ALLEGATO C Parte di provvedimento in formato grafico ASSISTENZA FARMACEUTICA Avvertenze 1) La ricetta e' spedibile soltanto presso le farmacie ubicate nel territorio della Regione indicata nella ricetta. 2) La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validita' di dieci giorni escluso quello di emissione. 3) L'utente qualora non usufruisca dell'esenzione dal pagamento e' tenuto a corrispondere direttamente alla farmacia l'importo relativo al concorso spese, sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medicinali, nella misura stabilita dalla legge. 4) Per la spedizione delle ricette fuori dell'orario normale di apertura delle farmacie, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale e' a carico dell'ente erogatore in caso di chiamata notturna a battenti chiusi, quando la ricetta riporti apposita annotazione del medico curante attestante il carattere di urgenza della prescrizione. 5) E' vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti. 6) Sulla copia della ricetta per la prescrizione delle sostanze stupefacenti ex art. 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, da inviare alla U.S.L., il medico prescrivente deve apporre il numero del documento sanitario dell'utente nonche' la propria firma e il timbro attestante la propria posizione di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. (*) Il presente modulo puo' essere utilizzato anche per le proposte di ricovero ospedaliero, per la richiesta di prestazioni specialistiche e cure termali, nonche' per tutte le certificazioni gratuite previste dalla legge e dalla convenzione (escluse le certificazioni di malattia per i lavoratori dipendenti). (**) All'atto del ritiro dei blocchetti di prescrizione-proposta presso gli uffici della U.S.L., il medico restituisce alla U.S.L. medesima le matrici, complete in ogni voce, dei blocchetti utilizzati.