ALLEGATO B REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA I rapporti economici tra medico sostituto e quello sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della U.S.L., sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. L'onorario professionale e il compenso di variazione degli indici del costo della vita, se percepito dal medico sostituito, devono essere corrisposti al medico sostituto. Se il medico sostituto svolge la propria attivita' professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso delle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari. L'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito. La variazione relativa alla maggiore o minore morbilita' si individua nella misura del 20%, per cui nei mesi di aprile-maggio, ottobre-novembre, al medico sostituto, sara' corrisposta, secondo le modalita' anzidette, la cifra globale sopra individuata. Tale cifra sara' aumentata del 20% nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo e sara' diminuita del 20% nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.