(Accordo - Allegato E)
                             ALLEGATO E 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
                    Avvertenze per il lavoratore 
 
  1) L'attestato, a cura del lavoratore (anche se disoccupato da  non
oltre sessanta giorni) deve essere recapitato o  trasmesso,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al datore di lavoro entro due
giorni dal rilascio. Nei soli casi particolari in cui le  prestazioni
economiche sono corrisposte direttamente dall'I.N.P.S., i  datori  di
lavoro devono comunicare  entro  tre  giorni  dal  ricevimento  degli
"attestati", i dati salariali all'I.N.P.S. medesimo. 
  2) Il certificato, a cura del lavoratore (anche se  disoccupato  da
non oltre sessanta giorni) deve essere recapitato o trasmesso a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni, agli uffici
dell'I.N.P.S., se ente erogatore  dell'indennita'  di  malattia,  che
sono ubicati di norma presso le sezioni territoriali ex  INAM,  nella
cui circoscrizione risiede il lavoratore interessato.  Il  lavoratore
stagionale, invece, deve recapitare  o  trasmettere  il  certificato,
secondo le modalita' predette,  agli  uffici  dell'I.N.P.S.,  ubicati
presso le sezioni territoriali ex INAM  nel  cui  ambito  e'  ubicata
l'azienda ove l'interessato svolge la propria attivita'. 
  3) Tenuto  conto  che  l'indennita'  spetta  per  la  durata  della
malattia (prognosi) indicata nell'attestato, il lavoratore,  in  caso
di prosecuzione oltre la prognosi, deve  documentare  la  circostanza
mediante attestato medico di continuazione della malattia, secondo le
modalita' e i termini indicati ai punti precedenti. 
  4) Il ritardo nell'invio o nella presentazione della documentazione
sanitaria comporta la perdita del diritto all'indennita'  giornaliera
per i giorni di ritardo. 
  5) Il lavoratore deve accertare che  nel  certificato  siano  stati
chiaramente indicati il proprio cognome e nome e numero di  libretto;
inoltre dovra' compilare accuratamente l'apposito riquadro  in  calce
al certificato destinato all'I.N.P.S. 
  6) La visita medica a domicilio, se richiesta entro le  ore  dieci,
sara' eseguita di norma nel corso dello stesso giorno; se  richiesta,
invece, dopo le ore dieci, sara' effettuata entro le ore  dodici  del
giorno successivo. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico