(Accordo - art. 11)
                              Art. 11. 
Istituzione, durata in carica, funzionamento degli organi  collegiali
          - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici 
 
  I comitati consultivi di cui agli artt. 8  e  9  e  la  commissione
disciplinare di cui all'art. 10  devono  essere  istituiti  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e  durano
in carica fino alla nomina  delle  nuove  commissioni  e  comitati  a
seguito del rinnovo dell'accordo stesso. 
  Fermo restando  il  numero  dei  componenti  indicato  all'art.  8,
laddove  non  si  ritenga  funzionale  la  istituzione  del  comitato
consultivo in ogni singola U.S.L., per  accordo  tra  piu'  UU.SS.LL.
puo' essere costituito un unico organismo, i  cui  rappresentanti  di
parte pubblica vengono individuati di comune accordo dai comitati  di
gestione delle singole UU.SS.LL.; i rappresentanti  di  parte  medica
saranno individuati con criterio analogo dai pediatri delle UU.SS.LL. 
facenti parte del gruppo. 
  Le commissioni  ed  i  comitati  sono  validamente  riuniti  se  e'
presente la maggioranza dei loro componenti e le deliberazioni  delle
commissioni e dei comitati sono valide se adottate dalla  maggioranza
dei presenti; in caso  di  parita'  dei  voti  prevale  il  voto  del
presidente. 
  E'  incompatibile  la  nomina  contemporanea  in  piu'  comitati  o
commissioni. 
  Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei pediatri in seno ai
comitati di cui agli articoli 8 e 9 sono a carico di tutti i pediatri
iscritti negli elenchi. 
  Le U.S.L. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico  di
un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun
pediatra, nella misura indicata dall'ordine dei medici.