(Accordo - art. 6)
                               Art. 6. 
                    Copertura delle zone carenti 
 
  Entro la fine dei mesi  di  marzo  e  di  settembre  di  ogni  anno
ciascuna regione pubblica sul  Bollettino  ufficiale  l'elenco  delle
zone  carenti  di  medici   di   medicina   generale   convenzionati,
individuate nel  corso  del  semestre  precedente  nell'ambito  delle
singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui al presente articolo. 
  In  sede  di  pubblicazione  delle  zone  carenti,  fermo  restando
l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. puo' indicare il comune o
la zona in cui  ai  sensi  dell'art.  5,  sesto  comma,  deve  essere
comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. 
  Possono concorrere  al  conferimento  degli  incarichi  nelle  zone
carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal primo  comma  che
precede: 
    a) i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi  dei
medici  di  medicina  generale  convenzionati  istituiti  nell'ambito
regionale ai sensi dell'art. 5 ancorche' non abbiano fatto domanda di
inserimento nella graduatoria regionale, a  condizione  peraltro  che
risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco  di  provenienza  e
che al momento dell'attribuzione  del  nuovo  incarico  non  svolgano
altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, eccezion fatta per incarichi di guardia medica. 
    Qualora al medico gia' iscritto manchi uno  dei  requisiti  sopra
indicati   puo'   ugualmente   partecipare   alla   graduatoria   per
l'assegnazione delle zone  carenti  presentando  domanda  al  momento
della pubblicazione di  queste.  In  tal  caso  si  provvedera'  alla
valutazione immediata della sua posizione  al  fine  dell'inserimento
nella graduatoria locale. 
    I trasferimenti sono possibili sino alla concorrenza di  1/3  dei
posti disponibili in ciascuna U.S.L. o in  comuni  comprendenti  piu'
UU.SS.LL. In caso di disponibilita' di un solo posto, per questo puo'
essere esercitato il diritto di trasferimento; 
    b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno
in corso. 
  Gli aspiranti entro trenta giorni dalla  pubblicazione  di  cui  al
primo comma del presente articolo presentano  separate  domande  alle
UU.SS.LL. competenti, indicando a pena di nullita' le eventuali altre
localita' carenti per le quali concorrono. 
  In allegato alla domanda devono inoltrare un  atto  sostitutivo  di
notorieta' attestante se alla data  di  presentazione  della  domanda
abbiano in  atto  rapporto  di  lavoro  dipendente,  anche  a  titolo
precario, trattamenti di pensione e se si  trovino  in  posizione  di
incompatibilita'. 
  Al fine del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti  i
medici di cui alla lettera  b)  del  precedente  secondo  comma  sono
graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: 
    1)  attribuzione  del  punteggio  riportato   nella   graduatoria
regionale di cui all'art. 2; 
    2) attribuzione di  punti  40  a  coloro  che  al  momento  della
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale
non abbiano alcun rapporto di  lavoro  dipendente  o  trattamento  di
pensione e non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali
requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico. 
    Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio  aggiuntivo  di
cui  al  precedente  punto  2),  l'essere  titolare,  al  momento  di
presentazione della domanda per la copertura della zona  carente,  di
un incarico di lavoro dipendente  a  titolo  precario,  purche'  esso
cessi entro  sette  giorni  dall'accettazione  dell'incarico  per  la
copertura della zona carente; 
    3) attribuzione di punti 5 a coloro che nella  localita'  carente
per la  quale  concorrono  abbiano  la  residenza  fin  da  due  anni
antecedenti la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 
  Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i  medici  di  cui  alla
lettera a) del precedente secondo comma, in  base  all'anzianita'  di
iscrizione  negli   elenchi   dei   medici   di   medicina   generale
convenzionati;    laddove    risulti     necessario,     interpellano
successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso  secondo
comma, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di
cui al quarto comma del presente articolo. 
  La regione, sentito il comitato regionale di cui all'art. 37,  puo'
adottare   procedure   tese   allo    snellimento    burocratico    e
all'abbreviazione  dei  tempi   necessari   al   conferimento   degli
incarichi.