(Accordo - art. 2)
                               Art. 2. 
                          Incompatibilita' 
 
  In attesa della  regolamentazione  legislativa  della  materia,  e'
incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di  cui  all'art.  5  il
medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6), dell'art.  48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una delle posizioni
previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che: 
    a) abbia un impegno orario pari o  superiore  complessivamente  a
quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti  dal  Servizio
sanitario  nazionale  risultante  sia  da  un  rapporto   di   lavoro
dipendente che convenzionato, ex articoli 47 e 48 legge n. 833/78; 
    b)  svolga   funzioni   fiscali   per   conto   delle   UU.SS.LL.
limitatamente  all'ambito  territoriale  nel  quale  puo'   acquisire
scelte; 
    c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente
da parte del fondo di previdenza competente, di  cui  al  decreto  15
ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
    d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale; 
    e)  svolga  attivita'   di   medico   specialista   ambulatoriale
convenzionato in branche diverse dalla pediatria; 
    f)  sia   iscritto   negli   elenchi   dei   medici   specialisti
convenzionati esterni; 
    g) sia proprietario od operi a  qualsiasi  titolo  in  presidi  o
stabilimenti o istituzioni  private  convenzionate  con  il  servizio
sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.  43
della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
    h) abbia un rapporto di lavoro subordinato pubblico o  privato  a
tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art.  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 761 del 20 gennaio 1979. 
  Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato,  svolge
funzioni di medico di fabbrica o  collettivita'  non  puo'  acquisire
scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle  suddette
aziende o dei componenti della collettivita' stessa. 
 
 
 
          Note all'art. 2, comma 1, lettera a): 
            - Il testo dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978,  n.
          833, e' il seguente: 
              "Art. 47 (Personale dipendente). - Lo  stato  giuridico
          ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e'
          disciplinato,  salvo  quanto  previsto  espressamente   dal
          presente articolo, secondo i principi generali e comuni del
          rapporto di pubblico impiego. 
            In  relazione  a  quanto  disposto  dal   secondo   comma
          dell'articolo 13, la gestione amministrativa del  personale
          delle unita' sanitarie locali e'  demandata  all'organo  di
          gestione delle stesse,  dal  quale  il  suddetto  personale
          dipendente sotto  il  profilo  funzionale,  disciplinare  e
          retributivo. 
            Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  il  30  giugno
          1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto
          con  i  Ministri  della  sanita'  e  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni
          sindacali delle categorie interessate, uno o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria  per  disciplinare,  salvo
          quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo
          stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              1) assicurare un unico  ordinamento  del  personale  in
          tutto il territorio nazionale; 
              2)  disciplinare  i  ruoli  del  personale   sanitario,
          professionale, tecnico ed amministrativo; 
              3)  definire  le  tabelle  di  equiparazione   per   il
          personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le
          cui  funzioni  sono  trasferite  ai   comuni   per   essere
          esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere
          a regolare i trattamenti di  previdenza  e  di  quiescenza,
          compresi  gli  eventuali  trattamenti  integrativi  di  cui
          all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
              4)  garantire   con   criteri   uniformi   il   diritto
          all'esercizio della libera attivita'  professionale  per  i
          medici  e  veterinari  dipendenti  dalle  unita'  sanitarie
          locali,  degli  istituti  universitari  e  dei  policlinici
          convenzionati e degli istituti scientifici  di  ricovero  e
          cura di cui  all'articolo  42.  Con  legge  regionale  sono
          stabiliti le modalita' e i limiti per l'esercizio  di  tale
          attivita'; 
              5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente
          per i medici a tempo  pieno,  l'esercizio  delle  attivita'
          didattiche e scientifiche e ad ottenere, su  richiesta,  il
          comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico; 
              6)   fissare   le   modalita'    per    l'aggiornamento
          obbligatorio professionale del personale; 
              7)  prevedere  disposizioni  per  rendere  omogeneo  il
          trattamento economico  complessivo  e  per  equiparare  gli
          istituti normativi aventi carattere economico del personale
          sanitario   universitario    operante    nelle    strutture
          convenzionate  con  quelli  del  personale   delle   unita'
          sanitarie locali. 
            Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi  delle
          unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al  comma
          precedente, oltre a demandare alla  regione  il  potere  di
          emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo
          117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere: 
              1) criteri generali per l'istituzione e la gestione  da
          parte di ogni regione di  ruoli  nominativi  regionali  del
          personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  addetto  ai
          presidi, servizi ed uffici delle unita'  sanitarie  locali.
          Il personale in servizio presso le unita' sanitarie  locali
          sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto  a  titoli  e
          criteri fissati con decreto  del  Ministro  della  sanita'.
          Tali ruoli hanno valore anche ai  fini  dei  trasferimenti,
          delle promozioni e dei concorsi; 
              2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti
          nell'ambito del territorio regionale; 
              3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di
          accordo nazionale unico, della mobilita' del personale; 
              4) disposizione per disciplinare i  concorsi  pubblici,
          che devono essere banditi dalla regione su richiesta  delle
          unita'  sanitarie   locali,   e   per   l'efficacia   delle
          graduatorie da utilizzare anche  ai  fini  del  diritto  di
          scelta tra i posti messi a concorso; 
              5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle
          singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene  nella
          qualifica funzionale e non nel posto. 
            I decreti delegati di cui al  terzo  comma  del  presente
          articolo prevedono altresi' norme riguardanti: 
              a) i criteri per  la  valutazione,  anche  ai  fini  di
          pubblici concorsi, dei servizi e dei  titoli  di  candidati
          che hanno  svolto  la  loro  attivita'  o  nelle  strutture
          sanitarie degli enti di cui all'articolo  41  o  in  quelle
          convenzionate  a  norma  dell'articolo  43  fatti  salvi  i
          diritti acquisiti ai sensi dell'articolo  129  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969; 
              b) la quota massima dei posti vacanti  che  le  regioni
          possono riservare, per un tempo determinato, a personale in
          servizio  a  rapporto  di   impiego   continuativo   presso
          strutture   convenzionate   che   cessino    il    rapporto
          convenzionale nonche' le  modalita'  ed  i  criteri  per  i
          relativi concorsi; 
              c) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli
          regionali di cui al  n.  1)  del  precedente  comma  previo
          concorso, riservato, del personale  non  di  ruolo  addetto
          esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari
          in data non successiva al 30 giugno  1978  ed  in  servizio
          all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso
          regioni, comuni,  province,  loro  consorzi  e  istituzioni
          ospedaliere pubbliche. 
            Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del  proprio
          programma di attivita'  e  in  relazione  a  comprovate  ed
          effettive esigenze assistenziali, didattiche e di  ricerca,
          previa  autorizzazione  della   regione,   individuano   le
          strutture, le divisioni ed  i  servizi  cui  devono  essere
          addetti sanitari a tempo  pieno  e  prescrivono,  anche  in
          carenza della  specifica  richiesta  degli  interessati,  a
          singoli sanitari  delle  predette  strutture,  divisioni  e
          servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. 
            In riferimento al comma precedente, i relativi  bandi  di
          concorso per  posti  vacanti  prescrivono  il  rapporto  di
          lavoro a tempo pieno. 
            Il trattamento economico  e  gli  istituti  normativi  di
          carattere  economico  del  rapporto  d'impiego   di   tutto
          personale su disciplinati mediante accordo nazionale unico,
          di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e  le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  in
          campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione
          del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli
          accordi anzidetti  e'  costituita  rispettivamente:  da  un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          e dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza
          sociale e del tesoro; da  cinque  rappresentanti  designati
          dalle regioni attraverso la commissione  interregionale  di
          cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;  da
          sei rappresentanti designati dall'ANCI. 
            L'accordo nazionale di cui al  comma  precedente  e  reso
          esecutivo con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione del suddetto decreto  i  necessari  e  dovuti
          atti deliberativi. 
            E' fatto divieto di concedere al personale  delle  unita'
          sanitarie  locali  compensi,  indennita'   o   assegni   di
          qualsiasi genere e natura che  modifichino  direttamente  o
          indirettamente  il  trattamento  economico   previsto   dal
          decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire
          la  parificazione  delle  lingue  italiana  e  tedesca  nel
          servizio  sanitario,  e'  fatta   salva   l'indennita'   di
          bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti  adottati  in
          contrasto con la presente norma sono  nulli  di  diritto  e
          comportano    la    responsabilita'     personale     degli
          amministratori. 
            Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni  con
          le unita' sanitarie locali  per  prestazioni  professionali
          presso l'organizzazione sanitaria  militare  da  parte  del
          personale delle  unita'  sanitarie  locali  nei  limiti  di
          orario previsto per detto personale". 
            - Per il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, V. nota al dispositivo del decreto. 
            Nota all'art. 2, comma 1, lettera g): 
            Il   decreto   ministeriale   15   ottobre   1976   reca:
          "Regolamenti dei fondi di previdenza a  favore  dei  medici
          mutualisti: ambulatoriali, generici e specialisti esterni". 
            Nota all'art. 2, comma 1, lettera g): 
            Il testo dell'art. 43 della legge 23  dicembre  1978,  n.
          833, e' il seguente: 
              "Art. 43 (Autorizzazione  e  vigilanza  su  istituzioni
          sanitarie).    -    La    legge    regionale     disciplina
          l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          di  carattere  privato,  ivi   comprese   quelle   di   cui
          all'articolo 41, primo comma, che non  hanno  richiesto  di
          essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio  1968,
          n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo  26,  e
          sulle  aziende  termali  e  definisce  le   caratteristiche
          funzionali  cui   tali   istituzioni   e   aziende   devono
          corrispondere  onde  assicurare  livelli   di   prestazioni
          sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti
          presidi e servizi delle unita'  sanitarie  locali.  Restano
          ferme le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui
          all'articolo 5. 
            Gli istituti, enti ed ospedali di  cui  all'articolo  41,
          primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
          sensi  della  legge  12  febbraio  1968,  n.  132,   e   le
          istituzioni a carattere privato che abbiano un  ordinamento
          dei  servizi  ospedalieri  corrispondente  a  quello  degli
          ospedali  gestiti  direttamente  dalle   unita'   sanitarie
          locali, possono  ottenere  dalla  Regione,  su  domanda  da
          presentarsi entro i termini stabiliti con legge  regionale,
          che  i  loro  ospedali,  a  seconda  delle  caratteristiche
          tecniche  e  specialistiche,  siano  considerati,  ai  fini
          dell'erogazione    dell'assistenza    sanitaria,    presidi
          dell'unita'  sanitaria  locale  nel  cui  territorio   sono
          ubicati, sempre che il piano sanitario regionale preveda  i
          detti presidi. I rapporti dei predetti  istituti,  enti  ed
          ospedali con le unita' sanitarie locali  sono  regolati  da
          apposite convenzioni. 
            Le convenzioni di cui al comma precedente  devono  essere
          stipulate  in  conformita'  a  schemi  tipo  approvati  dal
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e  devono
          prevedere fra l'altro  forme  e  modalita'  per  assicurare
          l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unita'
          sanitarie locali. 
            Sino alla emanazione della  legge  regionale  di  cui  al
          primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52  e  53,
          primo e secondo comma, della legge  12  febbraio  1968,  n.
          132, e il decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  5
          agosto 1977, adottato ai sensi del predetto articolo  51  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
          agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli  194,  195,  196,
          197 e 198 del testo unico delle leggi  sanitarie  approvato
          con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  intendendosi
          sostituiti al Ministero  della  sanita'  la  regione  e  al
          medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta
          regionale". 
          Nota all'art. 2, comma 1, lettera h): 
            Il testo dell'art. 35, del D.P.R. 20  dicembre  1979,  n.
          761, e' il seguente: 
              "Art. 35 (Rapporto di lavoro del personale  medico).  -
          Il rapporto di lavoro del personale medico  puo'  essere  a
          tempo pieno o a tempo definito. 
            Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta: 
              a)  l'obbligo  di  prestare  40  ore   settimanali   di
          servizio,  salvo  quanto  previsto  dall'accordo  nazionale
          unico; 
              b)  la  totale  disponibilita'  per  tutti  i   servizi
          dell'unita' sanitaria  locale  nell'ambito  delle  funzioni
          della posizione funzionale e della disciplina propria degli
          interessati; 
              c) il diritto all'attivita' libero-professionale al  di
          fuori dei servizi e delle strutture  dell'unita'  sanitaria
          locale,  limitatamente  a  consulti  e  a  consulenze,  non
          continuativi, sulla base di norme regionali; 
              d)    il    diritto    all'esercizio     dell'attivita'
          libero-professionale nell'ambito  dei  servizi,  presidi  e
          strutture dell'unita' sanitaria locale, sulla base di norme
          regionali; 
              e) la preferenza  per  gli  incarichi  didattici  e  di
          ricerca e  per  i  comandi  ed  i  corsi  di  aggiornamento
          tecnico-scientifico e professionale; 
              f) la priorita' per l'esercizio di attivita' consultive
          e  tecniche,  richieste  da  terzi  dall'unita'   sanitaria
          locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche  fuori
          dalla sede di servizio. 
            Salvo quanto  previsto  dall'articolo  47,  sesto  comma,
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro
          a tempo pieno e' concesso a domanda, Del pari a domanda  e'
          concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo  pieno
          a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato
          di gestione. La mancata concessione del passaggio  a  tempo
          definito deve essere motivata in relazione a comprovate  ed
          effettive esigenze assistenziali, didattiche e di riserva. 
            Il personale assunto con i concorsi  di  cui  al  settimo
          comma dell'articolo 47 della legge  23  dicembre  1978,  n.
          833, puo' chiedere il passaggio dal rapporto  di  lavoro  a
          tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano  mutate
          le esigenze di cui al sesto comma del  richiamato  articolo
          47 o  a  seguito  del  trasferimento  ad  altra  struttura,
          divisione o servizio  che  non  comporti  l'osservanza  del
          tempo pieno. 
            Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta: 
              a)  l'obbligo  di  prestare  30  ore   settimanali   di
          servizio,  salvo  quanto  previsto  dall'accordo  nazionale
          unico; 
              b)  la  totale  disponibilita',   entro   l'orario   di
          servizio, per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale,
          nell'ambito delle funzioni, della  posizione  funzionale  e
          della disciplina propria degli interessati; 
              c)    la    facolta'    di    esercitare    l'attivita'
          libero-professionale,  anche  fuori  dei  servizi  e  delle
          strutture  dell'unita'  sanitaria  locale,   purche'   tale
          attivita'  non  sia  prestata  con   rapporto   di   lavoro
          subordinato, non sia in contrasto con gli  interessi  ed  i
          fini istituzionali dell'unita' sanitaria locale stessa, ne'
          sia  incompatibile  con  gli  orari  di   lavoro,   secondo
          modalita' e limiti previsti dalla legge regionale; 
              d)    la    facolta'    di    esercitare    l'attivita'
          libero-professionale in regime  convenzionale,  secondo  le
          modalita' ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali  di
          cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
            L'attivita'    libero-professionale,    all'interno     e
          all'esterno  delle  strutture  e  dei  servizi  dell'unita'
          sanitaria  locale,  e'  intesa  a  favorire  esperienze  di
          pratica  professionale,  contatti  con  i  problemi   della
          prevenzione,  cura   e   riabilitazione   e   aggiornamento
          tecnico-scientifico e  professionale  nell'interesse  degli
          utenti e della collettivita'. 
            L'attivita'   libero-professionale   all'interno    delle
          strutture e dei servizi  dell'unita'  sanitaria  locale  e'
          esercitata: 
              a) in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero
          ospedaliero  debbono  essere   predisposti   e   realizzati
          appositi spazi distinti  e  specifici  -  entro  il  limite
          variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del
          totale - che possono  anche  prescindere,  in  mancanza  di
          camere  separate,  da  riferimenti  a  livello  di  confort
          alberghiero. Detta attivita' viene svolta in equipe  ed  e'
          comprensiva dei servizi connessi; 
              b) in regime ambulatoriale, con utilizzo delle relative
          strutture,  secondo   modalita'   organizzative   stabilite
          dall'unita' sanitaria locale  in  accordo  con  i  sanitari
          interessati;  tale  attivita'   libero-professionale   deve
          essere svolta in orari  diversi  da  quelli  stabiliti  per
          l'attivita' ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per  i
          servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per  i
          quali deve essere previsto un plus orario. 
            Le  tariffe  minime  e   massime   per   le   prestazioni
          libero-professionali,  nell'ambito  dei  servizi  e   delle
          strutture dell'unita' sanitaria locale e per  le  attivita'
          di consulenza sono determinate  con  decreto  del  Ministro
          della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le
          modalita'  di  attribuzione  dei  relativi  proventi   sono
          disciplinate nell'accordo nazionale unico. 
            Le regioni, qualora le unita' sanitarie locali non  siano
          in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla  libera
          attivita' professionale all'interno delle proprie strutture
          per accertate,  obiettive  carenze  delle  medesime  o  per
          obiettive impossibilita' organizzative, devono provvedere a
          garantire tale diritto, nel rispetto  delle  vigenti  norme
          sull'esercizio   della   libera   attivita'   professionale
          intramurale, anche mediante  l'utilizzazione  di  strutture
          private. L'utilizzazione di dette strutture e' regolata  da
          apposite  convenzioni  che  le  unita'   sanitarie   locali
          dovranno stipulare in conformita' a schemi  tipo  approvati
          dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio  sanitario
          nazionale. 
            Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  per
          la parte compatibile,  anche  ai  medici  dipendenti  dagli
          istituti  universitari,  dai  policlinici  convenzionati  e
          dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
            Per i medici universitari in considerazione  delle  altre
          attivita'  rientranti  nei  loro   compiti   istituzionali,
          l'opzione per il tempo pieno e' reversibile in relazione  a
          motivate esigenze didattiche e di ricerca. 
            L'orario  settimanale  di  servizio  di  ciascun   medico
          universitario, per lo svolgimento  delle  proprie  mansioni
          didattiche, di  ricerca  e  assistenziali,  e'  globalmente
          considerato    corrispondente     a     quello     previsto
          rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo  pieno  e
          per il rapporto di lavoro a tempo definito. 
            L'esigenza assistenziale  delle  strutture  universitarie
          convenzionate  secondo   quanto   sara'   stabilito   nelle
          convenzioni da stipulare ai sensi  dell'articolo  39  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, va assicurata dal personale
          medico universitario globalmente considerato".