(Accordo - art. 22)
                              Art. 22. 
                   Il consulto con lo specialista 
 
  Il consulto puo' essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo
ritenga utile per la salute del paziente. 
  Esso viene attuato di persona  dallo  specialista  e  dal  pediatra
presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della  U.S.L.
del paziente. 
  Il  consulto,  previa  autorizzazione  della  U.S.L.,  puo'  essere
attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera  scelta,  anche
presso il domicilio del paziente. 
  Il pediatra e lo  specialista  concordano  i  modi  e  i  tempi  di
attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della U.S.L.