(Accordo - art. 7)
                               Art. 7. 
                Massimali di scelte e sue limitazioni 
 
  I pediatri iscritti  negli  elenchi  possono  acquisire  un  numero
massimo di scelte pari a 800 unita'. 
  I pediatri i quali,  non  soggetti  a  limitazioni  del  massimale,
avevano acquisito la  possibilita'  del  raggiungimento  della  quota
individuale ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  13
agosto 1981 o quelli gia' titolari di massimale attribuito  ai  sensi
della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio  1978,  stipulata  ai
sensi dell'art. 9 della legge n.  349/78,  conservano  in  deroga  al
massimale tale possibilita' personale nel  limite  massimo  di  1.000
scelte. 
  Eventuali   deroghe   al   suddetto   massimale   potranno   essere
autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali  e  per  un
tempo determinato, dalla Regione ai sensi del punto  5,  terzo  comma
dell'art. 48 della legge n. 833/78. 
  Nei confronti del pediatra che,  oltre  ad  essere  iscritto  negli
elenchi,  svolga  attivita'  compatibili  con  tale   iscrizione   il
massimale di scelte e' ridotto  in  misura  proporzionale  al  numero
delle ore settimanali che il  medesimo  dedica  alle  suddette  altre
attivita'. 
  Nei confronti del pediatra, anche universitario  o  a  rapporto  di
impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'art. 35  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 661/79 oltre  che  a  rapporto  di
lavoro privato a orario parziale purche'  compatibile,  il  massimale
individuale e' di 350 scelte. 
  Ai fini del  calcolo  del  massimale  individuale  per  i  pediatri
soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario  convenzionale
si ritiene convenzionalmente  che  il  massimale  corrisponda  ad  un
impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. 
  Ai pediatri limitati di cui al comma precedente, che dispongono per
l'attivita' pediatrica di libera scelta di un orario pari o inferiore
a 34 ore settimanali, e' consentita l'acquisizione di  un  numero  di
120 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo  di  cui  al
precedente comma. 
  Lo  svolgimento  di  altre  attivita'  anche  libero-professionali,
compatibili con  l'iscrizione  negli  elenchi,  non  deve  comportare
pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento  degli  obblighi  del
pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti  degli
assistiti che lo hanno prescelto. 
  Tenuto conto della peculiarita' della normativa convenzionale ed in
particolare  dell'obbligo   assunto   dagli   stessi   di   garantire
l'assistenza a  favore  dei  neonati  ai  sensi  dello  ultimo  comma
dell'art. 16, e'  consentita  l'attribuzione  di  scelte  riferite  a
neonati anche  in  deroga  al  massimale  individuale,  nella  misura
massima del 2%. 
  Per i medici massimalisti l'acquisizione di nuove scelte  oltre  il
massimale  e'  consentito  solo   in   presenza   della   contestuale
ricusazione di un pari numero di scelte. 
  Casi specifici, manifestatisi attraverso richieste  dei  cittadini,
saranno esaminati dalla U.S.L. competente per territorio  sentito  il
comitato di cui all'art. 8. 
  Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio  massimale  in
misura non inferiore a quello previsto per  il  medico  dipendente  a
tempo definito dal Servizio sanitario nazionale. 
  L'unita' sanitaria locale, tenuto conto  dei  particolari  problemi
relativi all'assistenza pediatrica ha la facolta' di  autorizzare  il
pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale
ad acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di  un  pari
numero di scelte da scegliere esclusivamente  tra  gli  assistiti  di
eta' non inferiore a 13 anni. 
 
 
          Nota all'art. 7, comma 2: 
            Il testo dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n.  349,
          e' il seguente: 
              "Art. 9. - Per  le  categorie  mediche  le  convenzioni
          uniche devono prevedere la disciplina unitaria dei rapporti
          convenzionali che ciascun medico  puo'  stipulare  con  gli
          enti e casse mutue. 
            Sara' in particolare fissato: 
              1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la
          medicina generale e Quella pediatrica di libera scelta,  al
          fine di determinare il numero dei  medici  generici  e  dei
          pediatri che possono essere convenzionati in ogni comune  o
          consorzio   di   comuni,   comunita'   montane   o   ambiti
          territoriali  all'uopo  definiti  dalla  regione  e   dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  tatto  salvo  il
          principio del reale diritto di  libera  scelta  del  medico
          anche per i lavoratori autonomi; 
              2) l'istituzione e i criteri di formazione  di  elenchi
          unici per i  medici  generici,  per  i  pediatri,  per  gli
          specialisti convenzionati esterni e per gli  specialisti  e
          generici ambulatoriali. 
            All'iscrizione negli elenchi unici avranno diritto  anche
          i medici aventi residenza in altra  provincia,  secondo  le
          modalita' che verranno fissate  nelle  convenzioni,  tenuto
          canto  per  la  provincia  di  Bolzano  dello  statuto   di
          autonomia e delle norme di attuazione relative. 
            L'accesso alla convenzione e' consentito  ai  medici  con
          rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 
              3) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
          generico e pediatra di libera scelta a cielo di fiducia  ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni  di
          lavoro compatibili; 
              la regolamentazione  degli  obblighi  che  derivano  al
          medico in dipendenza del numero  degli  assistiti  o  delle
          ore; 
              il divieto di esercizio della  libera  professione  nei
          confronti dei propri convenzionati; 
              le attivita' libero-professionali incompatibili con gli
          impegni assunti nella convenzione. 
              Eventuali deroghe in aumento al  numero  massimo  degli
          assistiti e delle ore di  servizio  ambulatoriale  potranno
          essere autorizzate in relazione  a  particolari  situazioni
          locali e per un tempo determinato  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  previa  domanda
          motivata del rappresentante degli enti e  gestioni  estinti
          sentiti i comuni interessati; 
              4)  la  disciplina  delle  incompatibilita'  e'   delle
          limitazioni del rapporto convenzionale  rispetto  ad  altre
          attivita'  mediche,  al  fine  di  favorire   la   migliore
          distribuzione del lavoro medico e la  qualificazione  delle
          prestazioni; 
              5)   l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma    di
          cointerescenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto  di
          interesse  con   case   di   cura   private   e   industrie
          farmaceutiche; 
              6) la  differenziazione  del  trattamento  economico  a
          seconda della quantita' e qualita' del lavoro  prestato  in
          relazione alle funzioni  esercitate  di  diagnosi,  cura  e
          medicina preventiva: saranno fissate  a  tal  fine  tariffe
          socio-sanitarie costituite, per i medici generici e  per  i
          pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per
          assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali,
          da  distinti  compensi  commisurati  alle  ore  di   lavoro
          prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle
          prestazioni effettuate presso gli ambulatori  convenzionati
          esterni. Per i pediatri di libera  scelta  potranno  essere
          previste nell'interesse dell'assistenza  forme  integrative
          di remunerazione; 
              la   determinazione   della   misura   dei   contributi
          previdenziali e  delle  modalita'  del  loro  versamento  a
          favore dei fondi  di  previdenza  di  cui  al  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale  15  ottobre
          1976; 
              7) le forme  di  controllo  sull'attivita'  dei  medici
          convenzionati, nonche' le ipotesi di  infrazione  da  parte
          dei medici agli obblighi derivanti  dalla  convenzione,  le
          conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del  rapporto
          convenzionale, e il procedimento per la  loro  irrogazione,
          salvaguardando  il  principio  della  contestazione   degli
          addebiti   fissando   la   composizione   di    commissioni
          paritetiche di disciplina; 
              8) le forme di  incentivazione  in  favore  dei  medici
          convenzionati residenti in zone particolarmente  disagiate,
          anche allo scopo di realizzare una  migliore  distribuzione
          territoriale dei medici; 
              9)  le   modalita'   per   assicurare   l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 
              10) la semplificazione e l'uniformita'  per  tutti  gli
          enti e casse mutue degli adempimenti amministrativi cui  e'
          tenuto il medico convenzionato; 
              11)  le  modalita'  per   assicurare   la   continuita'
          dell'assistenza anche in assenza o impedimento  del  medico
          tenuto alla prestazione; 
              12) le forme di collaborazione fra  medici,  il  lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione dei medici a programmi di prevenzione  e  di
          educazione sanitaria; 
              13) le modalita' per garantire comunque agli  assistiti
          le prestazioni attualmente in atto, in attesa  che  un'equa
          distribuzione dei  medici  assicuri  eguale  assistenza  su
          tutto il territorio; 
              14) la collaborazione dei medici, per la parte di  loro
          competenza,  alla   compilazione   di   libretti   sanitari
          personali di rischio; 
              15) l'utilizzazione, su richiesta delle regioni o degli
          enti locali, presso i servizi pubblici del territorio degli
          specialisti ambulatoriali, con onere a carico dell'ente con
          cui sono convenzionati. 
            Le convenzioni  non  dovranno  prevedere  alcun  maggiore
          onere con decorrenza-anteriore al 1 gennaio 1978. 
            Le convenzioni uniche devono prevedere una disciplina per
          quanto possibile uniforme degli istituti normativi comuni a
          tutte le categorie mediche e devono  tendere  a  realizzare
          una regolamentazione unitaria del lavoro medico nell'ambito
          delle   strutture   dell'istituendo   Servizio    sanitario
          nazionale. 
            I criteri di cui ai commi precedenti  si  estendono  alle
          convenzioni uniche per le categorie  non  mediche  indicate
          all'articolo 7, in quanto applicabili".