(Accordo - art. 14)
                              Art. 14. 
                  Revoca e ricusazione della scelta 
 
  Colui che esercita la patria potesta' o  un  familiare  autorizzato
puo' revocare in  ogni  tempo  la  scelta  dandone  comunicazione  al
competente  ufficio.  Contemporaneamente  alla  revoca,  deve  essere
effettuata una nuova scelta  ai  sensi  dell'art.  13  che,  ai  fini
assistenziali, ha effetto immediato. 
  Il pediatra che non intende prestare la propria opera in favore  di
un  assistibile  puo'  in  ogni  tempo  ricusare  la  scelta  dandone
comunicazione  al  competente  ufficio.  Tale  revoca   deve   essere
motivata, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78. Fra  i  motivi
della ricusazione assume  particolare  importanza  la  turbativa  del
rapporto  di  fiducia.  Agli  effetti  assistenziali  la  ricusazione
decorre dal sedicesimo giorno successivo alla sua comunicazione. 
  Non e' consentita la ricusazione quando nel comune non sia operante
altro  pediatra   salvo   che   ricorrano   eccezionali   motivi   di
incompatibilita' da accertarsi da parte del comitato di U.S.L. di cui
all'art. 8. 
 
 
          Nota all'art. 14, comma 2: 
            Il testo dell'art. 25 della legge 23  dicembre  1978,  n.
          833, e' il seguente: 
              "Art.  25  (Prestazioni  di  cura).  -  Le  prestazioni
          curative    comprendono    l'assistenza    medico-generica,
          specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. 
            Le     prestazioni     medico-generiche,     pediatriche,
          specialistiche e infermieristiche vengono  erogate  sia  in
          forma ambulatoriale che domiciliare. 
            L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata dal
          personale dipendente o convenzionato del Servizio sanitario
          nazionale operante nelle  unita'  sanitarie  locali  o  nel
          comune di residenza del cittadino. 
            La scelta del medico  di  fiducia  deve  avvenire  fra  i
          sanitari di cui al comma precedente. 
            Il rapporto fiduciario puo' cessare  in  ogni  momento  a
          richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso
          la richiesta deve essere motivata. 
            Le prestazioni medico specialistiche, ivi comprese quelle
          di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono  fornite,
          di norma, presso gli ambulatori e i  presidi  delle  unita'
          sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli
          istituti di cui agli articoli 39, 41 e  42  della  presente
          legge. 
            Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti
          specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati  ai
          sensi della presente legge. 
            L'utente  puo'  accedere  agli  ambulatori  e   strutture
          convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale
          e di laboratorio per le quali, nel termine di  tre  giorni,
          le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare  la
          richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In  tal  caso
          l'unita'   sanitaria   locale    rilascia    immediatamente
          l'autorizzazione con apposita annotazione  sulla  richiesta
          stessa. 
            Nei casi di  richiesta  urgente  motivata  da  parte  del
          medico in relazione a particolari condizioni di salute  del
          paziente, il mancato soddisfacimento della richiesta presso
          le  strutture  di  cui   al   sesto   comma   equivale   ad
          autorizzazione ad  accedere  agli  ambulatori  o  strutture
          convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria locale appone
          sulla richiesta la relativa annotazione. 
            Le  unita'  sanitarie  locali  attuano  misure  idonee  a
          garantire che le  prestazioni  urgenti  siano  erogate  con
          priorita' nell'ambito delle loro strutture. 
            Le  prestazioni  specialistiche  possono  essere  erogate
          anche a domicilio dell'utente in forme  che  consentano  la
          riduzione dei ricoveri ospedalieri. 
            I presidi di diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio
          devono rispondere ai requisiti  minimi  di  strutturazione,
          dotazione  strumentale  e  qualificazione  funzionale   del
          personale, aventi caratteristiche  uniformi  per  tutto  il
          territorio nazionale secondo uno  schema  tipo  emanato  ai
          sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge. 
            L'assistenza ospedaliera e' prestata di norma  attraverso
          gli ospedali pubblici e gli  altri  istituti  convenzionati
          esistenti  nel  territorio  della  regione   di   residenza
          dell'utente. 
            Nell'osservanza del principio  della  libera  scelta  del
          cittadino al ricovero presso gli ospedali  pubblici  e  gli
          altri  istituti  convenzionati,  la  legge  regionale,   in
          rapporto ai criteri di programmazione stabiliti  nel  piano
          sanitario nazionale, disciplina i casi in cui e' ammesso il
          ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati  o
          in strutture ospedaliere ad alta  specializzazione  ubicate
          fuori del proprio territorio,  nonche'  i  casi  nei  quali
          potranno   essere   consentite   forme   straordinarie   di
          assistenza indiretta".