(Accordo - art. 8)
                               Art. 8. 
                Requisiti e apertura degli ambulatori 
 
  Ai  fini  dell'instaurazione  e  del  mantenimento   del   rapporto
convenzionale oltre che ai fini  della  corresponsione  del  concorso
nelle spese riferite all'attivita' professionale di cui  all'art.  41
ciascun medico deve avere la disponibilita'  di  un  ambulatorio  nel
quale esercitare l'attivita' convenzionata. 
  L'ambulatorio del medico convenzionato  deve  essere  dotato  degli
arredi e delle  attrezzature  indispensabili  per  l'esercizio  della
professione, di sala di attesa  adeguatamente  arredata,  di  servizi
igienici, di illuminazione e aerazione idonea. 
  Detti ambienti possono  essere  adibiti  o  esclusivamente  ad  uso
ambulatorio con destinazione specifica od anche essere inseriti in un
appartamento di civile abitazione. 
  Se l'ambulatorio e'  ubicato  presso  strutture  adibite  ad  altre
attivita', lo stesso deve  avere  un  ingresso  indipendente  e  deve
essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture. 
  L'ambulatorio dei medici iscritti  negli  elenchi  -  salvo  quanto
previsto in materia di orario di guardia medica - deve essere  aperto
agli aventi diritto per cinque  giorni  alla  settimana,  secondo  un
congruo orario determinato autonomamente dal sanitario  in  relazione
alla necessita' degli assistibili iscritti nel  suo  elenco  ed  alla
esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace  e
comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento
dell'assistenza. 
  Il suddetto orario, che verra' comunicato all'U.S.L., sara' esposto
all'ingresso dell'ambulatorio. Eventuali variazioni  dovranno  essere
adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate all'U.S.L. 
  Le visite ambulatoriali, salvi i casi di urgenza, vengono di  norma
erogate attraverso il sistema di prenotazione.