(Accordo - art. 29)
                              Art. 29. 
                        Trattamento economico 
 
  Il trattamento economico del medico pediatra iscritto negli elenchi
si compone delle seguenti voci: 
    A) - Onorario professionale e quota integrativa proporzionale. 
    B) - Quota aggiuntiva professionale. 
    C) - Indennita' di piena disponibilita'. 
    D)  -  Indennita'  forfettaria  a  copertura  del  rischio  e  di
avviamento professionale. 
    E) - Concorso nelle spese per la produzione del reddito. 
    F) - Compenso di variazione degli indici del costo della vita. 
    G) - Contributo previdenziale. 
    H) - Contributo per assicurazione di malattia. 
    I) - Compensi per eventuali visite occasionali e  prestazioni  di
particolare impegno professionale. 
  In particolare: 
    A) Onorario professionale e quota integrativa proporzionale. 
  Ai medici  pediatri  iscritti  negli  elenchi  e'  corrisposto  per
ciascun assistibile in carico di eta' compresa fra 0  e  14  anni  un
compenso forfettario annuo (colonna a delle tabelle  che  seguono)  e
una quota integrativa proporzionale  (colonna  b  delle  tabelle  che
seguono) articolata per anzianita' di specializzazione  in  relazione
al disposto dell'art. 48, terzo  comma,  punto  7),  della  legge  n.
833/78. 
  Compenso forfettario annuo e quota integrativa proporzionale dal 1 
luglio 1987 al 31 dicembre 1987 
 
    
=====================================================================
Anzianita' di       |                    |                    |
specializzazione del|      Onorario      | Quota integrativa  |
pediatra            |  professionale a)  |  proporzionale b)  |Totale
=====================================================================
da 0 fino a 2 anni  |       33.960       |       8.735        |42.695
---------------------------------------------------------------------
oltre 2 fino a 9    |                    |                    |
anni                |       33.960       |       13.007       |46.967
---------------------------------------------------------------------
oltre 9 fino a 16   |                    |                    |
anni                |       33.960       |       17.278       |51.238
---------------------------------------------------------------------
oltre 16 anni       |       33.960       |       21.544       |55.504

Compenso  forfettario annuo e quota integrativa proporzionale dal 1
gennaio 1988

=====================================================================
Anzianita' di       |                    |                    |
specializzazione del|      Onorario      | Quota integrativa  |
pediatra            |  professionale a)  |  proporzionale b)  |Totale
=====================================================================
da 0 fino a 2 anni  |       36.000       |       9.259        |45.259
---------------------------------------------------------------------
oltre 2 fino a 9    |                    |                    |
anni                |       36.000       |       13.788       |49.788
---------------------------------------------------------------------
oltre 9 fino a 16   |                    |                    |
anni                |       36.000       |       18.316       |54.316
---------------------------------------------------------------------
oltre 16 anni       |       36.000       |       22.838       |58.838

Per  il  periodo  1  gennaio  1986-30  giugno  1987,  sui  compensi
liquidati  ai  pediatri  al titolo in questione secondo la tabella di
cui  all'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
883/84,  e'  corrisposta  una maggiorazione del 14,08% (quattordici e
zero otto per cento).
B) Quota aggiuntiva professionale.
Per  lo  svolgimento  di  specifiche e piu' qualificate prestazioni
professionali  a  favore  dei  propri  assistiti,  quali  la tenuta e
l'aggiornamento  della  scheda  sanitaria  e del libretto individuale
(art.  20),  la  compilazione  per  estratto della suddetta scheda da
rilasciarsi  ai  fini del ricovero in strutture di degenza (art. 23),
il  consulto  con  il  medico  specialista  (art. 22), la continuita'
assistenziale  nei  confronti  dei  propri assistiti mediante accesso
alle  strutture  di  degenza (art. 23), ai medici e' corrisposta, per
ciascun  assistibile  in  carico,  una quota aggiuntiva professionale
nelle misure annue specificate nelle tabelle che seguono:

Quota aggiuntiva professionale dal 1 luglio 1987 al 31 dicembre 1987

=====================================================================
Anzianita' di       |                    |                    |
specializzazione del|      Onorario      | Quota integrativa  |
pediatra            |  professionale a)  |  proporzionale b)  |Totale
=====================================================================
da 0 fino a 2 anni  |       2.376        |        611         |2.987
---------------------------------------------------------------------
oltre 2 fino a 9    |                    |                    |
anni                |       2.376        |        910         |3.286
---------------------------------------------------------------------
oltre 9 fino a 16   |                    |                    |
anni                |       2.376        |       1.209        |3.585
---------------------------------------------------------------------
oltre 16 anni       |       2.376        |       1.507        |3.883

Quota aggiuntiva professionale dal 1 gennaio 1988

=====================================================================
Anzianita' di       |                    |                    |
specializzazione del|      Onorario      | Quota integrativa  |
pediatra            |  professionale a)  |  proporzionale b)  |Totale
=====================================================================
da 0 fino a 2 anni  |       3.600        |        926         |4.526
---------------------------------------------------------------------
oltre 2 fino a 9    |                    |                    |
anni                |       3.600        |       1.379        |4.979
---------------------------------------------------------------------
oltre 9 fino a 16   |                    |                    |
anni                |       3.600        |       1.832        |5.432
---------------------------------------------------------------------
oltre 16 anni       |       3.600        |       2.284        |5.884

C) Indennita' di piena disponibilita'.
A   far   data  dal  1  gennaio  1986,  ai  pediatri  che  svolgono
esclusivamente  attivita'  di  pediatra di libera scelta ai sensi del
presente  accordo  e  che  non  hanno  altro  tipo  di  rapporto - di
dipendenza  o  convenzione  - con il Servizio sanitario nazionale, ad
esclusione  di  rapporti  nell'ambito  della  guardia  medica e della
medicina  dei  servizi  o  con altre istituzioni pubbliche o private,
spetta  per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del
massimale  di  800 scelte, un'indennita' annua, nelle misure indicate
nelle tabelle che seguono:
1) per tutti gli assistibili fino al massimo di 800:

Indennita' di piena disponibilita'

=====================================================================
Anzianita' di         |                      |                      |
specializzazione del  |   Dal 1-1-1986 al    |   Dal 1-1-1987 al    |
pediatra              |      31-12-1986      |      30-6-1987       |
=====================================================================
da 0 fino a 2 anni    |        1.674         |        3.348         |
---------------------------------------------------------------------
oltre 2 fino a 9 anni |        1.798         |        3.596         |
---------------------------------------------------------------------
oltre 9 fino a 16 anni|        1.923         |        3.846         |
---------------------------------------------------------------------
oltre 16 anni         |        2.047         |        4.094         |

2) per i primi 250 assistibili:

Indennita' di piena disponibilita'

=====================================================================
Anzianita' di specializzazione del  |                          |
pediatra                            |Dal 1-7-1987 al 31-12-1987|1988
=====================================================================
da 0 fino a 2 anni                  |          3.710           |5.622
---------------------------------------------------------------------
oltre 2 fino a 9 anni               |          3.959           |5.999
---------------------------------------------------------------------
oltre 9 fino a 16 anni              |          4.208           |6.376
---------------------------------------------------------------------
oltre 16 anni                       |          4.457           |6.753

3) per gli assistibili da 251 a 800:

Indennita' di piena disponibilita'

=====================================================================
Anzianita' di specializzazione del |                          |     |
pediatra                           |Dal 1-7-1987 al 31-12-1987|1988 |
=====================================================================
da 0 fino a 2 anni                 |          3.359           |5.090|
---------------------------------------------------------------------
oltre 2 fino a 9 anni              |          3.608           |5.467|
---------------------------------------------------------------------
oltre 9 fino a 16 anni             |          3.857           |5.844|
---------------------------------------------------------------------
oltre 16 anni                      |          4.106           |6.221|

D)  Indennita'  forfettaria a copertura del rischio e di avviamento
professionale.
I)  Ai  medici pediatri, e' corrisposto, per ciascun assistibile in
carico un'indennita' forfettaria annua, come da tabella che segue:

Indennita' di rischio e avviamento professionale

=====================================================================
                                           |Dal 1-7-1987|Dal 1-1-1988
=====================================================================
per i primi 250 assistibili                |   20.942   |   22.200
---------------------------------------------------------------------
per gli assistibili da 251 fino al         |            |
massimale o alla quota individuale         |   14.920   |   15.816

Per  il  periodo  1  gennaio  1986-30 giugno 1987, sulle indennita'
liquidate  ai  pediatri  al  titolo  in  questione  secondo  i valori
indicati  nell'articolo  34,  lettera  c), del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  883/84,  e'  corrisposta una maggiorazione del
14,08% (quattordici e zero otto per cento).
II)   Per   lo  svolgimento  delle  specifiche  e  piu' qualificate
prestazioni  indicate  alla  precedente  lett.  B), all'indennita' di
rischio  e di avviamento professionale di cui al punto I) che precede
sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate:

Indennita' di rischio e avviamento professionale

=====================================================================
                                          |Dal 1-1-1987|Dal 1-1-1988|
=====================================================================
fino a 250 assistibili                    |   1.709    |    2.590
---------------------------------------------------------------------
da 251 assistibili fino al massimale o
alla quota individuale                    |   1.845    |    1.218

III)  Nulla e' dovuto a titolo d'indennita' di rischio e avviamento
professionale  per  gli  assistibili  oltre  il  massimale o la quota
individuale.
E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito.
I)  Ai  medici  pediatri  iscritti  negli elenchi e' corrisposto un
concorso   nelle   spese   sostenute   in  relazione  alle  attivita'
professionali  e  in  particolare  per la disponibilita' dello studio
medico,  per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto
necessari   e   per  ogni  altro  strumento  utile  allo  svolgimento
dell'attivita' a favore degli assistiti.
Al  titolo  in  questione  per  ciascun  assistibile  in  carico e'
corrisposto  un  concorso spese nelle misure risultanti dalla tabella
che segue:

Concorso nelle spese di produzione del reddito

=====================================================================
                                           |Dal 1-7-1987|Dal 1-1-1988
=====================================================================
per i primi 250 assistibili                |   20.942   |   22.200
---------------------------------------------------------------------
per gli assistibili da 251 fino al         |            |
massimale o alla quota individuale         |   14.920   |   15.816

Per il periodo 1 gennaio 1986-30 giugno 1987, sulle somme liquidate
ai  pediatri  a  titolo  di  concorso spese secondo i valori indicati
nell'art. 34, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 883/84, e' corrisposta una maggiorazione del 14,08% (quattordici e
zero otto per cento).
II)   Per  lo  svolgimento  delle  specifiche  e  piu'  qualificate
prestazioni  indicate  alla  precedente  lett.  B), al concorso nelle
spese  di cui al punto I) che precede sono apportate le maggiorazioni
annue appresso indicate:

Concorso nelle spese di produzione del reddito

=====================================================================
                                           |Dal 1-7-1987|Dal 1-1-1988
=====================================================================
per i primi 250 assistibili                |   1.221    |    1.850
---------------------------------------------------------------------


    
per gli assistibili da 251 fino     
al massimale o alla quota individuale   870   1.318 
 
  III) Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili
oltre il massimale o la quota individuale. 
  Il concorso  nelle  spese  viene  erogato  mensilmente  in  acconto
dall'U.S.L. in misura intera. Il medico ha  l'obbligo  di  comprovare
l'entita' delle spese effettivamente  sostenute  per  lo  svolgimento
dell'attivita' convenzionata in occasione della  presentazione  della
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. 
  A tale scopo  egli  e'  tenuto  a  presentare  all'U.S.L.  la  sola
fotocopia, sottoscritta per conformita', del  quadro  E  del  modello
740, per la voce afferente agli introiti, alle  spese  e  agli  oneri
deducibili (dalla voce 1 alla voce 12). 
  I medici che ai fini della denuncia IRPEF compilano il riquadro E1,
esibiscono fotocopia di tale riquadro corredata della  documentazione
probatoria di spesa con dichiarazione di responsabilita'. 
  Qualora il medico abbia denunciato unicamente proventi  soggetti  a
ritenuta di acconto ed essi siano  pari  ai  compensi  percepiti  per
l'attivita' svolta ai sensi del presente accordo, l'U.S.L.  nel  caso
che il totale delle spese risulti inferiore al concorso  nelle  spese
di  produzione  del  reddito,  provvedera'  a  trattenere  la   somma
eccedente sugli  emolumenti  da  corrispondere  al  medico  nei  mesi
successivi. 
  Laddove, invece, il medico abbia  denunciato  proventi  di  importo
superiore ai compensi percepiti per l'attivita' convenzionata, dovra'
essere imputata allo svolgimento di tale  attivita'  una  percentuale
del totale delle spese pari al  rapporto  tra  i  proventi  derivanti
dall'attivita' convenzionale e il totale degli introiti denunciati. 
  In questo caso, qualora il medico  abbia  introitato  proventi  per
prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli potra'
dimostrare all'U.S.L.  l'ammontare  e  l'origine  per  i  conseguenti
riflessi sul calcolo di cui al comma precedente. 
  Il contributo non compete o  compete  in  misura  proporzionalmente
ridotta, quando il medico ritenga di  avvalersi,  per  l'espletamento
degli   obblighi   convenzionali,   di   servizi   e   personale   di
collaborazione forniti dall'U.S.L. 
  In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta  le  spese  sostenute  per
assicurare  al  medico  convenzionato,  per  questa   sua   specifica
attivita', servizi e personale di collaborazione; ove il  medico  non
concordi, l'accertamento effettuato dall'U.S.L. viene  verificato  in
sede  di  comitato  ex  art.  8,  tenendo  presente   l'entita'   sia
dell'attivita' convenzionale  svolta  sia  dei  compiti  di  medicina
pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche'  l'opportunita'
di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. 
  Verificata la spesa di cui al comma precedente,  essa  va  imputata
innanzitutto alle somme  da  corrispondere  al  medico  a  titolo  di
concorso nelle spese di  produzione  del  reddito;  ove  non  vi  sia
capienza, l'eccedenza va imputata  alle  somme  da  corrispondere  al
medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del  rischio  e
avviamento professionale di cui al precedente punto D). 
  F) Compenso di variazione dell'indice del costo della vita. 
  Le parti convengono  che  ai  medici  iscritti  negli  elenchi  dei
pediatri di libera scelta sono attribuite quote mensili  di  carovita
determinate in linea con i criteri di cui alla legge  n.  38  del  26
febbraio  1986  e  all'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986, con le seguenti specificazioni: 
    a) l'adeguamento delle quote di  caro-vita  avviene  con  cadenza
semestrale, con riferimento  alla  variazione  dell'indice  sindacale
registrato nel semestre precedente; 
    b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese  di  novembre
1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo  adeguamento
decorre dal 1 maggio 1986; 
    c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla 
     data del 1 novembre 1985 in base alle norme del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 883/84; 
    d) il compenso tabellare che, sommato  alle  quote  di  caro-vita
spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per
l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86  e  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 13/86, e' rappresentato dal valore
iniziale  complessivo  dell'onorario  professionale  e  della   quota
integrativa proporzionale di cui alla lettera A - individuato  in  L.
40.205 per l'anno 1986, L. 42.695 per l'anno 1987  e  L.  45.259  per
l'anno 1988 - moltiplicato per il numero delle scelte  in  carico  al
singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte; 
    e) ai medici con un numero  di  scelte  inferiore  a  477  unita'
spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello
riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte  -  o
frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. 
  Le quote di cui al comma  precedente  non  spettano  a  coloro  che
comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di  meccanismi  automatici
di adeguamento dei compensi al costo della vita. 
  Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in  quanto  tali,
non fruiscano dell'indennita' integrativa speciale. 
  G) Contributo previdenziale. 
  Per i medici pediatri iscritti negli elenchi viene  corrisposto  un
contributo previdenziale a favore del competente Fondo di  previdenza
di cui al secondo comma del punto  6)  dell'art.  9  della  legge  29
giugno 1977, n. 349, pari al 20%  (venti  per  cento)  dell'ammontare
degli emolumenti  relativi  ai  punti  A),  B)  ed  F)  del  presente
articolo, di cui il 13% a carico dell'U.S.L. e il  7%  a  carico  del
medico. 
  I contributi devono essere versati all'ente gestore  del  fondo  di
previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei  medici  a  cui  si
riferiscono e della base imponibile  su  cui  sono  calcolati,  entro
trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre. 
  H) Contributo per assicurazione di malattia. 
  Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e'
posto a carico del servizio pubblico, a far data dal 1 gennaio  1987,
un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei  compensi
relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo,  da  utilizzare
per la stipula di apposite assicurazioni. 
  Con le stesse cadenze del  contributo  previdenziale  di  cui  alla
lettera  G),  le  UU.SS.LL.  versano  all'ENPAM  il  contributo   per
assicurazione  di  malattia  affinche'  provveda  a  riversarlo  alla
compagnia  assicuratrice  con  la   quale   i   sindacati   firmatari
dell'accordo avranno provveduto a  stipulare  apposito  contratto  di
assicurazione. 
  I) Compensi per  eventuali  visite  occasionali  e  prestazioni  di
particolare impegno professionale. 
  Ai pediatri spettano, infine, il compenso per le  eventuali  visite
occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per  le  prestazioni  di
particolare impegno professionale di cui all'allegato A. 
  In  ogni  caso  gli  emolumenti  riferiti   alle   prestazioni   di
particolare  impegno  professionale,  da  corrispondere  con  cadenza
quadrimestrale, non possono superare nell'arco  del  quadrimestre  il
cinquanta per cento dei compensi spettanti complessivamente a  titolo
di onorario professionale e di quota integrativa proporzionale di cui
alla lettera A). 
  Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. 
  Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle  Regioni
come disagiatissime o disagiate a  popolazione  sparsa,  comprese  le
piccole isole, spetta ai medici un compenso  accessorio  annuo  nella
misura e con le  modalita'  concordate  a  livello  regionale  con  i
sindacati di categoria piu' rappresentativi. 
  Tempi e modi di pagamento. 
  I compensi di cui alle lettere A),  B),  C),  D),  E)  ed  F)  sono
corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono  versati,  unitamente  a
quelli relativi alle visite occasionali, mensilmente  entro  la  fine
del mese successivo a quello di competenza. 
  Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici
di medicina generale si applicano le  disposizioni  previste  per  il
personale dipendente dalle UU.SS.LL. 
  Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi  di  fascia  per
quanto riguarda l'anzianita' di specializzazione del pediatra saranno
effettuate una sola volta all'anno: il  primo  gennaio  dell'anno  in
considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il  primo
gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il 1 luglio ed
il 31 dicembre. 
  Al pediatra che partecipi a forme di medicina di gruppo con  medici
di medicina generale, ai sensi dell'art.  27  dell'accordo  nazionale
riguardante i rapporti con questa categoria professionale, spettano i
compensi stabiliti dal presente articolo. 
 
 
          Nota all'art. 29, lettera A), lettera D), punto 1,  lettera
          E), punto 1: 
            Il testo dell'art. 34, lettere a), b) e c) del D.P.R.  16
          ottobre 1984, n. 883, e' il seguente: 
              "Art. 34  (Trattamento  economico).  -  Il  trattamento
          economico del medico pediatra  iscritto  negli  elenchi  si
          compone delle seguenti voci: 
                a)  onorario  professionale   e   quota   integrativa
          proporzionale; 
                b) concorso nelle spese di produzione del reddito; 
                c) indennita' forfettaria a copertura del  rischio  e
          di avviamento professionale; 
                d) compenso di  variazione  degli  indici  del  costo
          della vita; 
                e)  contributo  previdenziale  e  di   malattia.   In
          particolare. 
                (a)  Onorario  professionale  e   quota   integrativa
          proporzionale. 
            Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e'  corrisposto
          per ciascun assistibile in carico di eta' compresa fra 0  e
          12 anni il compenso forfettario annuo di cui  alla  colonna
          b)  della  seguente  tabella  e   una   quota   integrativa
          professionale (colonna  c)  della  tabella  articolata  per
          anzianita' di specializzazione  in  relazione  al  disposto
          dell'art. 48, 3° comma, punto 7 della legge 833/78. 
            Onorario  professionale  e  quota   integrativa   vengono
          corrisposti mensilmente in dodicesimi. 
            Le variazioni della quota integrativa saranno  effettuate
          una  sola  volta  all'anno:  il  1  gennaio  dell'anno   in
          considerazione se la variazione cade entro il 30  giugno  o
          il 1 gennaio successivo se la  variazione  cade  tra  il  1
          luglio e il 31 dicembre. 
    
=====================================================================
Anzianita' di         |            |                      |
specializzazione del  |            |  Quota integrativa   |
pediatra              |Onorario (b)|  proporzionale (c)   |Totale (d)
=====================================================================
Da 0 fino a 2 anni    |   30.000   |        7.716         |  37.716
---------------------------------------------------------------------
Oltre 2 fino a 9 anni |   30.000   |        11.490        |  41.490
---------------------------------------------------------------------
Oltre 9 fino a 16 anni|   30.000   |        15.263        |  45.263
---------------------------------------------------------------------


    
          Oltre 16 anni   30.000   19.032   49.032 
            (b) Concorso nelle spese di produzione del reddito. 
            Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e'  corrisposto
          un  concorso  nelle  spese  sostenute  in  relazione   alle
          attivita'  professionali   ed   in   particolare   per   la
          disponibilita' dello studio medico con locale di  attesa  e
          servizi, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di
          trasporto necessari e per ogni altro strumento  utile  allo
          svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. 
            Il concorso nelle spese e' corrisposto  nella  misura  di
          lire  12.500  annue  ad  assistibile  fino  al  limite  del
          massimale individuale o della diversa quota individuale. 
            Nulla e' dovuto per gli assistibili oltre il massimale  o
          la quota individuale. 
            A decorrere dal 1 gennaio 1984 il  concorso  nelle  spese
          per la produzione del  reddito  e'  integrato  della  somma
          annua di L. 500 per assistibile. Tale somma e'  corrisposta
          anche ai medici associati  relativamente  al  numero  degli
          assistibili per i quali i compensi capitari vengono ad essi
          direttamente liquidati. 
            Il concorso nelle  spese  viene  erogato  mensilmente  in
          acconto  dall'U.S.L.  in  misura  intera.  Il   medico   ha
          l'obbligo   di    comprovare    l'entita'    delle    spese
          effettivamente sostenute per lo svolgimento  dell'attivita'
          convenzionata  in  occasione  della   presentazione   della
          dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. 
            A tale scopo egli presentera'  all'U.S.L.  la  fotocopia,
          sottoscritta per conformita', del quadro E  del  mod.  740,
          per la voce afferente agli  introiti,  alle  spese  e  agli
          oneri deducibili (dalla voce 1 alla voce 12). 
            Qualora il medico abbia  denunciato  unicamente  proventi
          soggetti a ritenuta  di  acconto  ed  essi  siano  pari  ai
          compensi percepiti per  l'attivita'  svolta  ai  sensi  del
          presente accordo, l'U.S.L., nel caso che  il  totale  delle
          spese  risulti  inferiore  al  concorso  nelle   spese   di
          produzione del reddito, provvedera' a trattenere  la  somma
          eccedente sugli emolumenti da corrispondere al  medico  nei
          mesi successivi. 
            Laddove, invece, il medico abbia denunciato  proventi  di
          importo superiore ai  compensi  percepiti  per  l'attivita'
          convenzionata, dovra' essere imputata allo  svolgimento  di
          tale attivita' una percentuale del totale delle spese  pari
          al  rapporto  tra  i  proventi   derivanti   dall'attivita'
          convenzionale e il totale degli introiti denunciati. 
            In  questo  caso,  qualora  il  medico  abbia  introitato
          proventi per prestazioni che  non  hanno  comportato  spese
          professionali,  egli   potra'   dimostrarne   alla   U.S.L.
          l'ammontare e l'origine  per  i  conseguenti  riflessi  sul
          calcolo di cui al comma precedente. 
            Il  contributo  non  compete,   o   compete   in   misura
          proporzionalmente ridotta,  quando  il  medico  ritenga  di
          avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali,
          di  servizi   e   personale   di   collaborazione   forniti
          dall'U.S.L. 
            In tal  caso,  l'U.S.L.  accerta  e  documenta  le  spese
          sostenute  per  assicurare  al  medico  convenzionato,  per
          questa sua specifica  attivita',  servizi  e  personale  di
          collaborazione; ove il medico non concordi,  l'accertamento
          effettuato  dalla  U.S.L.  viene  verificato  in  sede   di
          Comitato  ex  art.  8,  tenendo  presente   l'entita'   sia
          dell'attivita' convenzionale  svolta  sia  dei  compiti  di
          medicina  pubblica  esercitati  nella  medesima  struttura,
          nonche'  l'opportunita'  di  incentivare  la   piu'   ampia
          capillarizzazione del servizio pubblico. 
            Verificata la spesa di cui al comma precedente,  essa  va
          imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico
          a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito;
          ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme
          da  corrispondere  al  medico  a   titolo   di   indennita'
          forfettaria  a   copertura   del   rischio   e   avviamento
          professionale di cui al successivo punto c). 
            (c) Indennita' forfettaria a copertura del rischio  e  di
          avviamento professionale. 
            Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e'  corrisposta
          una indennita' forfettaria a copertura  del  rischio  e  di
          avviamento professionale nella seguente misura annua di  L.
          12.500  ad  assistibile  fino  al  limite   del   massimale
          individuale o della diversa quota individuale. 
            Nulla e' dovuto per gli assistibili oltre il massimale  o
          la quota individuale. 
            A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'indennita' per rischio e
          avviamento professionale e' integrata  della  somma  di  L.
          2.150 per assistibile. Tale somma e' corrisposta  anche  ai
          medici associati relativamente al numero degli  assistibili
          per  i  quali  i  compensi   capitari   vengono   ad   essi
          direttamente liquidati. 
          Note all'art. 29, lettera F), comma 1: 
            - Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' il seguente: 
              "Art. 16  (Modifica  del  meccanismo  della  indennita'
          integrativa speciale) - 1. L'attuale sistema di adeguamento
          retributivo al costo della vita e' modificato come segue: 
                a) cadenza semestrale di  rivalutazione  retributiva:
          per tale valutazione si fa riferimento al tasso percentuale
          di incremento risultante dal rapporto fra il  valore  medio
          dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello  del
          semestre precedente. Tale tasso percentuale  di  incremento
          e' arrotondato sulla seconda cifra decimale; 
                b) rivalutazione del cento per  cento  di  una  somma
          mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale
          pari al 25 per cento della quota  di  retribuzione  mensile
          eccedente tale parte. 
                I benefici derivanti dalla  rivalutazione  semestrale
          delle  580.000  lire   indicizzate   al   100   per   cento
          costituiscono  base  per  le  correlate  rivalutazioni  dei
          semestri successivi. 
                La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola  il
          25 per cento, viene determinata come  segue:  lo  stipendio
          mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo
          per  dodici  quello  annuo  lordo  base  in  atto  il  mese
          precedente a  quello  dell'adeguamento,  piu'  l'indennita'
          integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno  la
          quota di retribuzione indicizzata al 100  per  cento,  come
          sopra rivalutata; 
                c) il primo semestre di attuazione decorre  dal  mese
          di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986, pertanto
          il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; 
                d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo  il
          tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
          come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
          134,00. 
            2. Nel caso di variazione  delle  imposte  indirette,  ai
          fini di un  accorpamento  delle  aliquote  e  di  una  loro
          razionalizzazione saranno concordate tra le delegazioni  di
          cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
          e limiti di incidenza di tali  variazioni  sui  prezzi  dei
          beni che compongono il bilancio familiare, assunto  a  base
          di   calcolo   per   determinazione   dell'indennita'    di
          contingenza. 
            3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo  al
          costo  della  vita  di  cui  al  presente  articolo   sara'
          assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni". 
            - La legge 26 febbraio 1986, n. 38,  reca:  "Disposizioni
          in materia di indennita' di contingenza".