(Accordo - art. 21)
                              Art. 21. 
                         Visite domiciliari 
 
  La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della
stessa giornata, ove la richiesta  pervenga  entro  le  ore  10,  ove
invece la richiesta venga recepita dopo le ore  10,  la  visita  deve
essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. 
  A cura delle UU.SS.LL. tale norma sara' portata a conoscenza  degli
assistibili. 
  La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il  piu'
breve tempo possibile.