(Accordo - art. 9)
                               Art. 9. 
                            Sostituzioni 
 
  Il medico titolare di scelte che si  trovi  nell'impossibilita'  di
prestare  la  propria  opera,  fermo  restando  l'obbligo  di   farsi
sostituire fin dall'inizio, deve comunicare  alla  competente  U.S.L.
entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il  nominativo
del collega che lo sostituisce quando la  sostituzione  si  protragga
per piu' di tre giorni. 
  Le UU.SS.LL. per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa
corrispondono i  compensi  al  medico  sostituito;  dal  trentunesimo
giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico  che
effettua la sostituzione. 
  I rapporti economici relativi alle sostituzioni  sono  disciplinati
dalle norme del regolamento allegato sub lettera B. 
  Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non  sia
possibile venga effettuata  dal  medico  di  medicina  generale,  sia
svolta da un medico iscritto negli elenchi  dei  pediatri  di  libera
scelta,  i  compensi  allo  stesso  saranno  determinati  secondo  il
trattamento economico previsto per la medicina generale. 
  Il medico che non riesca ad  assicurare  la  propria  sostituzione,
deve tempestivamente  informarne  la  U.S.L.,  la  quale  provvede  a
designare il sostituto prioritariamente tra i medici  inseriti  nelle
graduatorie di cui all'art.  2,  e  secondo  l'ordine  delle  stesse,
privilegiando i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico
sostituito. In tal caso i compensi spettano fin dal primo  giorno  al
medico sostituto. 
  Non  e'  consentito  al  sostituto  acquisire  scelte  del   medico
sostituito durante la sostituzione. 
  Tranne che per ipotesi di  malattia  o  per  comprovati  motivi  di
studio  o  per  il  servizio  militare  o  sostitutivo  civile,   per
sostituzione superiore a sei mesi nell'anno, anche non  continuativi,
l'U.S.L., sentito il comitato di cui all'art. 36,  si  esprime  sulla
prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina  il  caso  ai  fini
anche dell'eventuale risoluzione del rapporto. 
  Quando  il  medico  sostituito,  per  qualsiasi  motivo  sia  nella
impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in  relazione
al  periodo  di  sostituzione,  le  U.S.L.  possono  liquidare   tali
competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione. 
  Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per  effetto  di
provvedimento della commissione di cui all'art. 38 provvede la U.S.L.
con le modalita' di cui al terzo comma del presente articolo. 
  Le scelte del sanitario colpito dal  provvedimento  di  sospensione
restano in carico al medico  sospeso,  salvo  che  i  singoli  aventi
diritto avanzino richiesta  di  variazione  del  medico  di  fiducia;
variazione che in ogni caso, non puo'  essere  fatta  in  favore  del
medico incaricato della  sostituzione,  per  tutta  la  durata  della
stessa,  anche  se  questo  ultimo  risulti  essere  stato   iscritto
nell'elenco prima di assumere tale incarico. 
  L'attivita'  di  sostituzione,  a  qualsiasi  titolo  svolta,   non
comporta l'iscrizione del medico nell'elenco.