Art. 7. Massimali di scelte e sue limitazioni I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unita'. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli gia' titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/78, conservano in deroga al massimale tale possibilita' personale nel limite massimo di 1.000 scelte. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, dalla Regione ai sensi del punto 5, terzo comma dell'art. 48 della legge n. 833/78. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attivita' compatibili con tale iscrizione il massimale di scelte e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita'. Nei confronti del pediatra, anche universitario o a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 661/79 oltre che a rapporto di lavoro privato a orario parziale purche' compatibile, il massimale individuale e' di 350 scelte. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario convenzionale si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. Ai pediatri limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attivita' pediatrica di libera scelta di un orario pari o inferiore a 34 ore settimanali, e' consentita l'acquisizione di un numero di 120 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al precedente comma. Lo svolgimento di altre attivita' anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. Tenuto conto della peculiarita' della normativa convenzionale ed in particolare dell'obbligo assunto dagli stessi di garantire l'assistenza a favore dei neonati ai sensi dello ultimo comma dell'art. 16, e' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale, nella misura massima del 2%. Per i medici massimalisti l'acquisizione di nuove scelte oltre il massimale e' consentito solo in presenza della contestuale ricusazione di un pari numero di scelte. Casi specifici, manifestatisi attraverso richieste dei cittadini, saranno esaminati dalla U.S.L. competente per territorio sentito il comitato di cui all'art. 8. Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a quello previsto per il medico dipendente a tempo definito dal Servizio sanitario nazionale. L'unita' sanitaria locale, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica ha la facolta' di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 13 anni.
Nota all'art. 7, comma 2: Il testo dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e' il seguente: "Art. 9. - Per le categorie mediche le convenzioni uniche devono prevedere la disciplina unitaria dei rapporti convenzionali che ciascun medico puo' stipulare con gli enti e casse mutue. Sara' in particolare fissato: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e Quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che possono essere convenzionati in ogni comune o consorzio di comuni, comunita' montane o ambiti territoriali all'uopo definiti dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, tatto salvo il principio del reale diritto di libera scelta del medico anche per i lavoratori autonomi; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali. All'iscrizione negli elenchi unici avranno diritto anche i medici aventi residenza in altra provincia, secondo le modalita' che verranno fissate nelle convenzioni, tenuto canto per la provincia di Bolzano dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione relative. L'accesso alla convenzione e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 3) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a cielo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa domanda motivata del rappresentante degli enti e gestioni estinti sentiti i comuni interessati; 4) la disciplina delle incompatibilita' e' delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointerescenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche; 6) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate di diagnosi, cura e medicina preventiva: saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; la determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976; 7) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici agli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 8) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 9) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 10) la semplificazione e l'uniformita' per tutti gli enti e casse mutue degli adempimenti amministrativi cui e' tenuto il medico convenzionato; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) le modalita' per garantire comunque agli assistiti le prestazioni attualmente in atto, in attesa che un'equa distribuzione dei medici assicuri eguale assistenza su tutto il territorio; 14) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio; 15) l'utilizzazione, su richiesta delle regioni o degli enti locali, presso i servizi pubblici del territorio degli specialisti ambulatoriali, con onere a carico dell'ente con cui sono convenzionati. Le convenzioni non dovranno prevedere alcun maggiore onere con decorrenza-anteriore al 1 gennaio 1978. Le convenzioni uniche devono prevedere una disciplina per quanto possibile uniforme degli istituti normativi comuni a tutte le categorie mediche e devono tendere a realizzare una regolamentazione unitaria del lavoro medico nell'ambito delle strutture dell'istituendo Servizio sanitario nazionale. I criteri di cui ai commi precedenti si estendono alle convenzioni uniche per le categorie non mediche indicate all'articolo 7, in quanto applicabili".