Art. 21. Visite domiciliari La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10, ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore 10, la visita deve essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. A cura delle UU.SS.LL. tale norma sara' portata a conoscenza degli assistibili. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile.