(Accordo - art. 31)
                              Art. 31. 
         Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente 
 
Le regioni annualmente, d'intesa  con  gli  ordini  dei  medici  e  i
sindacati   medici   di   categoria   maggiormente   rappresentativi,
avvalendosi  ove   possibile   anche   della   collaborazione   delle
associazioni professionali di pediatria, emanano norme  generali  sui
temi  prioritari  per  la  formazione  permanente  obbligatoria   del
  pediatra di libera scelta, anche in relazione alla attuazione dei 
progetti  obiettivo.  Le  attivita'  di  aggiornamento  professionale
obbligatorio si svolgono presso i presidi  sanitari  delle  UU.SS.LL.
utilizzando appropriati metodi pedagogici e  personale  appositamente
addestrato. 
  Stabilite  a  livello  regionale  le  linee  di  coordinamento   ed
indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della
strutturazione temporale degli stessi e quella  economico-gestionale,
le  UU.SS.LL.  provvedono  all'attuazione  dei  corsi.   I   comitati
consultivi  di  cui  all'art.  9  esprimono  parere   sui   programmi
applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio saranno scelti in
modo  da  rispondere  ai  bisogni  organizzativi   del   servizio   e
all'accrescimento culturale del  pediatra  anche  in  relazione  alla
evoluzione della patologia. Tali corsi sono  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  I corsi,  fatta  salva  una  diversa  determinazione  concordata  a
livello regionale, si svolgeranno il sabato mattina per  almeno  otto
sabati  pari  a  32  ore  annue;  al  pediatra  partecipante  vengono
corrisposti i normali compensi.  La  U.S.L.  adotta  i  provvedimenti
necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In
caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al
pagamento della sostituzione con onere a carico della U.S.L. 
  Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso  rilasciano  un  attestato
relativo alla materia del corso frequentato. 
  Con accordi a livello regionale tra la regione, ordini dei medici e
i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi potranno
essere prese iniziative per l'attuazione di  corsi  di  addestramento
appositamente dedicati agli animatori della formazione permanente  da
individuarsi tra pediatri gia' inseriti negli elenchi regionali della
pediatria. 
  Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato
a livello regionale. 
  Detta attivita' non comporta riduzione del massimale individuale. 
  A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo
regionale.