Art. 10. Commissione regionale di disciplina In ciascuna regione, con provvedimento della giunta regionale, e' istituita una commissione di disciplina composta da: il presidente dell'ordine provinciale dei medici della citta' capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede; tre membri medici e un esperto designati dall'assessore regionale alla sanita', sentito l'ANCI regionale e un membro medico designato dalla U.S.L. che ha proceduto al deferimento; tre membri medici e un esperto designati dal consiglio direttivo della Federazione regionale degli ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. La sede della commissione e' indicata dalla regione. Ai fini della nomina di cui al primo comma il presidente della Federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione. I pediatri di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a 40 anni; 2) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni e di specializzazione in pediatria non inferiore a 7 anni; 3) attivita' di medicina specialistica pediatrica svolta in posizione convenzionale per un periodo non inferiore a 5 anni; 4) essere iscritto negli elenchi dei pediatri convenzionati. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla regione. La U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della collaborazione del comitato dell'art. 8 prima dell'eventuale deferimento alla commissione di cui al presente articolo. La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dalla U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento. Al medico deferito, sono contestati gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanze degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo; riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi per inadempienze gia' oggetto di richiamo con diffida; sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni; per gravi infrazioni finalizzate anche all'acquisizione di vantaggi personali; per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'accordo; per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla riduzione del trattamento economico; revoca: per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. I provvedimenti devono essere adottati dalla U.S.L. in conformita' alle proposte della commissione di disciplina e sono definitivi. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'ordine dei medici ed alla commissione di cui al presente articolo.