Art. 11. Istituzione, durata in carica, funzionamento degli organi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici I comitati consultivi di cui agli artt. 8 e 9 e la commissione disciplinare di cui all'art. 10 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso. Fermo restando il numero dei componenti indicato all'art. 8, laddove non si ritenga funzionale la istituzione del comitato consultivo in ogni singola U.S.L., per accordo tra piu' UU.SS.LL. puo' essere costituito un unico organismo, i cui rappresentanti di parte pubblica vengono individuati di comune accordo dai comitati di gestione delle singole UU.SS.LL.; i rappresentanti di parte medica saranno individuati con criterio analogo dai pediatri delle UU.SS.LL. facenti parte del gruppo. Le commissioni ed i comitati sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le deliberazioni delle commissioni e dei comitati sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. E' incompatibile la nomina contemporanea in piu' comitati o commissioni. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei pediatri in seno ai comitati di cui agli articoli 8 e 9 sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi. Le U.S.L. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'ordine dei medici.