Art. 8. Requisiti e apertura degli ambulatori Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attivita' professionale di cui all'art. 41 ciascun medico deve avere la disponibilita' di un ambulatorio nel quale esercitare l'attivita' convenzionata. L'ambulatorio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso ambulatorio con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione. Se l'ambulatorio e' ubicato presso strutture adibite ad altre attivita', lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture. L'ambulatorio dei medici iscritti negli elenchi - salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica - deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessita' degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. Il suddetto orario, che verra' comunicato all'U.S.L., sara' esposto all'ingresso dell'ambulatorio. Eventuali variazioni dovranno essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate all'U.S.L. Le visite ambulatoriali, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso il sistema di prenotazione.