(Accordo - art. 24)
                              Art. 24. 
                 Assistenza farmaceutica e modulario 
 
  La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di galenici avviene,
per qualita'  e  quantita',  secondo  scienza  e  coscienza,  con  le
modalita' stabilite  dalla  legislazione  vigente  nel  rispetto  del
prontuario terapeutico nazionale. 
  Il medico puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica
anche in assenza del paziente, su richiesta di un familiare,  quando,
a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. 
  In relazione a quanto stabilito dall'art. 11 del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, il medico riporta sul modulo prescrizione  gli
estremi del documento, rilasciato dalla U.S.L., attestando il diritto
dell'assistito   all'esenzione   dal   pagamento   delle   quote   di
partecipazione alla spesa sanitaria. 
  La prescrizione e' redatta in unica copia sul modulario regionale. 
 
 
          Nota all'art. 24, comma 30: 
            Il testo dell'art. 11 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
          convertito nella legge 11 novembre  1983,  n.  638,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 11. - Sono esentati dal pagamento delle quote  di
          partecipazione  di  chi  all'articolo  10  gli  utenti  del
          Servizio  sanitario   nazionale   che   abbiano   nell'anno
          precedente un  reddito  personale  assoggettabile  ai  fini
          dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che  appartengano
          a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito,  abbiano
          in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per
          un  importo  complessivo  non  superiore  a  L.   4.000.000
          aumentato di  L.  500.000  per  ogni  componente  oltre  il
          dichiarante. 
            Sono esentati  altresi'  dal  pagamento  delle  quote  di
          partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e
          del lavoro  nei  cui  confronti  sia  stata  accertata  una
          riduzione della capacita' lavorativa nella misura superiore
          ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una
          menomazione   dell'integrita'   fisica   ascrivibile   alle
          categorie dalla 1ª alla 5ª della tabella  A  allegata  alla
          legge 18  marzo  1968,  n.  313,  i  privi  della  vista  o
          sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6  e  7
          della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono  altresi'  esentati
          gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di  cui
          all'articolo 17 della legge 30 marzo  1971,  n.  118.  Sono
          comunque  concesse  gratuitamente  alle   categorie   sopra
          indicate le prestazioni ortopediche e  protesiche  connesse
          alle invalidita' che saranno determinate  con  decreto  del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Servizio  sanitario
          nazionale, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
            Restano in vigore, ai fini  delle  esenzioni  di  cui  ai
          commi precedenti, le disposizioni  dell'articolo  12  della
          legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificato  dal  presente
          articolo. 
            Gli estremi  del  documento  previsto  dall'articolo  12,
          ottavo  comma,  della  legge  26  aprile  1982,   n.   181,
          attestante il  diritto  alla  esenzione  di  cui  ai  commi
          precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione. 
            Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
          nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di  forme
          morbose di particolare rilevanza  sociale  o  di  peculiare
          interesse per la tutela della salute pubblica,  stabilisce,
          con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad
          indicare i soggetti esentati dal pagamento delle  quote  di
          partecipazione alla spesa sulle prestazioni di  diagnostica
          strumentale e di laboratorio. 
            Le disposizioni di  cui  all'art.  10,  comma  nono,  non
          vengono  applicate  per  le  prestazioni   di   diagnostica
          strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a
          campagne  di  prevenzione  (medicina  scolastica,  medicina
          dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e  nei  luoghi
          di lavoro,  prevenzione  oncologica),  previste  dal  piano
          sanitario nazionale. 
            Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione
          alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni  di
          diagnostica  strumentale  o  di  laboratorio  i  lavoratori
          soggetti alla tutela assicurativa di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.  1124,  e
          successive modificazioni, e gli invalidi di  guerra  e  per
          servizio che  necessitano  di  cure  prescritte  da  medici
          convenzionati  o  dipendenti  da  strutture   pubbliche   o
          convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni
          sul lavoro o di  malattie  professionali  e  di  infermita'
          riconosciute per cause di guerra o di servizio. 
            Le   amministrazioni   che   gestiscono   l'assicurazione
          obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al fondo
          sanitario  nazionale  gli  oneri  relativi,   mediante   un
          contributo nella misura e secondo le modalita'  determinate
          annualmente con decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
          concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e del tesoro. 
            Le   autocertificazioni   di   cui   alle    disposizioni
          dell'articolo 12, nono comma, lettera a),  della  legge  26
          aprile  1982,  n.  181,  devono   riportare   per   ciascun
          componente della famiglia il numero  di  codice  fiscale  e
          l'indicazione dell'ufficio al quale sono  state  presentate
          le dichiarazioni  dei  redditi  cui  le  autocertificazioni
          stesse si riferiscono. L'unita' sanitaria  locale  verifica
          la  veridicita'  di  almeno  il   tre   per   cento   delle
          autocertificazioni  e  trasmette  quelle   assoggettate   a
          verifica   agli   uffici    finanziari    indicati    nelle
          autocertificazioni, che ne tengono conto nell'ambito  della
          propria competenza. 
            Nell'ambito dei controlli sistematici di cui  al  secondo
          comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto  1982,  n.  526,
          l'unita' sanitaria locale e' tenuta ad effettuare  indagini
          a  campione  con  frequenza  annuale   sulle   prescrizioni
          rilasciate   dai   medici   convenzionati,    comunicandone
          risultati al  Ministero  della  sanita'  ed  alla  regione.
          Analogamente si procede per le prestazioni  di  diagnostica
          strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori
          e strutture private convenzionati. 
            All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181,  dopo
          il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: 
            "In caso di inerzia o  di  ingiustificato  ritardo  delle
          unita' sanitarie locali  nella  cura  e  degli  adempimenti
          previsti dagli articoli I, secondo  comma,  3,  5,  secondo
          comma,  e  7  della  legge  7  agosto  1982,  n.   526,   e
          dell'articolo  11,  commi  8  e  9,  del  decreto-legge  12
          settembre 1983, n. 463,  nonche'  in  ogni  altro  caso  di
          ingiustificata in ottemperanza ad obblighi imposti da  atti
          normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti  di
          indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo
          5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  previa  diffida,
          adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche
          mediante l'invio di appositi commissari. 
            Lo stesso potere e con le  modalita'  indicate  al  comma
          precedente e' attribuito  al  Ministro  della  sanita',  su
          segnalazione del commissario del Governo, quando la regione
          o provincia autonoma non vi provveda."".