(Accordo - art. 30)
                              Art. 30. 
                         Visite occasionali 
 
  I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria
opera in regime  di  assistenza  diretta  solo  nei  confronti  degli
assistibili che li hanno preventivamente scelti. 
  I  pediatri,  tuttavia,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  in
materia di guardia medica e di assistenza nelle localita' turistiche,
sono tenuti a prestare la propria opera, anche in mancanza di  scelta
preventiva, secondo quanto disposto  dall'art.  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1982, n. 98: 
    1) in favore dei cittadini in  eta'  pediatrica  che,  trovandosi
occasionalmente fuori del  proprio  comune  di  residenza,  ricorrano
all'opera del pediatra; 
    2) in favore degli stranieri in  eta'  pediatrica  in  temporaneo
soggiorno  in  Italia  che   esibiscano   il   prescritto   documento
comprovante il loro diritto all'assistenza  sanitaria  a  carico  del
servizio sanitario pubblico. 
  Le visite di cui  al  presente  articolo  sono  compensate  con  le
seguenti tariffe omnicomprensive: 
    visita ambulatoriale L. 8.000; 
    visite a domicilio L. 14.000. 
  Nel riepilogo mensile delle prestazioni, le visite occasionali sono
elencate con l'indicazione di nome  e  cognome  dell'avente  diritto,
numero del libretto,  regione  di  provenienza,  indirizzo  e  numero
dell'U.S.L. di appartenenza. 
 
 
          Nota all'art. 30, comma 2: 
            Il testo dell'art. 1, lettera b),  del  decreto-legge  25
          gennaio 1982, n. 16, convertito nella legge 25 marzo  1982,
          n. 98, e' il seguente: 
              "Art.  1,  lett.  b).  -  L'erogazione   delle   visite
          occasionali   previste   dall'articolo   26    dell'accordo
          collettivo nazionale per la regolamentazione  dei  rapporti
          con i  medici  di  medicina  generale  e  dell'articolo  27
          dell'accordo collettivo nazionale per  la  regolamentazione
          dei rapporti con i medici specialisti  pediatri  di  libera
          scelta, resi esecutivi con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 13  agosto  1981.  L'onere  per  le  prestazioni
          suddette e' a carico dei richiedenti e i  relativi  onorari
          non  possono  essere  superiori  alle  somme  indicate  nei
          richiamati accordi. 
            Resta ferma l'erogazione  delle  visite  occasionali  nei
          casi di primo intervento per infortuni sul lavoro,  nonche'
          di quelle a  favore  degli  assistiti,  temporaneamente  in
          Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base  a
          convenzioni internazionali. 
            Nulla e' innovato  per  quanto  riguarda  il  diritto  di
          accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo  19
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi  compresi  quelli
          di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di
          assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali
          delle localita'  turistiche.  9  consentito,  tuttavia,  il
          rimborso della spesa sostenuta, da  richiedersi  all'unita'
          sanitaria locale di appartenenza, da parte di: 
              a) minori degli anni dodici; 
              b) cittadini di eta' superiore agli anni sessanta; 
              c)  lavoratori  e  studenti  dimoranti,   per   ragioni
          connesse all'attivita' lavorativa e di  studio,  fuori  dal
          proprio domicilio; 
              d) cittadini portatori di handicaps  il  cui  grado  di
          menomazione e' superiore  all'ottanta  per  cento  ai  fini
          dell'attivita' lavorativa".