(Accordo - art. 10)
                              Art. 10. 
                 Commissione regionale di disciplina 
 
  In ciascuna regione, con provvedimento della giunta  regionale,  e'
istituita una commissione di disciplina composta da: 
    il presidente dell'ordine provinciale  dei  medici  della  citta'
capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede; 
    tre membri medici e un esperto designati dall'assessore regionale
alla sanita', sentito l'ANCI regionale e un membro  medico  designato
dalla U.S.L. che ha proceduto al deferimento; 
    tre membri medici e un esperto designati dal consiglio  direttivo
della Federazione regionale degli ordini dei  medici  su  indicazione
unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra  i  sindacati  medici  di
categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. 
  La sede della commissione e' indicata dalla regione. Ai fini  della
nomina  di  cui  al  primo  comma  il  presidente  della  Federazione
regionale  degli  ordini  dei  medici   invita,   a   mezzo   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici  nazionali
di categoria a procedere alla designazione  unitaria  dei  medici  da
nominare. 
  Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta  designazione
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'invito,  il   consiglio
direttivo  della  federazione  regionale  degli  ordini  dei   medici
provvede direttamente a nominare la  rappresentanza  medica  in  seno
alla commissione. 
  I pediatri di nomina ordinistica  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    1) eta' non inferiore a 40 anni; 
    2)  anzianita'  di  laurea  non  inferiore  a  15   anni   e   di
specializzazione in pediatria non inferiore a 7 anni; 
    3) attivita'  di  medicina  specialistica  pediatrica  svolta  in
posizione convenzionale per un periodo non inferiore a 5 anni; 
    4) essere iscritto negli elenchi dei pediatri convenzionati. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  designato
dalla regione. 
  La U.S.L.  provvede  all'istruttoria  del  caso  avvalendosi  della
collaborazione  del  comitato  dell'art.   8   prima   dell'eventuale
deferimento alla commissione di cui al presente articolo. 
  La commissione esamina i casi dei medici  ad  essa  deferiti  dalla
U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo,  iniziando
la procedura entro un mese dalla data di deferimento. 
  Al medico deferito, sono contestati gli addebiti ed e' garantita la
possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni. 
  La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione  di
uno dei provvedimenti che seguono: 
    richiamo con diffida  per  trasgressioni  ed  inosservanze  degli
obblighi e dei compiti previsti dall'accordo; 
    riduzione del trattamento economico in misura  non  inferiore  al
10% e non superiore al 20% per la durata  massima  di  sei  mesi  per
inadempienze gia' oggetto di richiamo con diffida; 
    sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni; 
    per  gravi  infrazioni  finalizzate  anche  all'acquisizione   di
vantaggi personali; 
    per omessa o infedele comunicazione  di  circostanze  comportanti
incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'accordo; 
    per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla  riduzione
del trattamento economico; 
    revoca: 
      per  recidiva  di  infrazioni  che  hanno  gia'  portato   alla
sospensione del rapporto. 
    I  provvedimenti  devono  essere   adottati   dalla   U.S.L.   in
conformita' alle proposte della  commissione  di  disciplina  e  sono
definitivi.  Essi  sono  notificati  agli  interessati  e  comunicati
all'ordine  dei  medici  ed  alla  commissione  di  cui  al  presente
articolo.