Art. 4. Rapporto ottimale Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al precedente art. 3, cura la tenuta di un elenco dei pediatri convenzionati articolato per comuni, gruppi di comuni o distretti sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra determinazione della regione. Il pediatra operante in un comune comprendente piu' UU.SS.LL. fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che gestira' la posizione amministrativa del sanitario, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'art. 25, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Il numero dei pediatri iscrivibili in ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma e' determinato in base al rapporto di un medico per 600, o frazione superiore a 300 assistibili residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni. In deroga al disposto del comma precedente la regione, sentito il comitato ex art. 9, al raggiungimento da parte dei pediatri gia' iscritti di un numero medio di scelte pari ai due terzi della media del loro massimale, potra' al fine di garantire l'assistenza pediatrica, effettuare un'ulteriore inserimento. La verifica delle condizioni di cui sopra avra' cadenza semestrale. In tutti i comuni dell'ambito territoriale nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il comitato consultivo di U.S.L., deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo inserito. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.