(Accordo - art. 4)
                               Art. 4. 
                          Rapporto ottimale 
 
  Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di
cui al precedente art. 3, cura la tenuta di un  elenco  dei  pediatri
convenzionati articolato per comuni, gruppi  di  comuni  o  distretti
sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra
determinazione della regione. 
  Il pediatra operante in un comune comprendente piu' UU.SS.LL. fermo
restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L.  che
gestira' la posizione amministrativa del  sanitario,  puo'  acquisire
scelte in tutto l'ambito  comunale,  ai  sensi  dell'art.  25,  comma
terzo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833. 
  Il numero dei pediatri iscrivibili in ciascun comune o altro ambito
definito ai sensi del primo comma e' determinato in base al  rapporto
di un  medico  per  600,  o  frazione  superiore  a  300  assistibili
residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni. 
  In deroga al disposto del comma precedente la regione,  sentito  il
comitato ex art. 9, al raggiungimento  da  parte  dei  pediatri  gia'
iscritti di un numero medio di scelte pari ai due terzi  della  media
del  loro  massimale,  potra'  al  fine  di  garantire   l'assistenza
pediatrica, effettuare un'ulteriore inserimento. 
  La verifica delle condizioni di cui sopra avra' cadenza semestrale.
  In tutti i comuni dell'ambito territoriale nelle  zone  con  almeno
  500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il  comitato
  consultivo di U.S.L., deve essere comunque  assicurato  un  congruo
  orario di assistenza ambulatoriale, ad opera  prioritariamente  del
  medico neo inserito. 
  Ai  fini  del  corretto  calcolo  del  rapporto  ottimale  e  delle
incidenze sullo stesso  delle  limitazioni  si  fa  riferimento  alle
situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.