Art. 30. Visite occasionali I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti. I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto dall'articolo in materia di guardia medica e di assistenza nelle localita' turistiche, sono tenuti a prestare la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall'art. 1, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98: 1) in favore dei cittadini in eta' pediatrica che, trovandosi occasionalmente fuori del proprio comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra; 2) in favore degli stranieri in eta' pediatrica in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le seguenti tariffe omnicomprensive: visita ambulatoriale L. 8.000; visite a domicilio L. 14.000. Nel riepilogo mensile delle prestazioni, le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, regione di provenienza, indirizzo e numero dell'U.S.L. di appartenenza.
Nota all'art. 30, comma 2: Il testo dell'art. 1, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98, e' il seguente: "Art. 1, lett. b). - L'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e dell'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. L'onere per le prestazioni suddette e' a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi. Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonche' di quelle a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali. Nulla e' innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali delle localita' turistiche. 9 consentito, tuttavia, il rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi all'unita' sanitaria locale di appartenenza, da parte di: a) minori degli anni dodici; b) cittadini di eta' superiore agli anni sessanta; c) lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all'attivita' lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio; d) cittadini portatori di handicaps il cui grado di menomazione e' superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attivita' lavorativa".