(Accordo - art. 33)
                              Art. 33. 
               Comunicazioni del pediatra alla U.S.L. 
 
  Il  pediatra  iscritto  negli  elenchi  e'  tenuto   a   comunicare
sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale  variazione  che
intervenga nelle notizie fornite con  la  domanda  di  partecipazione
alla graduatoria di cui all'art. 3, nonche' l'insorgere di situazioni
di incompatibilita' previste dall'art. 2. 
  In ogni caso la U.S.L. competente  o  la  regione  puo'  richiedere
annualmente al pediatra una  dichiarazione  da  rilasciare  entro  un
termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione
soggettiva professionale con  particolare  riferimento  alle  notizie
aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del  massimale
o la corresponsione dell'indennita' di disponibilita'. 
  Il  medico  e'  altresi'  tenuto  a  soddisfare  le  richieste   di
informazioni previste  dall'art.  24,  lettera  C),  della  legge  n.
730/83. 
  In caso di astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza di
agitazioni sindacali, il pediatra e' tenuto a comunicare alla  U.S.L.
di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione  entro  24  ore
dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. 
  La  mancata  comunicazione  comporta  la  trattenuta  della   quota
relativa  al  periodo  di  astensione  dell'attivita'  convenzionata,
calcolata  in  un  trentesimo   per   ogni   giorno   di   astensione
dall'attivita' assistenziale.