Norma transitoria n. 1 E' fatto divieto di costituire associazioni ai fini del rientro nel massimale. Le associazioni in atto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo cessano di diritto entro sessanta giorni. I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente, abbiano in carico un numero di scelte eccedenti il proprio massimale o quota individuale debbono, entro quindici giorni dalla data suddetta, dichiarare alla U.S.L. la propria volonta' di rientrare nel proprio massimale o quota individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti. Entro i successivi sessanta giorni, sono tenuti a presentare alla propria U.S.L., l'elenco nominativo degli assistiti ricusati. Nel caso in cui il medico non esprima la volonta' di cui al terzo comma, la U.S.L. provvede al rientro attraverso uno dei seguenti sistemi: 1) cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale o la quota individuale dando priorita' a quelle relative a minori di eta' inferiore a 6 anni e ad assistiti aventi la propria residenza in ambito territoriale diverso da quello della scelta; 2) cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico al medico, invitando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare la scelta del pediatra. Nel periodo intermedio al medico verra' corrisposto un compenso complessivo mensile forfettario convenzionalmente determinato in misura pari al massimale di 800 scelte o a quello individuale se trattasi di medico soggetto a limitazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 2, punto 9), del regolamento dell'associazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, fermo restando l'obbligo della prestazione dell'assistenza nei confronti degli assistiti gia' in carico che ne facessero richiesta. La cessazione della corresponsione del compenso forfettario avra' effetto con la consegna dell'elenco delle nuove scelte. La U.S.L. competente e' tenuta ad effettuare la consegna dell'elenco delle nuove scelte entro il termine massimo di sessanta giorni. Qualora l'U.S.L. non abbia posto in essere gli adempimenti di cui sopra l'assessore regionale alla sanita' vi provvede direttamente. Nei casi in cui sia stata costituita, ai fini del rientro nei massimali, l'associazione con medico non inserito negli elenchi per la pediatria, a partire dalla data prevista dal secondo comma della presente norma transitoria e' istituito fino al rinnovo del presente accordo, uno speciale elenco regionale articolato per U.S.L. di "medici ex associati". I medici inseriti in tale elenco non fanno parte dell'elenco dei medici pediatri di cui all'art. 4, primo comma. Possono essere inseriti in tale elenco i pediatri che alla data del 31 dicembre 1986 erano associati da almeno 18 mesi e percepivano emolumenti per almeno 100 quote capitarie. Ai medici suddetti viene attribuito un codice regionale ed un massimale individuale provvisorio pari a 350 scelte o, se piu' elevato, pari al numero delle quote per le quali veniva retribuito alla data del 31 dicembre 1986. L'attribuzione del massimale di cui sopra consente l'acquisizione di scelte diverse da quelle provenienti dal titolare dell'associazione soltanto ai fini della reintegrazione del massimale di 350 scelte. In caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico titolare nell'arco di validita' del presente accordo, al medico ex associato possono essere attribuite scelte gia' in carico al titolare fino ad un massimale pari a 600. I pediatri inseriti nell'elenco speciale devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente accordo per i pediatri convenzionati. A tali medici, oltre ai normali compensi riferiti alle scelte di cui diventano titolari, continuano ad essere corrisposti - fino al compimento delle operazioni di rientro interessanti il medico associante e comunque per non oltre tre mesi - i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84 relativi alle scelte ancora in carico in eccedenza al medico associante. Norma transitoria n. 2 In attesa dell'applicazione della presente convenzione le commissioni e i comitati costituiti ai sensi degli articoli 8, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 sono confermati in carica. Norma transitoria n. 3 Le parti convengono che per l'anno 1987 hanno valore le graduatorie regionali formate nell'anno 1986 sulla base dei criteri di cui all'accordo collettivo nazionale 16 ottobre 1984, n. 883. Norma transitoria n. 4 Nelle more di una regolamentazione e dei rapporti fra sanita' civile e sanita' militare, che partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge n. 833/78 consenta una effettiva integrazione fra i due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture sanitarie militari, la norma di cui al quinto comma dell'art. 7 viene estesa ai medici militari. Vengono fatte salve situazioni particolari di carenza di medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi territoriali delle UU.SS.LL., nelle quali risiedono i familiari di militari. Norma transitoria n. 5 Nelle regioni in cui esistano difficolta' tecniche per il puntuale aggiornamento degli elenchi delle scelte in carico ai pediatri, si conviene transitoriamente che il numero dei pediatri iscrivibili negli elenchi e' determinato in base al rapporto di un medico per 600 o frazione di 600 superiore a 300 assistibili in eta' compresa fra 0 e 14 anni.
Nota alla norma transitoria n. 2: Il testo degli articoli 8, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 883, e' il seguente: "Art. 8 (Comitato consultivo di U.S.L.). - In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da: il presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede; un membro designato dal comitato di gestione dell'U.S.L.; due rappresentanti dei pediatri convenzionati. I rappresentanti dei pediatri sono eletti fra i pediatri iscritti nell'elenco della pediatria di libera scelta di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' dell'elezione, dagli specialisti in pediatria convenzionati iscritti negli elenchi ed operanti nell'ambito della U.S.L. per la quale deve essere istituito il comitato. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione degli ordini provinciali, di regola contestualmente alle elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale. Casi specifici, manifestatisi attraverso richieste dei cittadini, saranno esaminati dalla U.S.L. competente per territorio sentito il comitato di cui all'art. 8. Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a 350 scelte. L'unita' sanitaria locale, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, ha la facolta' di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 11 anni. La federazione regionale degli ordini proclama gli eletti. La funzione di segretario e' svolta da un funzionario di parte pubblica. Il comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti: 1) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 7; 2) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 16; 3) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 17. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base". "Art. 9 (Comitato consultivo regionale). - In ciascuna regione e' costituito un comitato composto di: assessore regionale alla sanita' o suo delegato con funzioni di presidente; due rappresentanti delle U.S.L. della regione designati dall'ANCI; tre rappresentanti dei pediatri convenzionati. I rappresentanti dei pediatri, che devono essere iscritti nell'elenco regionale della medicina specialistica pediatrica convenzionata vengono eletti dai pediatri iscritti nell'elenco stesso con il sistema elettorale previsto per le elezioni dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini avvalendosi della collaborazione degli ordini provinciali di regola contestualmente alle elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale. La federazione regionale proclama gli eletti. Il comitato regionale e' presieduto da un rappresentante di parte pubblica. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. La sede del comitato e' indicata dalla Regione. Il comitato predispone le graduatorie regionali dei pediatri convenzionati di cui all'art. 3. Il comitato deve essere sentito preventivamente dalla regione o dalle U.S.L. su tutti i provvedimenti inerenti l'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della regione, dei servizi di guardia medica e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati. Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente accordo". "Art. 11 (Commissione locale di disciplina). - In ciascuna U.S.L. e' istituita una commissione di disciplina composta da due medici nominati dal comitato di gestione dell'U.S.L., due pediatri nominati dal consiglio direttivo dell'ordine dei medici competente per territorio, su designazione unitaria dei sindacati della categoria piu' rappresentativi a livello regionale. La commissione e' presieduta da un membro di parte medica. La sede della commissione e' indicata dall'U.S.L.. Ai fini della nomina di cui al primo comma il presidente della federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati della categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione. I pediatri di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a 40 anni; 2) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni e di specializzazione in pediatria non inferiore a 10 anni; 3) attivita' in pediatria svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a 7 anni e tuttora convenzionato. Le funzioni di seguito sono svolte da un funzionario dell'U.S.L. La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data del deferimento. Al pediatra deferito sono contestati gli addebiti mossigli ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni. La commissione decide con provvedimento motivato l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti: proscioglimento, richiamo, richiamo con diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore a 2 anni, cessazione del rapporto, sospensione cautelare per emissione di ordine o mandato di cattura od arresto". "Art. 12 (Commissione regionale di disciplina). - In ciascuna regione e' istituita una commissione di disciplina composta da: il presidente della federazione regionale degli ordini dei medici, o un suo delegato che la presiede; quattro medici nominati dalla regione; tre medici specialisti in pediatria nominati dal consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici, su designazione unitaria dei sindacati della categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. La sede della commissione e' indicata dalla regione. Ai fini della nomina di cui al primo comma, il presidente della federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati nazionali della categoria a procedere alla designazione dei pediatri da nominare. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione. I pediatri di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a 40 anni; 2) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni e di specializzazione in pediatria non inferiore a 7 anni; 3) attivita' di medicina specialistica pediatrica svolta in posizione convenzionale per un periodo non inferiore a 10 anni e tuttora convenzionati. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della regione. La commissione decide con provvedimento motivato sui ricorsi presentati confermando, modificando od annullando il provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 11. La decisione e' definitiva e di essa e' data comunicazione a cura del presidente, all'U.S.L. per la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento nonche' per la comunicazione alla commissione locale di disciplina ed al competente ordine dei medici".