(Accordo - art. 13)
                              Art. 13. 
                         Scelta del pediatra 
 
  La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra  sono
fondati sull'elemento fiducia. 
  Colui che esercita la patria potesta' o  un  familiare  autorizzato
sceglie il  pediatra  di  fiducia  tra  quelli  iscritti  nell'elenco
dell'ambito territoriale in cui e' compresa la residenza  dell'avente
diritto; tale scelta va annotata con evidenziazione  specifica  della
qualifica di  pediatra  sul  documento  personale  di  iscrizione  al
Servizio sanitario. 
  Il pediatra iscritto negli  elenchi  puo'  acquisire  e  conservare
scelte relative ad assistiti dalla nascita  fino  al  compimento  del
quattordicesimo anno di eta'. 
  Le nuove scelte relative a bambini di eta' fra 0 e 6 anni compiuti,
relative a nuovi nati, a  trasferiti,  a  soggetti  che  cambiano  il
medico o  che  vengono  ricusati  dal  medico  di  medicina  generale
dovranno essere effettuate entro i limiti del massimale  individuale,
in favore dei pediatri iscritti negli  elenchi  di  cui  all'art.  5.
L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra. 
  In mancanza di pediatri negli elenchi, le scelte di  cui  al  comma
precedente possono essere provvisoriamente effettuate in  favore  dei
medici   iscritti   negli   elenchi    della    medicina    generale.
All'attivazione dell'elenco pediatrico si applica quanto disposto dal
comma 4 del presente articolo. 
  L'U.S.L., sentito  il  parere  obbligatorio  del  comitato  di  cui
all'art. 8 ovvero del comitato ex art. 9 qualora il primo non risulti
costituito,  previa  accettazione  del  nuovo  medico  scelto,   puo'
consentire che la scelta sia effettuata  in  favore  di  un  pediatra
iscritto  in  un  elenco  diverso  da  quello   proprio   dell'ambito
territoriale in cui l'assistito e' residente, quando per  ragioni  di
vicinanza  o  di  migliore  viabilita'  la  residenza  dell'assistito
graviti su un  ambito  limitrofo  e  tutte  le  volte  che  gravi  ed
obiettive    circostanze    ostacolino    la    normale    erogazione
dell'assistenza. 
  La scelta e' a tempo indeterminato per i residenti. 
  Per i minori non residenti la scelta e' a tempo determinato  da  un
minimo di tre mesi ad  un  massimo  di  un  anno,  con  contemporanea
cancellazione della scelta eventualmente gia'  in  carico  al  medico
dell'U.S.L. di provenienza del minore.