(Accordo - Allegato B)
                             ALLEGATO B 
 
REGOLAZIONE  DEI  RAPPORTI  ECONOMICI  NEI   CASI   DI   SOSTITUZIONE
                             VOLONTARIA 
 
I rapporti  economici  tra  medico  sostituto  e  quello  sostituito,
chiunque tra i due percepisca i compensi della U.S.L., sono  regolati
tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre  spese  oltre
che della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione.  Non  e'
consentito  al  sostituto  acquisire  scelte  del  medico  sostituito
durante la sostituzione. 
  L'onorario professionale e il compenso di variazione  degli  indici
del costo della vita, se  percepito  dal  medico  sostituito,  devono
essere corrisposti al medico sostituto. 
  Se il medico sostituto svolge la  propria  attivita'  professionale
usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a
detto medico sostituto spetta il 15% del concorso delle spese per  la
produzione del reddito, in quanto quest'ultimo  utilizza  il  proprio
mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari. 
  L'indennita' forfettaria a copertura del rischio  e  di  avviamento
professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito. 
  La  variazione  relativa  alla  maggiore  o  minore  morbilita'  si
individua nella misura del 20%, per cui nei  mesi  di  aprile-maggio,
ottobre-novembre, al medico sostituto, sara' corrisposta, secondo  le
modalita' anzidette, la cifra globale sopra individuata. 
  Tale cifra sara' aumentata del 20% nei mesi di  dicembre,  gennaio,
febbraio e marzo e sara'  diminuita  del  20%  nei  mesi  di  giugno,
luglio, agosto e settembre.