Art. 25. Richieste di indagine specialistica Proposte di ricovero e di cure termali Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richieste di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali. La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata delle diagnosi o del sospetto diagnostico. Essa puo' contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 22. Il pediatra puo' dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, su richiesta di un familiare quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al medico curante" suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilita' di successivi controlli specialistici. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': odontoiatria, neuropsichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato C) che riporti i dati relativi al paziente, estratti dalla scheda sanitaria individuale con particolare riguardo per il fatto morboso per il quale si richiede il ricovero. Il modulario di cui all'art. 24 e' utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime e' consentita la multipluri-proposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante.