(Accordo - art. 26)
                              Art. 26. 
         Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili 
 
  L'assistenza programmata si articola in due forme di interventi: 
    a)  assistenza  domiciliare  nei  confronti  dei   pazienti   non
ambulabili; 
    b) assistenza nei  confronti  di  pazienti  ospiti  in  residenze
protette. 
  L'assistenza  programmata  viene  erogata  sulla  base  di   intese
raggiunte a livello regionale con i  sindacati  medici  di  categoria
maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito  il  comitato
ex art. 9. 
  Laddove in qualche regione non sia  proceduto  alla  stipula  delle
suddette intese entro sei mesi dalla pubblicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente  accordo,
l'erogazione di questa forma di assistenza sara'  disciplinata  dalle
suddette  regioni  in  conformita'  ai  contenuti  di  un'intesa   da
concordarsi  a  livello  nazionale  sulla  base  della  media   degli
specifici accordi raggiunti nelle altre regioni. 
  In particolare, l'assistenza domiciliare nei confronti di  pazienti
non ambulabili si rivolge ai portatori di handicap o a malati cronici
che non sono in grado di frequentare lo studio del proprio medico. La
loro identificazione viene concordata tra il pediatra di fiducia e il
competente servizio sanitario della U.S.L. 
  Tale assistenza deve prevedere, al di fuori  delle  normali  visite
domiciliari per fatti acuti, un accesso  periodico  del  pediatra  di
fiducia e la possibilita' per lo stesso di attivare per  il  paziente
visite specialistiche, ricerche diagnostiche domiciliari e assistenza
infermieristica. 
  E'  opportuno,  ove  questi  pazienti  usufruiscano  di   attivita'
assistenziali di  tipo  sociale,  uno  stretto  collegamento  tra  il
pediatra e gli addetti a questo tipo di assistenza. 
  Presso il domicilio del paziente il pediatra  attivera'  un  diario
clinico che serva da collegamento tra i vari interventi sanitari.