(Accordo - art. 42)
                              Art. 42. 
       Guardia medica e assistenza nelle localita' turistiche 
 
  In ogni regione e' istituito un servizio di guardia medica  urgente
notturna e festiva che ha inizio alle ore 20  del  giorno  feriale  e
cessa alle ore 8 del giorno successivo; alle  ore  14  del  sabato  e
cessa alle ore 8 del post-festivo; infine alle ore 14 del  prefestivo
e cessa alle ore 8 del post-festivo. 
  In ogni regione e' istituito, altresi', un servizio  stagionale  di
assistenza ai villeggianti nelle localita' turistiche.