(Accordo - art. 32)
                              Art. 32. 
                 Commissione professionale regionale 
 
  In ogni regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge  27
dicembre  1983,  n.  730,  una  commissione  professionale  cui  sono
affidati, nel rispetto dei principi  sanciti  in  detto  art.  24,  i
seguenti compiti: 
    a) definire gli standards medi assistenziali  che  tengano  conto
anche  della  situazione  demografica,  patologica  e   organizzativa
locale; 
    b) definire il parametro di  spesa  regionale  inteso  come  dato
indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del  medico
e per le commissioni professionali; 
    c)  fissare  le   procedure   per   la   verifica   di   qualita'
dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali  definiti
e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base  di  indici
medi regionali di spesa raccordati a  quelli  nazionali,  prevedendo,
nei casi di eccesso di spesa, anche le modalita' per la contestazione
al medico assicurando  la  preventiva  informazione  e  il  confronto
obbligatorio con il medico stesso; 
    d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi cui si
debba far luogo al deferimento del medico  alla  commissione  di  cui
all'art. 10. 
  Per gli adempimenti di cui al comma precedente le  UU.SS.LL.  hanno
l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici e  alla  commissione
professionale il parametro di  spesa  regionale,  lo  standard  medio
assistenziale dei diversi presidi e servizi delle  UU.SS.LL.  nonche'
il  comportamento  prescrittivo  dei  singoli  medici   convenzionati
evidenziando  in  particolare  quello  relativo   alla   prescrizione
farmaceutica  e  alla  richiesta  di  indagini   strumentali   e   di
laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera,
curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente
dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. 
  La commissione professionale regionale, nominata con  provvedimento
della regione e' presieduta dal  presidente  dell'ordine  dei  medici
della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita da: 
    cinque esperti qualificati nominati dalla regione  e  scelti  tra
dipendenti delle strutture universitarie  e  dal  servizio  sanitario
nazionale; 
    quattro rappresentanti dei medici specialisti pediatri di  libera
scelta scelti dai membri di  parte  medica  del  comitato  consultivo
regionale; 
    un funzionario  della  carriera  direttiva  amministrativa  della
Regione con funzioni di segretario. 
 
 
          Nota all'art. 32, comma 1: 
            Il testo dell'art. 24 della legge 27  dicembre  1983,  n.
          730, e' il seguente: 
              "Art. 24. -  Al  fine  di  razionalizzare  l'erogazione
          delle prestazioni sanitarie in  regime  convenzionale,  nel
          rispetto  dell'autonomia  del  segreto  professionale   dei
          sanitari convenzionati, gli accordi  collettivi  nazionali,
          stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, in sede  di  rinnovo  della  parte  normativa
          degli   stessi,   in   aggiunta   ai    criteri    definiti
          dell'anzidetto articolo devono prevedere: 
                a) le forme di responsabilizzazione degli  ordinatori
          di spesa al fine  di  contenere  le  spese  da  ancorare  a
          parametri prefissati dalla Regione  sulla  base  di  indici
          medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali; 
                b)  l'istituzione  di  commissioni  professionali   a
          livello regionale con la partecipazione  di  rappresentanti
          dei medici convenzionati dalla Regione, scelti tra  esperti
          qualificati  delle  strutture  pubbliche  universitarie   e
          ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di
          definire gli standards medi assistenziali e di  fissare  le
          procedure per le  verifiche  di  qualita'  dell'assistenza.
          Nella  definizione  degli  standards   medi   assistenziali
          dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi  di
          spesa che potranno  dar  luogo,  ove  non  giustificate,  a
          sanzioni da determinarsi secondo  i  criteri  previsti  dal
          punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48; 
                c) l'impegno dei  sanitari  convenzionati  a  fornire
          informazioni  sui  servizi  prestati  anche   mediante   la
          prescrizione a lettura  automatica  standardizzata  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.
          463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
          1983, n. 638,  nonche'  l'obbligo  delle  unita'  sanitarie
          locali di comunicare  periodicamente  ai  sanitari  e  alle
          commissioni di  cui  alla  precedente  lettera  b)  i  dati
          informativi  sul  comportamento  prescrittivo  dei   medici
          convenzionati. 
            In caso di mancata designazione dei componenti  entro  30
          giorni dall'entrata in vigore del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica di  approvazione  dell'accordo  collettivo
          nazionale, la Regione costituisce  in  via  provvisoria  la
          commissione professionale, che resta in attivita' fino alla
          costituzione della commissione definitiva. 
            In applicazione  dei  principi  di  contestualita'  e  di
          omogenizzazione affermati nell'articolo 20 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,  n.  348,  in
          deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23
          dicembre  1978,  n.  833,  gli  accordi  convenzionali,  in
          scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati
          con scadenza al 30 giugno 1985".