(Accordo - art. 34)
                              Art. 34. 
                            Sostituzioni 
 
  Il pediatra che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria
opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin  dall'inizio,
deve comunicare al competente ufficio della U.S.L. il nominativo  del
collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si
protragga per piu' di tre giorni. 
  Il pediatra, per sostituzioni  fino  a  trenta  giorni  puo'  farsi
sostituire da uno o piu' pediatri, o  in  mancanza  anche  da  medici
fuori elenco purche' iscritti  alla  scuola  di  specializzazione  in
pediatria; in mancanza anche da medici di propria fiducia. 
  Ove la  sostituzione  superi  i  trenta  giorni  il  pediatra  deve
segnalare un solo sostituto. 
  Le UU.SS.LL. per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa
corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale  provvede  a
trasferire al collega le relative competenze; dal trentunesimo giorno
in poi  i  compensi  sono  corrisposti  direttamente  al  medico  che
effettua la sostituzione. 
  Il pediatra che non riesca ad assicurare  la  propria  sostituzione
deve  tempestivamente  informare  la  U.S.L.  la  quale  provvede   a
designare il sostituto prioritariamente tra i medici  inseriti  nella
graduatoria di cui all'art. 3 e secondo l'ordine della stessa. 
  Per le sostituzioni superiori a trenta giorni il sostituto  non  in
possesso del titolo di specializzazione percepisce i compensi secondo
le  tabelle  previste  dall'accordo   per   la   medicina   generale,
relativamente al primo gruppo di anzianita' di laurea. 
  Ove il sostituto sia in possesso  del  titolo  di  specializzazione
percepira' il compenso previsto per i  pediatri  di  cui  alla  prima
fascia di anzianita' di specializzazione. 
  I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto,
chiunque fra i due percepisca i compensi, sono  regolati  secondo  le
modalita' stabilite dall'apposito regolamento allegato sub D. 
  Non  e'  consentito  al  sostituto  acquisire  scelte  del   medico
sostituito durante la sostituzione. 
  Fatte salve le ipotesi di  malattia  e  per  comprovati  motivi  di
studio o per il servizio militare o sostitutivo  civile,  qualora  il
pediatra si assenti  per  piu'  di  sei  mesi  nell'anno,  anche  non
continuativi, l'U.S.L. sentito il comitato di cui all'art. 8, esamina
il caso ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto. 
  Le norme di cui sopra si  applicano  anche  nel  caso  di  pediatra
assente per maternita'. 
  Quando  il  pediatra   sostituito   per   qualsiasi   motivo,   sia
nell'impossibilita' di percepire  i  compensi  che  gli  spettano  in
relazione  al  periodo  di   sostituzione,   le   UU.SS.LL.   possono
direttamente liquidare tali competenze al medico che ha effettuato la
sostituzione. 
  Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di
provvedimenti della commissione di cui all'art. 10 provvede la U.S.L. 
con le modalita' di cui al quarto comma del presente articolo. In tal
caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno. 
  Le scelte del pediatra colpito  dal  provvedimento  di  sospensione
restano in carico al pediatra sospeso  salvo  che  i  singoli  aventi
diritto avanzino richieste di variazione  del  pediatra  di  fiducia;
variazione che in ogni caso non  puo'  essere  fatta  in  favore  del
medico incaricato  della  sostituzione  per  tutta  la  durata  della
stessa,  anche  se  quest'ultimo  risulti   essere   stato   iscritto
nell'elenco prima di assumere tale incarico. 
  L'attivita'  di  sostituzione,  a  qualsiasi  titolo  svolta,   non
comporta la iscrizione del pediatra nell'elenco.