(Accordo - art. 12)
                              Art. 12. 
                       Cessazione del rapporto 
 
  Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti  negli  elenchi,
oltre che per le altre cause  di  decadenza  espressamente  previste,
cessa: 
    1) per compimento del settantesimo anno di eta'; 
    2) per provvedimento disciplinare adottato  ai  sensi  e  con  le
procedure di cui all'art. 10; 
    3) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L.  con  almeno
un mese di preavviso; 
    4) per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza  di  motivi
di incompatibilita' ai sensi del precedente art. 2; 
    5) per  sopravvenuto,  accertato  e  contestato  venir  meno  dei
requisiti minimi di cui all'art. 18; 
    6)  per  incapacita'   psico-fisica   di   svolgere   l'attivita'
convenzionale, accertata da apposita  commissione  costituita  da  un
medico designato dall'interessato e da uno designato dalla  U.S.L.  e
presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. 
  Nel caso di cessazione per provvedimento di cui ai punti  2)  e  5)
del  primo  comma,  il  medico  puo'  presentare  nuova  domanda   di
inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione. 
  Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione
o cancellazione dall'Albo professionale. 
  Oltre che per provvedimento della commissione di  cui  all'art.  10
l'iscrizione nell'elenco e' sospesa di ufficio allorquando il  medico
sia sospeso dall'Albo professionale.