(Accordo - art. 41)
                              Art. 41. 
                        Trattamento economico 
 
  Il trattamento economico del medico iscritto  negli  elenchi  della
medicina generale si compone delle seguenti voci: 
    A) Onorario professionale; 
    B) Quota aggiuntiva professionale; 
    C) Indennita' di piena disponibilita'; 
    D) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento
professionale; 
    E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito; 
    F) Compenso di variazione degli indici del costo della vita; 
    G) Contributo previdenziale; 
    H) Contributo per assicurazione di malattia; 
    I) Compensi per eventuali visite  occasionali  e  prestazioni  di
particolare impegno professionale; 
 
  In particolare: 
 
  A) Onorario professionale. 
    I) Ai medici iscritti negli elenchi della  medicina  generale  e'
corrisposto per ciascun assistibile in carico un compenso forfettario
annuo, come da tabella che segue, distinto  secondo  l'anzianita'  di
laurea del medico. 
 
                     Compenso forfettario annuo 
 
    
=====================================================================
Anzianita' di laurea        |  a) dal 1-7-1987   |  b) dal 1-1-1988
=====================================================================
da 0 a 6 anni               |       19.324       |      20.329
oltre 6 fino a 13 anni      |       21.194       |      22.296
oltre 13 fino a 20 anni     |       23.142       |      24.344
oltre i 20 anni             |       25.088       |      26.392

Per  il  periodo  1  gennaio  1986-30 giugno 1987, sui compensi
liquidati  ai medici al titolo in questione secondo la tabella di cui
all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84, e'
corrisposta  una  maggiorazione  del 12,76% (dodici e settantasei per
cento).
II)  Ai  medici  di  medicina  generale  che  svolgano la propria
attivita'  sotto  forma  di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27,
l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue:

Compenso forfettario annuo

=====================================================================
Anzianita' di laurea              |      1987       |      1988
=====================================================================
da 0 a 6 anni                     |     20.241      |     21.719
oltre 6 fino a 13 anni            |     22.200      |     23.820
oltre 13 fino a 20 anni           |     24.241      |     26.009
oltre i 20 anni                   |     26.279      |     28.197

B) Quota aggiuntiva professionale.
Per  lo  svolgimento di specifiche e piu' qualificate prestazioni
professionali  a  favore  dei  propri  assistiti,  quali  la tenuta e
l'aggiornamento  della  scheda  sanitaria  individuale  (art. 19), la
compilazione  per  estratto  della  suddetta scheda da rilasciarsi ai
fini  del  ricovero  in  strutture  di  degenza  nonche' del servizio
militare  di  leva  (art.  24), il consulto con il medico specialista
(art.  21),  la  continuita'  assistenziale  nei confronti dei propri
assistibili  mediante accesso alle strutture di degenza (art. 22), ai
medici  e'  corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota
aggiuntiva professionale nella misura annua specificata nella tabella
che segue:

Quota aggiuntiva professionale annua

=====================================================================
Anzianita' di laurea        |  a) dal 1-7-1987   |  b) dal 1-1-1988
=====================================================================
da 0 a 6 anni               |       1.376        |       2.085
oltre 6 fino a 13 anni      |       1.509        |       2.287
oltre 13 fino a 20 anni     |       1.648        |       2.497
oltre i 20 anni             |       1.787        |       2.707

C) Indennita' di piena disponibilita'.
A  far  data  dal  1  gennaio  1986,  ai  sanitari  che  svolgono
esclusivamente  attivita' di medico di medicina generale ai sensi del
presente  accordo  e  che  non  hanno  altro  tipo  di  rapporto - di
dipendenza  o  convenzione  - con il Servizio sanitario nazionale, ad
esclusione  di  rapporti  nell'ambito  della  guardia  medica e della
medicina  dei servizi, di quelli di medico-generico di ambulatorio di
cui  alla  norma  finale  annessa  all'accordo  con  gli  specialisti
ambulatoriali nonche' di rapporti intrattenuti con il Ministero della
sanita'  per  l'erogazione  dell'assistenza  medico-generica a questo
demandata  dalla legge n. 833/78, o con altre istituzioni pubbliche o
private,  spetta  per  ciascun  assistibile  in  carico  e  fino alla
concorrenza del massimale di 1.500 scelte, un'indennita' annua, nelle
seguenti misure:
1) per i primi 500 assistibili:

Indennita' di piena disponibilita'

=====================================================================
Anzianita' di laurea          |    1986    |    1987    |    1988
=====================================================================
da 0 a 6 anni                 |    878     |   1.757    |   2.662
oltre 6 fino a 13 anni        |    934     |   1.868    |   2.831
oltre 13 fino a 20 anni       |    992     |   1.983    |   3.006
oltre 20 anni                 |   1.049    |   2.099    |   3.181

2) per gli assistibili da 501 a 1.500:

Indennita' di piena disponibilita'

=====================================================================
Anzianita' di laurea           |   1986    |    1987    |    1988
=====================================================================
da 0 a 6 anni                  |    812    |   1.625    |   2.462
oltre 6 fino a 13 anni         |    868    |   1.736    |   2.631
oltre 13 fino a 20 anni        |    926    |   1.851    |   2.806
oltre 20 anni                  |    983    |   1.967    |   2.981

D)  Indennita'  forfettaria a copertura del rischio e di avviamento
professionale.
I)  Ai  medici  di  medicina  generale e' corrisposto per ciascun
assistibile  in  carico  un'indennita'  forfettaria  annua,  come  da
tabella che segue:

Indennita' di rischio e avviamento professionale

=====================================================================
                                     |a) dal 1-7-1987|b) dal 1-1-1988
=====================================================================
per i primi 500 assistibili          |    10.288     |    10.822
---------------------------------------------------------------------
per gli assistibili da 501 fino al   |               |
massimale o alla quota individuale   |     8.063     |     8.482

Per  il periodo 1 gennaio 1986-30 giugno 1987, sulle indennita'
liquidate  ai medici al titolo in questione secondo i valori indicati
nell'art. 34, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
n.  882/84,  e'  corrisposta  una  maggiorazione del 12,76% (dodici e
settantasei per cento).
II)  Ai  medici  di  medicina  generale  che  svolgono la propria
attivita'  sotto  forma  di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27,
l'indennita' e' dovuta nelle seguenti misure annue:

Indennita' di rischio e avviamento professionale

=====================================================================
                                             |a) 1987|b) dal 1-1-1988
=====================================================================
per i primi 500 assistibili                  |10.776 |    11.562
---------------------------------------------------------------------
per gli assistibili da 501 fino al massimale |       |
o alla quota individuale                     | 8.446 |     9.062

III)  Per  lo  svolgimento  delle  specifiche  e piu' qualificate
prestazioni  indicate  alla  precedente lettera B), all'indennita' di
rischio  e  di  avviamento professionale di cui ai punti I) e II) che
precedono sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate:

Indennita' di rischio e avviamento professionale

=====================================================================
                                           |dal 1-1-1987|dal 1-1-1988
=====================================================================
fino a 500 assistibili                     |    855     |   1.295
---------------------------------------------------------------------
da 501 assistibili fino al massimale o alla|            |
quota individuale                          |    670     |   1.015

IV) Nulla e' dovuto a titolo di indennita' di rischi e avviamento
professionale  per  gli  assistibili  oltre  il  massimale o la quota
individuale.
E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito.
I)  Ai  medici  iscritti  negli  elenchi  di medicina generale e'
corrisposto  un  concorso  nelle  spese  sostenute  in relazione alle
attivita'  professionali e in particolare per la disponibilita' dello
studio  medico,  per  la  disponibilita' del telefono, per i mezzi di
trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento
dell'attivita' a favore degli assistiti.
Al  titolo  in  questione  per ciascun assistibile in carico e'
corrisposto  un  concorso spese nelle misure risultanti dalla tabella
che segue:

Concorso nelle spese di produzione del reddito

=====================================================================
                                         |a) dal 1-7-1987|b) 1-1-1988
=====================================================================
per i primi 500 assistibili              |    10.288     |  10.822
---------------------------------------------------------------------
per gli assistibili da 501 fino al       |               |
massimale o alla quota individuale       |     8.063     |   8.482

Per  il  periodo  1  gennaio  1986-30  giugno  1987 sulle somme
liquidate  ai  medici  a  titolo  di  concorso spese secondo i valori
indicati  nell'art.  34, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  882/84,  e'  corrisposta una maggiorazione del 12,76%
(dodici virgola settantasei per cento).
II)  Ai  medici  di  medicina  generale  che  svolgono la propria
attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, il
concorso spese e' dovuto nelle seguenti misure annue:

Concorso nelle spese di produzione del reddito

=====================================================================
                                             |a) 1987|b) dal 1-1-1988
=====================================================================
per i primi 500 assistibili                  |10.776 |    11.562
---------------------------------------------------------------------
per gli assistibili da 501 fino al massimale |       |
o alla quota individuale                     | 8.446 |     9.062

III)  Per  lo  svolgimento  delle  specifiche  e piu' qualificate
prestazioni  indicate  alla  precedente lettera B), al concorso nelle
spese  di  cui  al  punto  I)  e  II) che precedono sono apportate le
maggiorazioni annue appresso indicate:

Concorso nelle spese di produzione del reddito

=====================================================================
                                     |a) dal 1-7-1987|b) dal 1-1-1988
=====================================================================
fino a 500 assistibili               |      611      |      925
---------------------------------------------------------------------


    
da 501 assistibili fino al massimale     
o alla quota individuale   479   725 
 
    IV)  Nulla  e'  dovuto  a  titolo  di  concorso  spese  per   gli
assistibili oltre il massimale o la quota individuale. 
      Il concorso nelle spese viene erogato  mensilmente  in  acconto
dall'U.S.L. in misura intera. Il medico ha  l'obbligo  di  comprovare
l'entita' delle spese effettivamente  sostenute  per  lo  svolgimento
dell'attivita' convenzionata in occasione della  presentazione  della
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. 
      A tale scopo egli e' tenuto a  presentare  all'U.S.L.  la  sola
fotocopia, sottoscritta per conformita', del  quadro  E  del  modello
740, per la voce afferente agli introiti, alle  spese  e  agli  oneri
deducibili (dalla voce 1 alla voce 12). 
      I medici che ai fini della denuncia IRPEF compilano il riquadro
E1,  esibiscono  fotocopia   di   tale   riquadro   corredata   della
documentazione   probatoria   di   spesa   con    dichiarazione    di
responsabilita'. 
      Qualora il medico abbia denunciato unicamente proventi soggetti
a ritenuta di acconto ed essi siano pari ai  compensi  percepiti  per
l'attivita' svolta ai sensi del presente accordo, l'U.S.L.  nel  caso
che il totale delle spese risulti inferiore al concorso  nelle  spese
di  produzione  del  reddito,  provvedera'  a  trattenere  la   somma
eccedente sugli  emolumenti  da  corrispondere  al  medico  nei  mesi
successivi. 
      Laddove, invece, il medico abbia denunciato proventi di importo
superiore ai compensi percepiti per l'attivita' convenzionata, dovra'
essere imputata allo svolgimento di tale  attivita'  una  percentuale
del totale delle spese pari al  rapporto  tra  i  proventi  derivanti
dall'attivita' convenzionale e il totale degli introiti denunciati. 
      In questo caso, qualora il medico abbia introitato proventi per
prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli potra'
dimostrare all'U.S.L.  l'ammontare  e  l'origine  per  i  conseguenti
riflessi sul calcolo di cui al comma precedente. 
      Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente
ridotta, quando il medico ritenga di  avvalersi,  per  l'espletamento
degli   obblighi   convenzionali,   di   servizi   e   personale   di
collaborazione forniti dall'U.S.L. 
      In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per
assicurare  al  medico  convenzionato,  per  questa   sua   specifica
attivita', servizi e personale di collaborazione: ove il  medico  non
concordi, l'accertamento effettuato dall'U.S.L. viene  verificato  in
sede  di  comitato  ex  art.  36,  tenendo  presente  l'entita'   sia
dell'attivita' convenzionale  svolta  sia  dei  compiti  di  medicina
pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche'  l'opportunita'
di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. 
      Verificata la  spesa  di  cui  al  comma  precedente,  essa  va
imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a  titolo
di concorso nelle spese di produzione del reddito;  ove  non  vi  sia
capienza, l'eccedenza va imputata  alle  somme  da  corrispondere  al
medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del  rischio  e
avviamento professionale di cui al precedente punto D). 
  F) Compenso di variazione dell'indice del costo della vita. 
Le parti convengono  che  ai  medici  iscritti  negli  elenchi  della
medicina  generale  sono  attribuite  quote   mensili   di   carovita
determinate in linea con i criteri di cui alla legge  n.  38  del  26
febbraio  1986  e  all'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
        Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986, con le seguenti 
specificazioni: 
      a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene  con  cadenza
semestrale, con riferimento  alla  variazione  dell'indice  sindacale
registrato nel semestre precedente; 
      b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di 
novembre 1985 e termina il mese di aprile  1986;  pertanto  il  primo
adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; 
      c) le quote vengono corrisposte in  aggiunta  a  quelle  dovute
alla data del 1 novembre 1985 in base  alle  norme  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 882/84; 
      d) il compenso tabellare che, sommato alle quote  di  caro-vita
spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per
l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86  e  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 13/86, e' rappresentato dal valore
iniziale  dell'onorario  professionale  di  cui  alla   lettera   A),
individuato in L. 18.350 per l'anno 1986, L. 19.324 per l'anno 1987 e
L. 20.329 per l'anno 1988, moltiplicato per il numero delle scelte in
carico al singolo medico in ciascun mese, con  il  tetto  massimo  di
1.500 scelte; 
      e) ai medici con un numero di scelte  inferiore  a  477  unita'
spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello
riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte  -  o
frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. 
    Le quote di cui al comma precedente non  spettano  a  coloro  che
comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di  meccanismi  automatici
di adeguamento dei compensi al costo della vita. 
    Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali,
non fruiscano dell'indennita' integrativa speciale. 
  G) Contributo previdenziale. 
    Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene
corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo
di previdenza di cui al secondo comma del punto 6) dell'art. 9  della
legge 29  giugno  1977,  n.  349,  pari  al  20%  (venti  per  cento)
dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B)  ed  F)  del
presente articolo, di cui il 13% a carico della  U.S.L.  e  il  7%  a
carico del medico. 
    I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo  di
previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei  medici  a  cui  si
riferiscono e della base imponibile  su  cui  sono  calcolati,  entro
trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre. 
  H) Contributo per assicurazione di malattia. 
    Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di  malattia
e' posto a carico del servizio pubblico, a far  data  dal  1  gennaio
1987, un onere pari allo 0,5% (zero virgola  cinque  per  cento)  dei
compensi relativi ai punti A), B) ed F)  del  presente  articolo,  da
utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. 
    Con le stesse cadenze del contributo previdenziale  di  cui  alla
lettera G), le UU.SS.LL. versano  all'E.N.P.A.M.  il  contributo  per
assicurazione  di  malattia  affinche'  provveda  a  riversarlo  alla
compagnia  assicuratrice  con  la   quale   i   sindacati   firmatari
dell'accordo avranno provveduto a  stipulare  apposito  contratto  di
assicurazione. 
  I) Compensi per  eventuali  visite  occasionali  e  prestazioni  di
particolare impegno professionale. 
    Ai medici spettano, infine, il compenso per le  eventuali  visite
occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per  le  prestazioni  di
particolare impegno professionale di cui all'allegato F. 
    In  ogni  caso  gli  emolumenti  riferiti  alle  prestazioni   di
particolare  impegno  professionale,  da  corrispondere  con  cadenza
quadrimestrale, non possono superare nell'arco  del  quadrimestre  il
cinquanta per cento dei compensi spettanti  al  medico  a  titolo  di
onorario professionale di cui alla lettera A). 
 
    Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. 
 
    Per lo  svolgimento  di  attivita'  in  zone  identificate  dalle
regioni  come  disagiatissime  o  disagiate  a  popolazione   sparsa,
comprese le piccole isole, spetta ai medici  un  compenso  accessorio
annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello  regionale
con i sindacati di categoria piu' rappresentativi. 
 
    Tempi e modi di pagamento. 
 
I compensi di cui alle lettere  A),  B),  C),  D),  E)  ed  F),  sono
 corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a 
quelli relativi alle visite occasionali, mensilmente  entro  la  fine
del mese successivo a quello di competenza. 
    Ai soli fini della correttezza  del  pagamento  dei  compensi  ai
medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per
il personale dipendente dalle UU.SS.LL. 
Le variazioni di retribuzioni relative  ai  passaggi  di  fascia  per
quanto riguarda l'anzianita' di laurea del medico saranno  effettuate
una  sola   volta   all'anno:   il   primo   gennaio   dell'anno   in
  considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il 1 
gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il 1 luglio  e
il 31 dicembre. 
 
 
            Nota all'art. 41, lettera A) punto 1): 
              Il testo dell'art. 34,  lettera  a)  tabella  compensi,
          lettera b) lettera c), del D.P.R. 16 ottobre 1984, n.  882,
          e' il seguente: 
              "Art. 34  (Trattamento  economico).  -  Il  trattamento
          economico del medico iscritto negli elenchi della  medicina
          generale si compone delle seguenti voci: 
                a) onorario professionale; 
                b)  concorso  nelle  spese  per  la  produzione   del
          reddito; 
                c) indennita' forfettaria a copertura del  rischio  e
          di avviamento professionale; 
                d) compenso di  variazione  degli  indici  del  costo
          della vita; 
                e) contributo previdenziale e di malattia. 
              In particolare: 
              a) Onorario professionale; 
                Ai  medici  iscritti  negli  elenchi  della  medicina
          generale e' corrisposto per ciascun assistibile  in  carico
          un  compenso  forfettario  annuo,  determinato  come  dalla
          seguente tabella, distinto secondo l'anzianita'  di  laurea
          del medico e  l'eta'  degli  assistiti.  Tale  compenso  e'
          corrisposto mensilmente in dodicesimi. 
    
=====================================================================
                |      Eta'     |      Eta'      |      Eta'
                | dell'assistito| dell'assistito | dell'assistito
=====================================================================
Anzianita' di   |                |                 |
laurea del      |                |                 |
medico          | Fino a 12 anni | Da 12 a 60 anni |Da 60 anni in poi
---------------------------------------------------------------------
Da 0 a 6 anni   |     18.531     |     16.502      |     19.791
---------------------------------------------------------------------
Oltre 6 fino a  |                |                 |
13 anni         |     20.282     |     18.112      |     21.682
---------------------------------------------------------------------
Oltre 13 fino a |                |                 |
20 anni         |     22.102     |     19.792      |     23.642
---------------------------------------------------------------------


    
          Oltre i 20 anni   23.922   21.472   25.602 
                Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi di
          fascia, sia per quanto riguarda l'eta' degli assistiti  che
          per quanto  riguarda  l'anzianita'  di  laurea  del  medico
          saranno  effettuate  una  sola  volta  all'anno:  il  primo
          gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione  cade
          entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo
          se la variazione cade tra il 1 luglio e il 31 dicembre. 
              b) Concorso nelle spese di produzione del reddito; 
                Ai medici iscritti negli elenchi di medicina generale
          e'  corrisposto  un  concorso  nelle  spese  sostenute   in
          relazione alle attivita' professionali  ed  in  particolare
          per la disponibilita' dello studio  medico  con  locale  di
          attesa e servizi, per la disponibilita' del telefono, per i
          mezzi di trasporto necessari e  per  ogni  altro  strumento
          utile  allo  svolgimento  dell'attivita'  a  favore   degli
          assistiti. 
                Il concorso nelle  spese  e'  corrisposto  sino  alla
          concorrenza delle seguenti misure annue: 
                  per i primi 500 assistibili a carico: L.  8.500  ad
          assistibile; 
                  da 501 a 1.500 assistibili  o  alla  diversa  quota
          individuale: L. 6.500 ad assistibile. 
                Nulla  e'  dovuto  per  gli  assistibili   oltre   il
          massimale o la quota individuale. 
                A decorrere dal 1  gennaio  1984  il  concorso  nelle
          spese per la produzione  del  reddito  e'  integrato  della
          somma annua di  L.  750  per  assistibile.  Tale  somma  e'
          corrisposta anche  ai  medici  associati  relativamente  al
          numero degli assistibili per i quali  i  compensi  capitari
          vengono ad essi direttamente liquidati. 
                Il concorso nelle spese viene erogato mensilmente  in
          acconto  dall'U.S.L.  in  misura  intera.  Il   medico   ha
          l'obbligo   di    comprovare    l'entita'    delle    spese
          effettivamente sostenute per lo svolgimento  dell'attivita'
          convenzionata  in  occasione  della   presentazione   della
          dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. 
                A tale scopo egli e' tenuto a  presentare  all'U.S.L.
          la sola fotocopia, sottoscritta per conformita', del quadro
          E del mod. 740, per la voce afferente agli  introiti,  alle
          spese e agli oneri deducibili (dalla voce 1 alla voce 12). 
                I medici che ai fini della denuncia  IRPEF  compilano
          il riquadro  EI,  esibiscono  fotocopia  di  tale  riquadro
          corredata della  documentazione  probatoria  di  spesa  con
          dichiarazione di responsabilita'. 
                Qualora  il  medico   abbia   denunciato   unicamente
          proventi soggetti a ritenuta di acconto ed essi siano  pari
          ai compensi percepiti per l'attivita' svolta ai  sensi  del
          presente accordo, l'U.S.L., nel caso che  il  totale  delle
          spese  risulti  inferiore  al  concorso  nelle   spese   di
          produzione del reddito, provvedera' a trattenere  la  somma
          eccedente sugli emolumenti da corrispondere al  medico  nei
          mesi successivi. 
                Laddove, invece, il medico abbia denunciato  proventi
          di importo superiore ai compensi percepiti per  l'attivita'
          convenzionata, dovra' essere imputata allo  svolgimento  di
          tale attivita' una percentuale del totale delle spese  pari
          al  rapporto  tra  i  proventi   derivanti   dall'attivita'
          convenzionale e il totale degli introiti denunciati. 
                In questo caso, qualora il  medico  abbia  introitato
          proventi per prestazioni che  non  hanno  comportato  spese
          professionali,  egli  potra'   dimostrarne   alla   U.S.L.,
          l'ammontare e l'origine  per  i  conseguenti  riflessi  sul
          calcolo di cui al comma precedente. 
                Il  contributo  non  compete,  o  compete  in  misura
          proporzionalmente ridotta,  quando  il  medico  ritenga  di
          avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali,
          di  servizi   e   personale   di   collaborazione   forniti
          dall'U.S.L. 
                In tal caso, l'U.S.L. accerta e  documenta  le  spese
          sostenute  per  assicurare  al  medico  convenzionato,  per
          questa sua specifica  attivita',  servizi  e  personale  di
          collaborazione; ove il medico non concordi,  l'accertamento
          effettuato  dalla  U.S.L.  viene  verificato  in  sede   di
          Comitato  ex  art.  8,  tenendo  presente   l'entita'   sia
          dell'attivita' convenzionale  svolta  sia  dei  compiti  di
          medicina  pubblica  esercitati  nella  medesima  struttura,
          nonche'  l'opportunita'  di  incentivare  la   piu'   ampia
          capillarizzazione del servizio pubblico. 
                Verificata la spesa di cui al comma precedente,  essa
          va imputata innanzitutto alle  somme  da  corrispondere  al
          medico a titolo di concorso nelle spese di  produzione  del
          reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza  va  imputata
          alle  somme  da  corrispondere  al  medico  a   titolo   di
          indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento
          professionale di cui al successivo punto c). 
              c) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e  di
          avviamento professionale. 
                Ai  medici  iscritti  negli  elenchi  della  medicina
          generale  e'  corrisposta  una  indennita'  forfettaria   a
          copertura del rischio e di avviamento  professionale  nella
          seguente misura annua: 
                  per i primi 500 assistibili a carico  L.  8.500  ad
          assistibile; 
                  da 501 a 1.500 assistibili  o  alla  diversa  quota
          individuale: L. 6.500 ad assistibile. 
                Nulla  e'  dovuto  per  gli  assistibili   oltre   il
          massimale o la quota individuale. 
                A decorrere  dal  1  gennaio  1984  l'indennita'  per
          rischio e avviamento professionale e' integrata della somma
          di L. 750 per assistibile. Tale somma e' corrisposta  anche
          ai  medici  associati   relativamente   al   numero   degli
          assistibili per i quali i compensi capitari vengono ad essi
          direttamente liquidati. 
            Note all'art. 41, lettera F: 
              - La legge 26 febbraio 1986, n. 38, reca: "Disposizioni
          in materia di indennita' di contingenza". 
              - Il testo dell'articolo 16 del D.P.R. 1 febbraio 1986,
          n. 13, e' il seguente: 
              "Art. 16  (Modifica  del  meccanismo  della  indennita'
          integrativa  speciale).   -   1.   L'attuale   sistema   di
          adeguamento retributivo al costo della vita  e'  modificato
          come segue: 
                a) cadenza semestrale di  rivalutazione  retributiva:
          per  tale  rivalutazione  si  fa   riferimento   al   tasso
          percentuale di incremento risultante dal  rapporto  fra  il
          valore medio dell'indice sindacale di un semestre  rispetto
          a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di
          incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale; 
                b) rivalutazione del cento per  cento  di  una  somma
          mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale
          pari al 25 per cento della quota  di  retribuzione  mensile
          eccedente tale parte. 
                  I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale
          delle  580.000  lire   indicizzate   al   100   per   cento
          costituiscono base per  le  correlative  rivalutazioni  dei
          semestri successivi. 
                  La retribuzione eccedente, sulla quale  si  calcola
          il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio
          mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo
          per  dodici  quello  annuo  lordo  base  in  atto  il  mese
          precedente a  quello  dell'adeguamento,  piu'  l'indennita'
          integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno  la
          quota di retribuzione indicizzata al 100  per  cento,  come
          sopra rivalutata; 
                c) il primo semestre di attuazione decorre  dal  mese
          di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986, pertanto
          il primo adeguamento decorre dal 10 maggio 1986; 
                d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo  il
          tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
          come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
          134.00. 
              2. Nel caso di variazione delle imposte  indirette,  ai
          fini di un  accorpamento  delle  aliquote  e  di  una  loro
          razionalizzazione saranno concordate tra le delegazioni  di
          cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
          e limiti di incidenza di tali  variazioni  sui  prezzi  dei
          beni che compongono il bilancio familiare, assunto  a  base
          di  calcolo  per  la  determinazione   dell'indennita'   di
          contingenza. 
              3. L'efficacia del sistema di  adeguamento  retributivo
          al costo della vita  di  cui  al  presente  articolo  sara'
          assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni". 
            Nota all'art. 41, lettera G): 
              Il testo dell'art. 9, punto  6,  comma  secondo,  della
          legge 29 giugno 1977, n. 349, e' il seguente: 
              "Sara' in particolare fissato: 
                la  determinazione  della   misura   dei   contributi
          previdenziali e  delle  modalita'  del  loro  versamento  a
          favore dei fondi  di  previdenza  di  cui  al  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale  15  ottobre
          1976".