Art. 15. Revoche di ufficio La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento o per compimento del quattordicesimo anno di eta' dell'assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell'evento che determina la revoca ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni saranno contestuali alle variazioni del mese di competenza. La revoca d'ufficio della scelta da operarsi per compimento del quattordicesimo anno di eta' e' comunicata tempestivamente alla famiglia dell'assistito.
Nota all'art. 15, comma 1: Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' il seguente: "Art. 7. - Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unita' sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresi' i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente percepite. Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali. Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331".