(Accordo - art. 7)
                               Art. 7. 
                Insorgenza del rapporto convenzionale 
 
  Il medico interpellato ai sensi del precedente art. 6 deve, a  pena
di decadenza, comunicare la sua  accettazione  entro  il  termine  di
sette giorni. 
  Entro i successivi sessanta giorni, sempre  a  pena  di  decadenza,
deve: 
    aprire nella localita' carente assegnatagli un ambulatorio idoneo
secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 e darne comunicazione  alla
U.S.L.; 
    trasferire la residenza nella zona assegnatagli,  se  risiede  in
altro comune; 
    iscriversi all'albo professionale della provincia in cui  gravita
la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. 
  Le UU.SS.LL., avuto riguardo a eventuali  difficolta'  collegate  a
particolari  situazioni  locali,  possono  consentire,   sentito   il
comitato ex art. 36, temporanee proroghe al termine di cui  al  comma
precedente. 
  Entro quindici giorni dalla  comunicazione  dell'avvenuta  apertura
dell'ambulatorio l'U.S.L. procede  con  proprio  personale  sanitario
alla verifica dell'idoneita' dello stesso in  rapporto  ai  requisiti
minimi di cui  all'art.  8  e  ne  notifica  i  risultati  al  medico
interessato assegnandogli, se del caso, un termine  non  superiore  a
trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle suddette  prescrizioni.
Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal  diritto  al
conferimento dell'incarico. 
  L'incarico   si   intende   definitivamente   conferito   con    la
comunicazione della U.S.L.  attestante  l'idoneita'  dell'ambulatorio
oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al  comma
precedente, qualora la U.S.L. non procede alla prevista  verifica  di
idoneita'. E' fatta comunque salva la facolta' delle UU.SS.LL. di far
luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dell'ambulatorio. 
  Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi  del  presente
articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. 
  Al  fine  di  favorire  l'inserimento  di  medici  nelle  localita'
carenti, con particolare riferimento a quelle  disagiate,  la  U.S.L.
puo', su richiesta del medico,  consentire  la  utilizzazione  di  un
ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.