(Accordo - art. 5)
                               Art. 5. 
                          Rapporto ottimale 
 
  Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di
cui al precedente art. 3 cura la  tenuta  di  un  elenco  dei  medici
convenzionati articolati per comuni o gruppi di  comuni  o  distretti
sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra
denominazione della regione. 
  L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle  scelte  deve
comprendere popolazione non inferiore a 1500 abitanti. 
  Il medico operante in un comune  comprendente  piu'  U.S.L.,  fermo
restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L.  che
ne gestisce la posizione amministrativa,  puo'  acquisire  scelte  in
tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della  legge
23 dicembre 1978, n. 833. 
  Per ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma
puo' essere iscritto soltanto un medico per ogni  mille  residenti  o
frazione di mille superiore a 500, detratta la  popolazione  in  eta'
pediatrica,  risultante  alla  data   del   31   dicembre   dell'anno
precedente. 
  Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili,  oltre  che
del rapporto di cui al comma precedente,  deve  tenersi  conto  anche
delle eventuali limitazioni  di  massimale  esistenti  a  carico  dei
singoli  medici  gia'  iscritti  nell'elenco,  derivino  esse   dalla
applicazione dell'art.  13  o  dalla  volonta'  dei  medici;  questi,
tuttavia, non possono fissare per se' stessi  massimale  inferiore  a
500  scelte.  Il  massimale  derivante  da  autolimitazione  non   e'
modificabile prima della scadenza del presente accordo. 
  In tutti i comuni  dell'ambito  territoriale  di  cui  al  primo  e
secondo comma e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti
di assistenza, sentito il comitato consultivo di U.S.L., deve  essere
comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad
opera prioritariamente del medico neo-inserito. 
  Ai  fini  del  corretto  calcolo  del  rapporto  ottimale  e  delle
incidenze sullo stesso  delle  limitazioni  si  fa  riferimento  alle
situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  In caso di modifiche di  ambito  territoriale  il  medico  conserva
tutte le scelte in suo carico, anche quelle che vengono a  far  parte
di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica,
si trova inserito, fatto salvo il  rispetto  dei  massimali  o  quote
individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 
 
 
            Nota all'art. 5, comma terzo: 
              Il testo dell'art. 25,  comma  terzo,  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: 
              "L'assistenza medico-generica e pediatrica e'  prestata
          dal  personale  dipendente  o  convenzionato  del  Servizio
          sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie  locali
          o nel comune di residenza del cittadino".