(Accordo - art. 9)
                               Art. 9. 
                    Comitato consultivo regionale 
 
  In ciascuna regione e' costituito un comitato composto di: 
    assessore regionale alla sanita' o suo delegato con  funzioni  di
presidente; 
    due membri effettivi e  due  supplenti  in  rappresentanza  delle
UU.SS.LL. della regione designati dall'ANCI; 
    tre membri  effettivi  e  tre  supplenti  in  rappresentanza  dei
pediatri convenzionati. 
  I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti nell'elenco
regionale dei  medici  pediatri  convenzionati,  vengono  eletti  dai
medici  iscritti  nell'elenco  stesso  con  il   sistema   elettorale
proporzionale tra liste concorrenti. 
  Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura  della
federazione regionale degli ordini avvalendosi  della  collaborazione
degli ordini provinciali. 
  La federazione  regionale  proclama  gli  eletti.  Le  funzioni  di
segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. 
  In caso di assenza o di  impedimento  del  presidente  le  relative
funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. 
  La sede del comitato e' indicata dalla regione. 
Il comitato predispone le graduatorie regionali dei pediatri 
convenzionati di cui all'art. 3. 
  Il comitato deve essere sentito  preventivamente  dalla  regione  o
dalle UU.SS.LL. su tutti i  provvedimenti  inerenti  all'applicazione
del presente  accordo  ivi  compresa  l'attuazione,  nell'ambito  del
territorio   della   Regione,   dei   programmi   di    aggiornamento
professionale  obbligatorio  per   gli   specialisti   in   pediatria
convenzionati. 
  Il comitato formula  proposte  ed  esprime  pareri  sulla  corretta
applicazione delle norme del presente accordo per un corretto ricorso
all'assistenza da parte degli assistibili,  anche  in  riferimento  a
problemi o situazioni particolari locali che siano ad esse sottoposte
dal presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. 
  Svolge  inoltre  ogni  altro  compito  assegnatogli  dal   presente
accordo; la sua attivita' e comunque finalizzata a fornire  indirizzi
uniformi per l'applicazione del presente accordo.