(Accordo - art. 36)
                              Art. 36. 
                          Diritti sindacali 
 
  Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e  commissioni
previste dal presente  accordo  sara'  rimborsata  la  spesa  per  le
sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei  suddetti
organismi. 
  Tale onere sara' a carico della regione e delle singole  UU.SS.LL.,
rispettivamente per i comitati e le commissioni regionali e di U.S.L. 
  I rappresentanti dei sindacati  medici  di  categoria  a  carattere
nazionale e regionale, i pediatri nominati alle cariche dagli  organi
ordinistici per espletare i rispettivi mandati,  nonche'  i  pediatri
eletti al parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale,
possono avvalersi, con oneri  a  loro  carico,  della  collaborazione
professionale di medici con compenso orario. 
  Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potra' essere inferiore
al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo ex  art.  48
della legge n. 833/78 concernente gli incarichi non  specialistici  a
rapporto orario con le UU.SS.LL. 
  A titolo di concorso negli oneri per  sostituzioni  collegate  allo
svolgimento di compiti  sindacali,  a  ciascun  sindacato  firmatario
viene riconosciuta la disponibilita' di  due  ore  annuali  per  ogni
iscritto. 
  Il numero dei pediatri di libera  scelta  iscritti  e'  rilevato  a
livello regionale sulla base del numero dei  pediatri  a  carico  dei
quali,  per  ciascun  sindacato,  viene  effettuata,  a  cura   delle
UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. I "resti"  risultanti
nell'ambito  delle  singole  regioni  sono   utilizzati   a   livello
nazionale. 
  La  segreteria  nazionale  del   sindacato   comunica   ogni   anno
congiuntamente  a  tutte  le  regioni   i   nominativi   dei   propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita la  disponibilita'  di
orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato  a
ciascuno. 
  Mensilmente ciascuno dei  rappresentanti  designati  comunica  alla
propria U.S.L. il nominativo del medico che l'ha sostituito nel  mese
precedente e il numero delle  ore  di  sostituzione.  Entro  il  mese
successivo si provvede al pagamento di quanto  dovuto  al  sostituto,
sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare  iniziale
prevista dall'accordo ex art. 48 della legge n. 833/78 per i medici a
rapporto orario addetti ad attivita' non specialistiche (medicina dei
servizi).  Il  compenso  e'  liquidato,  a  seconda  del  sistema  di
pagamento localmente  adottato,  direttamente  dalla  regione  oppure
dalla U.S.L. che amministra la posizione del rappresentante sindacale
designato.