Art. 34. Sostituzioni Il pediatra che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della U.S.L. il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni. Il pediatra, per sostituzioni fino a trenta giorni puo' farsi sostituire da uno o piu' pediatri, o in mancanza anche da medici fuori elenco purche' iscritti alla scuola di specializzazione in pediatria; in mancanza anche da medici di propria fiducia. Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto. Le UU.SS.LL. per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal trentunesimo giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione deve tempestivamente informare la U.S.L. la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 3 e secondo l'ordine della stessa. Per le sostituzioni superiori a trenta giorni il sostituto non in possesso del titolo di specializzazione percepisce i compensi secondo le tabelle previste dall'accordo per la medicina generale, relativamente al primo gruppo di anzianita' di laurea. Ove il sostituto sia in possesso del titolo di specializzazione percepira' il compenso previsto per i pediatri di cui alla prima fascia di anzianita' di specializzazione. I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, chiunque fra i due percepisca i compensi, sono regolati secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento allegato sub D. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. Fatte salve le ipotesi di malattia e per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, qualora il pediatra si assenti per piu' di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'U.S.L. sentito il comitato di cui all'art. 8, esamina il caso ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto. Le norme di cui sopra si applicano anche nel caso di pediatra assente per maternita'. Quando il pediatra sostituito per qualsiasi motivo, sia nell'impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le UU.SS.LL. possono direttamente liquidare tali competenze al medico che ha effettuato la sostituzione. Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti della commissione di cui all'art. 10 provvede la U.S.L. con le modalita' di cui al quarto comma del presente articolo. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno. Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione per tutta la durata della stessa, anche se quest'ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico. L'attivita' di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta la iscrizione del pediatra nell'elenco.