(Accordo - art. 15)
                              Art. 15. 
                         Revoche di ufficio 
 
  La  revoca  della  scelta  da  operarsi  d'ufficio  per   morte   o
trasferimento o per  compimento  del  quattordicesimo  anno  di  eta'
dell'assistibile ha effetto dal giorno  del  verificarsi  dell'evento
che determina la revoca ai sensi dell'art. 7  della  legge  7  agosto
1982, n. 526. 
  Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla  data  della
seconda attribuzione nel caso di scelta posta  due  volte  in  carico
allo stesso medico. Se trattasi di medici  diversi  la  cancellazione
decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. 
  Tali comunicazioni saranno contestuali alle variazioni del mese  di
competenza. 
  La revoca d'ufficio della scelta da  operarsi  per  compimento  del
quattordicesimo anno  di  eta'  e'  comunicata  tempestivamente  alla
famiglia dell'assistito. 
 
 
          Nota all'art. 15, comma 1: 
            Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982,  n.  526,
          e' il seguente: 
              "Art.  7.  -  Entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
          approvazione  della  presente  legge  le  unita'  sanitarie
          locali aggiornano gli  elenchi  dei  cittadini  utenti  del
          Servizio sanitario  nazionale  assistibili  dai  medici  di
          medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando
          altresi' i nominativi di coloro che  anche  temporaneamente
          fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato  ai
          sensi dell'articolo 6,  punti  v)  e  z),  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833,  dell'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n.  618,  e
          dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1980, n. 620. 
            Le regioni dettano norme per la ripetizione entro  il  31
          dicembre 1982 delle somme indebitamente percepite. 
            Ai fini indicati nei  precedenti  commi  gli  uffici  che
          ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono  tenuti
          a comunicarli  entro  il  termine  di  quindici  giorni  ai
          comitati di gestione delle unita' sanitarie locali. 
            Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unita'
          sanitarie locali alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il
          commissario  liquidatore  regionale   nominato   ai   sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981,  n.  168,
          convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno  1981,
          n. 331".