(Accordo-Norme transitorie)
                        Norma transitoria n. 1 
  E' fatto divieto di costituire associazioni ai fini del rientro nel
massimale. 
  Le associazioni in atto alla data di pubblicazione del decreto  del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il  presente  accordo
cessano di diritto entro sessanta giorni. 
  I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma precedente,  abbiano  in  carico  un
numero di scelte eccedenti il proprio massimale o  quota  individuale
debbono, entro quindici giorni dalla data suddetta,  dichiarare  alla
U.S.L. la propria volonta' di rientrare nel proprio massimale o quota
individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti. 
  Entro i successivi sessanta giorni, sono tenuti a  presentare  alla
propria U.S.L., l'elenco nominativo degli assistiti ricusati. 
  Nel caso in cui il medico non esprima la volonta' di cui  al  terzo
comma, la U.S.L. provvede al  rientro  attraverso  uno  dei  seguenti
sistemi: 
    1) cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale  o
la quota individuale dando priorita' a quelle relative  a  minori  di
eta' inferiore a 6 anni e ad assistiti aventi la propria residenza in
ambito territoriale diverso da quello della scelta; 
    2) cancellazione d'ufficio  di  tutte  le  scelte  in  carico  al
medico, invitando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare
la scelta del pediatra. 
  Nel periodo intermedio al medico  verra'  corrisposto  un  compenso
complessivo  mensile  forfettario  convenzionalmente  determinato  in
misura pari al massimale di 800 scelte  o  a  quello  individuale  se
trattasi di medico soggetto a limitazioni, secondo  le  modalita'  di
cui all'art. 2, punto 9), del regolamento dell'associazione di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13  agosto  1981,  fermo
restando l'obbligo della prestazione  dell'assistenza  nei  confronti
degli assistiti gia' in carico che ne facessero richiesta. 
  La cessazione della corresponsione del compenso  forfettario  avra'
effetto con la consegna dell'elenco delle nuove scelte. 
  La  U.S.L.  competente  e'  tenuta  ad   effettuare   la   consegna
dell'elenco delle nuove scelte entro il termine massimo  di  sessanta
giorni. 
  Qualora l'U.S.L. non abbia posto in essere gli adempimenti  di  cui
sopra l'assessore regionale alla sanita' vi provvede direttamente. 
  Nei casi in cui sia stata  costituita,  ai  fini  del  rientro  nei
massimali, l'associazione con medico non inserito negli  elenchi  per
la pediatria, a partire dalla data prevista dal secondo  comma  della
presente norma transitoria e' istituito fino al rinnovo del  presente
accordo, uno speciale  elenco  regionale  articolato  per  U.S.L.  di
"medici ex associati". I medici inseriti in  tale  elenco  non  fanno
parte dell'elenco dei medici pediatri di cui all'art. 4, primo comma. 
  Possono essere inseriti in tale elenco i pediatri che alla data del
31 dicembre 1986 erano associati da  almeno  18  mesi  e  percepivano
emolumenti per almeno 100 quote capitarie. 
  Ai medici suddetti viene  attribuito  un  codice  regionale  ed  un
massimale individuale provvisorio  pari  a  350  scelte  o,  se  piu'
elevato, pari al numero delle quote per le  quali  veniva  retribuito
alla data del 31 dicembre 1986. 
  L'attribuzione del massimale di cui sopra  consente  l'acquisizione
di   scelte   diverse   da   quelle    provenienti    dal    titolare
dell'associazione soltanto ai fini della reintegrazione del massimale
di 350 scelte. 
  In  caso  di  cessazione  del  rapporto  convenzionale  del  medico
titolare nell'arco di validita' del presente accordo,  al  medico  ex
associato possono essere attribuite scelte gia' in carico al titolare
fino ad un massimale pari a 600. 
  I pediatri inseriti nell'elenco speciale devono essere in  possesso
di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi  previsti  dal  presente
accordo per i pediatri convenzionati. 
  A tali medici, oltre ai normali compensi riferiti  alle  scelte  di
cui diventano titolari, continuano ad essere corrisposti  -  fino  al
compimento  delle  operazioni  di  rientro  interessanti  il   medico
associante e comunque per non oltre tre mesi - i compensi di  cui  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  883/84  relativi  alle
scelte ancora in carico in eccedenza al medico associante. 
                    Norma transitoria n. 2 
  In  attesa  dell'applicazione   della   presente   convenzione   le
commissioni e i comitati costituiti ai sensi degli articoli 8, 9,  11
e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981  sono
confermati in carica. 
                    Norma transitoria n. 3 
  Le parti convengono che per l'anno 1987 hanno valore le graduatorie
regionali formate nell'anno  1986  sulla  base  dei  criteri  di  cui
all'accordo collettivo nazionale 16 ottobre 1984, n. 883. 
                    Norma transitoria n. 4 
  Nelle more di una  regolamentazione  e  dei  rapporti  fra  sanita'
civile e sanita' militare, che partendo dalle  indicazioni  dell'art.
11 della legge n. 833/78 consenta una effettiva  integrazione  fra  i
due sistemi a tutto vantaggio dei  cittadini  che  prestano  servizio
militare  e  con  piena  utilizzazione  delle   strutture   sanitarie
militari, la norma di cui al quinto comma dell'art. 7 viene estesa ai
medici militari. 
  Vengono fatte salve situazioni particolari  di  carenza  di  medici
civili in  aree  prive  di  collegamenti  funzionali  con  i  servizi
territoriali delle UU.SS.LL., nelle quali risiedono  i  familiari  di
militari. 
                   Norma transitoria n. 5 
  Nelle regioni in cui esistano difficolta' tecniche per il  puntuale
aggiornamento degli elenchi delle scelte in carico  ai  pediatri,  si
conviene transitoriamente che  il  numero  dei  pediatri  iscrivibili
negli elenchi e' determinato in base al rapporto di un medico per 600
o frazione di 600 superiore a 300 assistibili in eta' compresa fra  0
e 14 anni. 
 
          Nota alla norma transitoria n. 2: 
            Il testo degli articoli 8, 9, 11 e  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 883, e'  il
          seguente: 
              "Art. 8 (Comitato consultivo di U.S.L.). - In  ciascuna
          U.S.L. e' costituito un comitato composto da: 
              il presidente  della  U.S.L.  o  suo  delegato  che  lo
          presiede; 
              un  membro   designato   dal   comitato   di   gestione
          dell'U.S.L.; 
              due rappresentanti dei pediatri convenzionati. 
            I rappresentanti dei pediatri sono eletti fra i  pediatri
          iscritti nell'elenco della pediatria di  libera  scelta  di
          ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei
          consigli direttivi degli  ordini  dei  medici,  escluso  il
          quorum  ai  fini  della  validita'   dell'elezione,   dagli
          specialisti  in  pediatria  convenzionati  iscritti   negli
          elenchi ed operanti nell'ambito della U.S.L. per  la  quale
          deve essere istituito il comitato. 
            Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a
          cura della federazione regionale degli ordini  dei  medici,
          avvalendosi della collaborazione degli ordini  provinciali,
          di regola contestualmente alle elezioni dei  rappresentanti
          dei medici di medicina generale. 
            Casi specifici, manifestatisi  attraverso  richieste  dei
          cittadini, saranno esaminati dalla  U.S.L.  competente  per
          territorio sentito il comitato di cui all'art. 8. 
            Il pediatra  puo'  volontariamente  limitare  il  proprio
          massimale in misura non inferiore a 350 scelte. 
            L'unita' sanitaria locale, tenuto conto  dei  particolari
          problemi relativi all'assistenza pediatrica, ha la facolta'
          di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto  il  proprio
          massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con
          la ricusazione contestuale di un pari numero di  scelte  da
          scegliere esclusivamente tra  gli  assistiti  di  eta'  non
          inferiore a 11 anni. 
            La  federazione  regionale  degli  ordini  proclama   gli
          eletti.  La  funzione  di  segretario  e'  svolta   da   un
          funzionario di parte pubblica. 
            Il  comitato  ha   il   compito   di   esprimere   parere
          obbligatorio sui seguenti argomenti: 
              1) richiesta  di  deroga  temporanea  al  massimale  di
          scelte di cui all'art. 7; 
              2)  autorizzazione  di  scelte  in  deroga   ai   sensi
          dell'art. 16; 
              3)  motivi  di  incompatibilita'  agli  effetti   delle
          ricusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 17. 
            Inoltre  formula  proposte  in   ordine   alla   migliore
          organizzazione della medicina specialistica  pediatrica  di
          base". 
            "Art. 9 (Comitato consultivo regionale).  -  In  ciascuna
          regione e' costituito un comitato composto di: 
              assessore regionale alla sanita'  o  suo  delegato  con
          funzioni di presidente; 
              due rappresentanti delle U.S.L. della regione designati
          dall'ANCI; 
              tre rappresentanti dei pediatri convenzionati. 
            I rappresentanti dei pediatri, che devono essere iscritti
          nell'elenco   regionale   della   medicina    specialistica
          pediatrica  convenzionata  vengono  eletti   dai   pediatri
          iscritti  nell'elenco  stesso  con  il  sistema  elettorale
          previsto per  le  elezioni  dei  consigli  direttivi  degli
          ordini  dei  medici,  escluso  il  quorum  ai  fini   della
          validita' delle elezioni. 
            Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono  svolte  a
          cura della federazione regionale degli  ordini  avvalendosi
          della collaborazione degli  ordini  provinciali  di  regola
          contestualmente alle elezioni dei rappresentanti dei medici
          di medicina generale. 
            La federazione regionale proclama gli eletti. 
            Il comitato regionale e' presieduto da un  rappresentante
          di parte pubblica. Le funzioni di segretario sono svolte da
          un funzionario di parte pubblica. 
            In caso di assenza o di  impedimento  del  Presidente  le
          relative funzioni sono svolte dal componente  piu'  anziano
          di parte pubblica. 
            La sede del comitato e' indicata dalla Regione. 
            Il  comitato  predispone  le  graduatorie  regionali  dei
          pediatri convenzionati di cui all'art. 3. 
            Il comitato deve  essere  sentito  preventivamente  dalla
          regione o dalle U.S.L. su tutti  i  provvedimenti  inerenti
          l'applicazione   del   presente   accordo,   ivi   compresa
          l'attuazione, nell'ambito del territorio della regione, dei
          servizi di guardia medica e dei programmi di  aggiornamento
          professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria
          convenzionati. 
            Il comitato formula  proposte  ed  esprime  pareri  sulla
          corretta applicazione delle norme del presente accordo  per
          un  corretto  ricorso   all'assistenza   da   parte   degli
          assistibili, anche in riferimento a problemi  o  situazioni
          particolari  locali  che  siano  ad  esso  sottoposte   dal
          Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. 
            Svolge  inoltre  ogni  altro  compito  assegnatogli   dal
          presente accordo; la sua attivita' e' comunque  finalizzata
          a  fornire  indirizzi  uniformi  per   l'applicazione   del
          presente accordo". 
            "Art.  11  (Commissione  locale  di  disciplina).  -   In
          ciascuna U.S.L. e' istituita una commissione di  disciplina
          composta da due medici nominati dal  comitato  di  gestione
          dell'U.S.L., due pediatri nominati dal consiglio  direttivo
          dell'ordine  dei  medici  competente  per  territorio,   su
          designazione unitaria dei sindacati  della  categoria  piu'
          rappresentativi a livello regionale. 
            La commissione  e'  presieduta  da  un  membro  di  parte
          medica. La sede della commissione e' indicata dall'U.S.L.. 
            Ai fini della nomina di cui al primo comma il  presidente
          della federazione regionale degli ordini dei medici invita,
          a mezzo lettera raccomandata con avviso di  ricevimento,  i
          sindacati della categoria  a  procedere  alla  designazione
          unitaria dei medici da nominare. 
            Nel caso che i sindacati  non  facciano  pervenire  detta
          designazione entro 30 giorni dal  ricevimento  dell'invito,
          il consiglio direttivo della  federazione  regionale  degli
          ordini dei  medici  provvede  direttamente  a  nominare  la
          rappresentanza medica in seno alla commissione. 
            I  pediatri  di  nomina  ordinistica  devono  essere   in
          possesso dei seguenti requisiti: 
              1) eta' non inferiore a 40 anni; 
              2) anzianita' di laurea non inferiore a 15  anni  e  di
          specializzazione in pediatria non inferiore a 10 anni; 
              3)   attivita'   in   pediatria   svolta   in    regime
          convenzionale per un periodo  non  inferiore  a  7  anni  e
          tuttora convenzionato. 
          Le funzioni  di  seguito  sono  svolte  da  un  funzionario
                                  dell'U.S.L. 
            La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti
          per  inosservanza  delle  norme   del   presente   accordo,
          iniziando  la  procedura  entro  un  mese  dalla  data  del
          deferimento. 
            Al  pediatra  deferito  sono  contestati   gli   addebiti
          mossigli ed e' garantita la  possibilita'  di  produrre  le
          proprie controdeduzioni. 
            La  commissione   decide   con   provvedimento   motivato
          l'adozione   di    uno    dei    seguenti    provvedimenti:
          proscioglimento,   richiamo,    richiamo    con    diffida,
          sospensione del rapporto per una durata non superiore  a  2
          anni, cessazione del rapporto,  sospensione  cautelare  per
          emissione di ordine o mandato di cattura od arresto". 
            "Art. 12 (Commissione  regionale  di  disciplina).  -  In
          ciascuna regione e' istituita una commissione di disciplina
          composta da: 
              il presidente della federazione regionale degli  ordini
          dei medici, o un suo delegato che la presiede; 
              quattro medici nominati dalla regione; 
              tre  medici  specialisti  in  pediatria  nominati   dal
          consiglio  direttivo  della  federazione  regionale   degli
          ordini dei medici, su designazione unitaria  dei  sindacati
          della categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. 
            La sede della commissione e' indicata dalla regione. 
            Ai fini della nomina di cui al primo comma, il presidente
          della federazione regionale degli ordini dei medici invita,
          a mezzo lettera raccomandata con avviso di  ricevimento,  i
          sindacati  nazionali  della  categoria  a  procedere   alla
          designazione dei pediatri da nominare. 
            Nel caso che i sindacati  non  facciano  pervenire  detta
          designazione entro 30 giorni dal  ricevimento  dell'invito,
          il consiglio direttivo della  federazione  regionale  degli
          ordini dei  medici  provvede  direttamente  a  nominare  la
          rappresentanza medica in seno alla commissione. 
            I  pediatri  di  nomina  ordinistica  devono  essere   in
          possesso dei seguenti requisiti: 
              1) eta' non inferiore a 40 anni; 
              2) anzianita' di laurea non inferiore a 15  anni  e  di
          specializzazione in pediatria non inferiore a 7 anni; 
              3)  attivita'  di  medicina  specialistica   pediatrica
          svolta  in  posizione  convenzionale  per  un  periodo  non
          inferiore a 10 anni e tuttora convenzionati. 
            Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario
          della regione. 
            La commissione  decide  con  provvedimento  motivato  sui
          ricorsi presentati confermando, modificando  od  annullando
          il provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art.
          11. 
            La  decisione  e'  definitiva   e   di   essa   e'   data
          comunicazione a cura  del  presidente,  all'U.S.L.  per  la
          notifica all'interessato e l'esecuzione  del  provvedimento
          nonche' per la comunicazione  alla  commissione  locale  di
          disciplina ed al competente ordine dei medici".