Art. 12. Cessazione del rapporto Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti negli elenchi, oltre che per le altre cause di decadenza espressamente previste, cessa: 1) per compimento del settantesimo anno di eta'; 2) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 10; 3) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso; 4) per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi del precedente art. 2; 5) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 18; 6) per incapacita' psico-fisica di svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui ai punti 2) e 5) del primo comma, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale. Oltre che per provvedimento della commissione di cui all'art. 10 l'iscrizione nell'elenco e' sospesa di ufficio allorquando il medico sia sospeso dall'Albo professionale.