  prescrivono  il  rapporto  di
          lavoro a tempo pieno. 
              Il trattamento economico e gli  istituti  normativi  di
          carattere economico del  rapporto  d'impiego  di  tutto  il
          personale  sono  disciplinati  mediante  accordo  nazionale
          unico, di durata triennale, stipulato tra  il  Governo,  le
          regioni e  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani
          (ANCI)   e   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  in   campo   nazionale   delle   categorie
          interessate. La delegazione del Governo,  delle  regioni  e
          dell'ANCI  per  la  stipula  degli  accordi  anzidetti   e'
          costituita  rispettivamente:  da  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri  della
          sanita', del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del
          tesoro; da cinque rappresentanti  designati  dalle  regioni
          attraverso   la   commissione   interregionale    di    cui
          all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da  sei
          rappresentanti designati dall'ANCI. 
              L'accordo nazionale di cui al comma precedente e'  reso
          esecutivo con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione del suddetto decreto  i  necessari  e  dovuti
          atti deliberativi. 
              E' fatto divieto di concedere al personale delle unita'
          sanitarie  locali  compensi,  indennita'   o   assegni   di
          qualsiasi genere e natura che  modifichino  direttamente  o
          indirettamente  il  trattamento  economico   previsto   dal
          decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire
          la  parificazione  delle  lingue  italiana  e  tedesca  nel
          servizio  sanitario,  e'  fatta   salva   l'indennita'   di
          bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti  adottati  in
          contrasto con la presente norma sono  nulli  di  diritto  e
          comportano    la    responsabilita'     personale     degli
          amministratori. 
              Il Ministero della difesa  puo'  stipulare  convenzioni
          con   le   unita'   sanitarie   locali   per    prestazioni
          professionali presso l'organizzazione sanitaria militare da
          parte del  personale  delle  unita'  sanitarie  locali  nei
          limiti di orario previsto per detto personale". 
              - Per il testo dell'art. 48  della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833, V. nota al dispositivo del decreto. 
            Nota all'art. 4, lettera c): 
              Il  decreto  ministeriale   14   ottobre   1976   reca:
          "Regolamenti dei fondi di previdenza a  favore  dei  medici
          mutualisti: ambulatoriali, generici e specialisti esterni". 
            Nota all'art. 4, lettera f): 
              Il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,  n.
          833, e' il seguente: 
              "Art. 43 (Autorizzazione  e  vigilanza  su  istituzioni
          sanitarie).    -    La    legge    regionale     disciplina
          l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          di  carattere  privato,  ivi   comprese   quelle   di   cui
          all'articolo 41, primo comma, che non  hanno  richiesto  di
          essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio  1968,
          n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo  26,  e
          sulle  aziende  termali  e  definisce  le   caratteristiche
          funzionali  cui   tali   istituzioni   e   aziende   devono
          corrispondere  onde  assicurare  livelli   di   prestazioni
          sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti
          presidi e servizi delle unita'  sanitarie  locali.  Restano
          ferme le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui
          all'articolo 5. 
              Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo  41,
          primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
          sensi  della  legge  12  febbraio  1968,  n.  132,   e   le
          istituzioni a carattere privato che abbiano un  ordinamento
          dei  servizi  ospedalieri  corrispondente  a  quello  degli
          ospedali  gestiti  direttamente  dalle   unita'   sanitarie
          locali, possono  ottenere  dalla  regione,  su  domanda  da
          presentarsi entro i termini stabiliti con legge  regionale,
          che  i  loro  ospedali,  a  seconda  delle  caratteristiche
          tecniche  e  specialistiche,  siano  considerati,  ai  fini
          dell'erogazione    dell'assistenza    sanitaria,    presidi
          dell'unita'  sanitaria  locale  nei  cui  territorio   sono
          ubicati, sempre che il piano sanitario regionale preveda  i
          detti presidi. I rapporti dei predetti  istituti,  enti  ed
          ospedali con le unita' sanitarie locali  sono  regolati  da
          apposite convenzioni. 
              Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere
          stipulate  in  conformita'  a  schemi  tipo  approvati  dal
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e  devono
          prevedere fra l'altro  forme  e  modalita'  per  assicurare
          l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unita'
          sanitarie locali. 
              Sino alla emanazione della legge regionale  di  cui  al
          primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52  e  53,
          primo e secondo comma, della legge  12  febbraio  1968,  n.
          132, e il decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  5
          agosto 1977, adottato ai sensi del predetto  articolo  5  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
          agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli  194,  195,  196,
          191 e 198 del testo unico delle leggi  sanitarie  approvato
          con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  intendendosi
          sostituiti al Ministero  della  sanita'  la  regione  e  al
          medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta
          regionale".