(Accordo - art. 5)
                               Art. 5. 
                      Iscrizione negli elenchi 
 
  Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza  in  una  delle
zone carenti, individuate ai sensi  dell'ottavo  comma  dell'art.  3,
deve comunicare la sua accettazione entro 7  giorni  dal  ricevimento
della comunicazione, pena la decadenza. 
  Entro i successivi sessanta giorni,  sempre  a  pena  di  decadenza
deve: 
    aprire nella localita' carente  assegnatagli  ambulatorio  idoneo
secondo le  prescrizioni  di  cui  al  successivo  art.  18  e  darne
comunicazione alla U.S.L.; 
    trasferire la residenza nella zona assegnatagli,  se  risiede  in
altro comune; 
    iscriversi all'albo professionale della provincia in cui  gravita
la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. 
  Le unita' sanitarie locali, avuto riguardo a eventuali  difficolta'
collegate  a  particolari  situazioni  locali,  possono   consentire,
sentito il comitato ex art. 8, temporanee proroghe al termine di  cui
al comma precedente. 
  Entro quindici giorni dalla  comunicazione  dell'avvenuta  apertura
dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneita'  dello
stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i  risultati  al
medico  interessato  assegnandogli,  se  del  caso,  un  termine  non
superiore  a  trenta   giorni   per   adeguare   l'ambulatorio   alle
prescrizioni di cui all'art. 18. Trascorso tale termine  inutilmente,
il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 
  L'incarico   si   intende   definitivamente   conferito   con    la
comunicazione della U.S.L.  attestante  l'idoneita'  dell'ambulatorio
oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al  comma
precedente, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista  verifica  di
idoneita'. 
  E' fatta comunque salva la facolta' delle UU.SS.LL. di far luogo in
ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dell'ambulatorio, ai sensi di
quanto previsto dal successivo art. 18. 
  Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente
articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. 
  L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui  all'art.
2 comporta cancellazione dall'elenco. 
  Il provvedimento di  decadenza  dall'iscrizione  negli  elenchi  e'
adottato dalla competente  U.S.L.  su  parere  del  comitato  di  cui
all'art. 8. 
  Qualora in un ambito  territoriale  si  determini  una  carenza  di
assistenza dovuta a  mancanza  di  medici,  verificata  dal  comitato
consultivo ex art. 8, la U.S.L. puo' conferire ad  un  medico  scelto
nel   rispetto   dell'ultima   graduatoria    locale    eventualmente
disponibile,  un  incarico  temporaneo  onde  garantire  l'assistenza
sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore
a sei mesi, cessera' al momento in cui sara'  individuato  il  medico
avente diritto all'inserimento. Al medico di cui  al  presente  comma
vengono corrisposti, relativamente agli utenti che  viene  incaricato
di assistere, i compensi di cui al successivo art. 34 con  esclusione
dell'indennita' forfettaria a copertura del rischio e  di  avviamento
professionale. 
  In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto  puo'
proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia'  in  carico
al medico deceduto per non piu'  di  trenta  giorni,  conservando  il
trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione. 
  Il medico in servizio militare di  leva  o  sostituto  civile  puo'
ottenere l'iscrizione negli elenchi dei medici di libera scelta;  per
tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di  medico
pediatra deve intendersi sospeso e i relativi compiti  devono  essere
svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.