(Accordo - art. 23)
                              Art. 23. 
   Accesso del pediatra di fiducia presso gli ambienti di ricovero 
 
  Il  pediatra  di  fiducia  puo'  accedere,   qualora   lo   ritenga
necessario, presso gli ambienti di ricovero in fase di  accettazione,
di degenza o di dimissione del proprio paziente.  Tale  accesso  puo'
essere attivato dal pediatra che concorda  con  il  responsabile  del
reparto i tempi e i modi di attuazione. Cio'  non  e'  necessario  in
caso di ricovero urgente del paziente. 
  Qualora il responsabile del reparto  ritenga  necessario  acquisire
ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato puo' mettersi in
contatto con il pediatra di fiducia che e'  impegnato  a  collaborare
fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.