(Accordo - art. 1)
                          ACCORDO PREAMBOLO 
           Area dell'attivita' specialistica extra-degenza 
 
  Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino,
intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed  interesse  della
collettivita', il  Servizio  nazionale  demanda  all'area  funzionale
"dell'assistenza  specialistica   extra-degenza",   il   compito   di
corrispondere ad ogni esigenza di  carattere  specialistico  che  non
richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in  una  logica
di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione
con quella ospedaliera e degli altri servizi. 
 
  In  tale  quadro,  attraverso   la   instaurazione   del   rapporto
convenzionale previsto  dall'art.  48  della  legge  n.  833/78,  gli
specialisti di  cui  all'accordo  nazionale  unico  per  la  medicina
specialistica ambulatoriale, diventano parte  attiva  e  qualificante
del servizio sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie
di erogatori ammesse ad operare presso le strutture  pubbliche  sulla
base  dell'art.  47  della  soprarichiamata  legge  n.   833/78   per
l'espletamento, secondo modalita' di accesso ed  erogative  uniformi,
di  tutti  gli  interventi  specialistici,   diagnostico-terapeutici,
preventivi e riabilitativi che non siano  strettamente  correlati  al
ricovero. 
  Allo scopo, le parti si danno reciprocamente  atto  che  in  questa
fase risulta particolarmente importante intervenire su  tutta  l'area
dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti  volti
a conseguire: 
    l'adeguamento quantitativo, qualitativo  ed  organizzativo  della
offerta ai reali bisogni dei cittadini; 
    una consistente politica  di  investimenti  volta  a  completare,
potenziare e qualificare le strutture pubbliche; 
    il  coinvolgimento  di  ognuna  delle  categorie   di   operatori
interessati,  favorendo  l'allocazione  presso  il   pubblico   delle
attivita' piu' complesse e di maggiore impegno. 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48  della  legge  n.
833/78, il rapporto di lavoro convenzionale  autonomo,  coordinato  e
continuativo, che si  instaura  nell'ambito  del  servizio  sanitario
nazionale (SSN), tra le unita' sanitarie  locali  (UU.SS.LL.)  e  gli
specialisti, per la erogazione, in forma diretta,  delle  prestazioni
specialistiche  sia  a  scopo  diagnostico  che  a  scopo   curativo,
preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo. 
  Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale  e'  da  intendersi
unico a tutti gli effetti anche se lo specialista svolge  la  propria
attivita' in piu' posti di lavoro e/o in piu' UU.SS.LL. 
  Ai medici specialisti di cui  al  primo  comma  e'  riconosciuta  e
garantita la piena autonomia professionale al  di  fuori  di  vincoli
gerarchici. 
  Sono  peraltro  consentite  forme   di   coordinamento   funzionale
all'interno dell'assistenza specialistica extradegenza, della  branca
specialistica  e  del   presidio,   anche   per   esigenze   connesse
all'integrazione inter-professionale a  livello  di  distretto  e  di
dipartimento e  per  lo  svolgimento  dei  programmi  previsti  dalla
pianificazione regionale e locale. 
  Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e  di  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 1,  lettera  d)  della  legge  n.  595/85,  devono
avvalersi per l'erogazione delle prestazioni di cui  al  primo  comma
dei medici specialisti di cui  al  presente  accordo,  garantendo  il
mantenimento del numero complessivo di ore di  attivita'  (monte  ore
globale indifferenziato) attivato nell'ambito regionale alla data  di
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica  che  rende
esecutivo il presente accordo. 
  Le  UU.SS.LL.  garantiranno,  comunque,  la  partecipazione   della
componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla
copertura  delle  espansioni  di  attivita'   dell'area   complessiva
dell'assistenza specialistica, in  relazione  alle  future  esigenze,
secondo regole e modalita'  ispirate  ai  criteri  di  programmazione
sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi  istituzionali  con  la
partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. 
  I  conseguenti  provvedimenti  che  le   UU.SS.LL.   adottano   per
assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono
assunti su parere conforme del comitato  di  cui  all'art.  14  entro
trenta giorni. 
  NOTE 
 
Note alle premesse: 
  - Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  e'
riportato nella nota al dispositivo del decreto. 
  - Il testo dell'art. 24, ultimo  comma,  della  legge  27  dicembre
1983, n. 730, recante: "Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  1984)"  e'
riportato nella nota all'art. 41, comma 1. 
 
Nota al dispositivo del decreto: 
  Il testo dell'art. 48 della legge  n.  833/1978,  e'  il  seguente:
"Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale).  -  L'uniformita'  del
trattamento economico e normativo del personale sanitario a  rapporto
convenzionale  e'  garantita  sull'intero  territorio  nazionale   da
convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi
collettivi  nazionali  stipulati  tra  il  Governo,  le   regioni   e
l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani   (ANCI)   e   le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   in   campo
nazionale di ciascuna categoria. La delegazione  del  Governo,  delle
regioni e  dell'ANCI  per  la  stipula  degli  accordi  anzidetti  e'
costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del  lavoro  e
della previdenza sociale  e  del  tesoro,  da  cinque  rappresentanti
designati dalle regioni attraverso la commissione  interregionale  di
cui  all'art.  13  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  da  sei
rappresentanti designati dall'ANCI. 
  L'accordo nazionale di cui al comma precedente  e'  reso  esecutivo
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei Ministri.  I  competenti  organi  locali
adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto
i necessari e dovuti atti deliberati. 
  Gli accordi collettivi nazionali  di  cui  al  primo  comma  devono
prevedere: 
  1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale
e quella pediatrica di libera  scelta,  al  fine  di  determinare  il
numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere
convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto
di libera scelta del medico per ogni cittadino; 
  2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici  per  i
medici generici, per i pediatri, per  gli  specialisti  convenzionati
esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 
  3) l'accesso alla convenzione, che  e'  consentito  ai  medici  con
rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 
  4) la disciplina delle incompatibilita'  e  delle  limitazioni  del
rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche,  al  fine
di  favorire  la  migliore  distribuzione  del  lavoro  medico  e  la
qualificazione delle prestazioni; 
  5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico  e
pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle  ore
per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare  in
rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la  regolamentazione
degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero  degli
assistiti  o  delle  ore;  il  divieto  di  esercizio  della   libera
professione nei confronti  dei  propri  convenzionati;  le  attivita'
libero-professionali incompatibili  con  gli  impegni  assunti  nella
convenzione. Eventuali deroghe in aumento  al  numero  massimo  degli
assistiti e delle  ore  di  servizio  ambulatoriale  potranno  essere
autorizzate in relazione a particolari situazioni  locali  e  per  un
tempo determinato dalle Regioni, previa domanda  motivata  all'Unita'
sanitaria locale; 
  6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta
o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con  case  di  cura
private e industrie  farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene  al
rapporto di lavoro si applicano  le  norme  previste  dal  precedente
punto 4); 
  7) la differenziazione del trattamento economico  a  seconda  della
quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione  alle  funzioni
esercitate nei settori  della  prevenzione,  cura  e  riabilitazione.
Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per  i
medici generici e per i pediatri di libera  scelta,  da  un  compenso
globale annuo per  assistito;  e,  per  gli  specialisti  e  generici
ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle  ore  di  lavoro
prestato negli ambulatori pubblici  e  al  tipo  e  al  numero  delle
prestazioni effettuate presso gli ambulatori  convenzionati  esterni.
Per  i  pediatri  di   libera   scelta   potranno   essere   previste
nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 
  8) le forme di controllo sull'attivita' dei  medici  convenzionati,
nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici  degli  obblighi
derivanti dalla convenzione, le  conseguenti  sanzioni,  compresa  la
risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro
irrogazione, salvaguardando il principio  della  contestazione  degli
addebiti e fissando la composizione  di  commissioni  paritetiche  di
disciplina; 
  9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in
zone particolarmente disagiate, anche allo scopo  di  realizzare  una
migliore distribuzione territoriale dei medici; 
  10)  le  modalita'  per  assicurare  l'aggiornamento   obbligatorio
professionale dei medici convenzionati; 
  11) le modalita'  per  assicurare  la  continuita'  dell'assistenza
anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 
  12) le forme di collaborazione fra i medici, il  lavoro  medico  di
gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione  dei
medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 
  13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro  competenza,
alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. 
  I criteri di cui al comma precedente,  in  quanto  applicabili,  si
estendono alle convenzioni con le  altre  categorie  non  mediche  di
operatori professionali, da stipularsi con le  modalita'  di  cui  al
primo e secondo comma del presente articolo. 
  Gli  stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si  estendono,
altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e  di
riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti  o  istituti  privati
convenzionati con la regione. 
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
convenzioni da stipulare da parte delle Unita' sanitarie  locali  con
tutte le farmacie di cui all'art. 28. 
  E'  nullo  qualsiasi  atto,  anche  avente  carattere  integrativo,
stipulato  con  organizzazioni  professionali  o  sindacali  per   la
disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi
di gestione delle unita' sanitarie locali  di  stipulare  convenzioni
con ordini religiosi per l'espletamento di servizi  nelle  rispettive
strutture. 
  E' altresi' nulla qualsiasi convenzione  con  singoli  appartenenti
alle categorie di cui al presente  articolo.  Gli  atti  adottati  in
contrasto  con  la  presente  norma  comportano  la   responsabilita'
personale degli amministratori. 
 
Note al "Preambolo" dell'accordo: 
  - Il testo dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il
seguente: 
  "Art. 47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed  economico
del personale delle unita' sanitarie locali  e'  disciplinato,  salvo
quanto  previsto  espressamente  dal  presente  articolo,  secondo  i
principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego. 
  In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo  13,
la gestione  amministrativa  del  personale  delle  unita'  sanitarie
locali e' demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il
suddetto  personale   dipendente   sotto   il   profilo   funzionale,
disciplinare e retributivo. 
  Il Governo e' delegato ad emanare, entro  il  30  giugno  1979,  su
proposta del Presidente del Consiglio, di  concerto  con  i  Ministri
della  sanita',  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,   previa
consultazione   delle   associazioni   sindacali   delle    categorie
interessate, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria  per
disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo  comma  del  presente
articolo, lo stato giuridico del  personale  delle  unita'  sanitarie
locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    1) assicurare un unico ordinamento  del  personale  in  tutto  il
territorio nazionale; 
    2) disciplinare i ruoli del personale  sanitario,  professionale,
tecnico ed amministrativo; 
    3)  definire  le  tabelle  di  equiparazione  per  il   personale
proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui  funzioni  sono
trasferite  ai  comuni  per  essere  esercitate  mediante  le  unita'
sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di  previdenza
e di quiescenza, compresi gli eventuali  trattamenti  integrativi  di
cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
    4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio  della
libera attivita' professionale per i medici e  veterinari  dipendenti
dalle unita' sanitarie locali,  degli  istituti  universitari  e  dei
policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero  e
cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale  sono  stabiliti  le
modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'; 
    5) prevedere misure rivolte a  favorire,  particolarmente  per  i
medici a  tempo  pieno,  l'esercizio  delle  attivita'  didattiche  e
scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per  ragioni  di
aggiornamento tecnico scientifico; 
    6)  fissare  le  modalita'   per   l'aggiornamento   obbligatorio
professionale del personale; 
    7) prevedere disposizioni per  rendere  omogeneo  il  trattamento
economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi  aventi
carattere economico del personale  sanitario  universitario  operante
nelle strutture convenzionate con quelli del personale  delle  unita'
sanitarie locali. 
  Ai fini di una efficace organizzazione  dei  servizi  delle  unita'
sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre
a demandare alla regione il potere  di  emanare  norme  per  la  loro
attuazione  ai  sensi  dell'articolo   117,   ultimo   comma,   della
Costituzione, dovranno prevedere: 
    1) criteri generali per l'istituzione e la gestione da  parte  di
ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del Servizio
sanitario nazionale addetto  ai  presidi,  servizi  ed  uffici  delle
unita' sanitarie locali. Il personale in servizio  presso  le  unita'
sanitarie locali sara' collocato nei  diversi  ruoli  in  rapporto  a
titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'. Tali
ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle  promozioni
e dei concorsi; 
    2)  criteri  generali  per  i  comandi  o  per  i   trasferimenti
nell'ambito del territorio regionale; 
    3) criteri generali per la regolamentazione, in sede  di  accordo
nazionale unico, della mobilita' del personale; 
    4) disposizione per disciplinare i concorsi pubblici, che  devono
essere banditi dalla regione  su  richiesta  delle  unita'  sanitarie
locali, e per l'efficacia delle graduatorie da  utilizzare  anche  ai
fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso; 
    5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito  delle  singole
unita'  sanitarie  locali  l'assunzione   avviene   nella   qualifica
funzionale e non nel posto. 
  I decreti delegati di cui al  terzo  comma  del  presente  articolo
prevedono altresi' norme riguardanti: 
    a) i criteri per  la  valutazione,  anche  ai  fini  di  pubblici
concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno  svolto  la
loro  attivita'  o  nelle  strutture  sanitarie  degli  enti  di  cui
all'articolo 41 o in quelle convenzionate a  norma  dell'articolo  43
fatti salvi i  diritti  acquisiti  ai  sensi  dell'articolo  129  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969; 
    b) la quota massima dei posti  vacanti  che  le  regioni  possono
riservare, per un  tempo  determinato,  a  personale  in  servizio  a
rapporto di impiego continuativo presso strutture  convenzionate  che
cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed  i  criteri
per i relativi concorsi; 
    e) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali
di cui al n. 1) del precedente comma previo concorso, riservato,  del
personale  non  di  ruolo   addetto   esclusivamente   e,   in   modo
continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno
1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in  vigore  della  presente
legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi  e  istituzioni
ospedaliere pubbliche. 
  Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio  programma
di attivita' e  in  relazione  a  comprovate  ed  effettive  esigenze
assistenziali didattiche e di ricerca,  previa  autorizzazione  della
Regione, individuano le strutture, le  divisioni  ed  i  servizi  cui
devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche  in
carenza  della  specifica  richiesta  degli  interessati,  a  singoli
sanitari  delle  predette  strutture,   divisioni   e   servizi,   la
prestazione del servizio a tempo pieno. 
  In riferimento al comma precedente, i relativi  bandi  di  concorso
per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno. 
  Il trattamento economico e  gli  istituti  normativi  di  carattere
economico  del  rapporto  d'impiego  di  tutto  il   personale   sono
disciplinati mediante accordo nazionale unico, di  durata  triennale,
stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI) e  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative in campo nazionale delle  categorie  interessate.  La
delegazione del Governo, delle regioni e  dell'ANCI  per  la  stipula
degli  accordi  anzidetti  e'  costituita  rispettivamente:   da   un
rappresentante della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  dai
Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale  e  del
tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle  regioni  attraverso
la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della  legge  16
maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. 
  L'accordo nazionale di cui al comma precedente  e'  reso  esecutivo
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei Ministri.  I  competenti  organi  locali
adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto
i necessari e dovuti atti deliberativi. 
  E' fatto divieto di concedere al personale delle  unita'  sanitarie
locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi  genere  e  natura
che  modifichino  direttamente  o   indirettamente   il   trattamento
economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo
di garantire la parificazione delle lingue  italiana  e  tedesca  nel
servizio sanitario, e' fatta salva  l'indennita'  di  bilinguismo  in
provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la  presente
norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale
degli amministratori. 
  Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le  unita'
sanitarie    locali    per    prestazioni    professionali     presso
l'organizzazione sanitaria militare  da  parte  del  personale  delle
unita' sanitarie locali nei  limiti  di  orario  previsto  per  detto
personale". 
  - Per il testo dell'art. 48 della legge n.  833/1978,  V.  nota  al
dispositivo del decreto. 
 
Nota all'art. 1, comma 5: 
    Il testo dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 23 ottobre
1985, n. 595, e' il seguente: 
    "Art. 9 (Piani sanitari delle regioni e delle province autonome).
- Nel quadro degli interventi diretti in via prioritaria al 
perseguimento 
    degli obiettivi di cui all'art. 2, tenuti presenti  le  direttive
ed i parametri tendenziali di organizzazione  generale  definiti  nel
piano sanitario nazionale, i piani sanitari  delle  regioni  e  delle
province autonome per il triennio 1986-88 devono comunque  prevedere:
a) (Omissis); b) (Omissis); c) (Omissis), 
    d) la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attivita'
professionali convenzionale: 
      1) per la medicina di base, per la pediatria di libera  scelta,
per la guardia medica territoriale, con indicazioni espresse  per  le
zone disagiate e carenti; 
      2) per i servizi  specialistici  nei  poliambulatori  intra  ed
extraospedalieri, prevedendone il necessario coordinamento; 
      3) "per le attivita' specialistiche  presso  strutture  private
convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno
utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con  queste  ultime
al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni
specialistiche da parte del cittadino entro il termine massimo di tre
giorni dalla richiesta all'unita' sanitaria locale competente, tenuto
conto anche dell'esigenza della continuita'  diagnostico-terapeutica.
Le indicazioni di cui sopra sono attuate in  sede  di  rinnovo  delle
convenzioni".