(Accordo - art. 11)
                              Art. 11. 
           Conferimento degli incarichi - Aumenti d'orario 
 
  Premesso che le ore di attivita' che risultano vacanti a  qualsiasi
titolo sono ricoperte o attraverso  conferimento  di  incarico  nella
stessa branca o attraverso  riconversione  in  branche  diverse,  per
l'attribuzione  degli  aumenti  di  orario,  dei   turni   di   nuova
istituzione  e  di  turni  vacanti,  verranno  adottate  le  seguenti
procedure. 
  I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi
turni, per l'ampliamento di quelli in atto  e  per  la  copertura  di
turni vacanti, vengono comunicati entro trenta  giorni  all'assessore
regionale alla  sanita'  o  al  suo  delegato  quale  presidente  del
comitato  di  cui  all'art.  13,  il   quale   provvede   alla   loro
pubblicazione in apposito albo per gli ultimi quindici giorni di ogni
trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre. 
  I sindacati firmatari del presente accordo provvederanno  a  tenere
in visione per  gli  interessati  presso  le  proprie  sedi  i  turni
disponibili. 
  Gli  specialisti  aspiranti  all'incarico,  entro  il  quindicesimo
giorno del mese  successivo  a  quello  della  pubblicazione,  devono
comunicare  con  lettera  raccomandata,  la  propria   disponibilita'
all'assessore  regionale  alla  sanita'  o  al  suo  delegato,  nella
qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, il  quale  su
proposta del comitato  stesso  individua,  entro  i  quindici  giorni
successivi alla  scadenza  del  termine  predetto  sulla  base  delle
disponibilita' pervenute, l'avente diritto secondo il seguente ordine
di priorita': 
    1)  specialista   che   nella   specialita'   esercitata   svolga
esclusivamente attivita' ambulatoriale,  regolamentata  dal  presente
accordo, documentata dal foglio notizie; 
    2) specialista che  nella  specialita'  esercitata  svolga  altra
attivita' con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di
dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile  a  rinunciare  al
rapporto convenzionale o a quello di dipendenza  e,  in  quest'ultimo
caso, non divenga titolare di diritto a pensione diretta  in  seguito
alla rinuncia; 
    3)  specialista  che  svolga  altre  attivita'  con  rapporto  di
dipendenza, il quale si sia dichiarato  disponibile  a  rinunciare  a
tale rapporto e divenga titolare di diritto  a  pensione  diretta  in
seguito alla rinuncia; 
    4) specialista titolare  di  incarichi  in  branche  diverse  che
richieda di concentrare in una sola branca il numero  complessivo  di
ore di incarico; 
    5)  specialista  in  atto  titolare  di  incarico  che   per   lo
svolgimento di altre  attivita'  sia  soggetto  alle  limitazioni  di
orario; 
    6)   medico   generico   ambulatoriale,   di   cui    all'annessa
"Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti  alla  medicina
generale ambulatoriale" oppure medico titolare di  incarico  a  tempo
indeterminato ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 16 ottobre 1984, n. 886 in  servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  accordo,  che  faccia  richiesta  all'assessore
regionale alla  sanita'  o  al  suo  delegato  quale  presidente  del
comitato di cui all'art. 13 per ottenere  un  incarico  specialistico
nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione per
un numero di ore pari a quello dell'incarico di cui e' titolare. 
  Il medico incaricato ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  886/84  decade  da   tale   incarico   all'atto   del
conferimento  dell'incarico  di  specialista,  anche  nel  caso   che
quest'ultimo comporti un orario di attivita' settimanale inferiore  a
quello dell'incarico gia' detenuto. 
  E' invece consentito al medico generico ambulatoriale di  mantenere
l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi  fino  a  quando
l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di  attivita'
che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio; 
  7) specialista titolare di incarico in  altro  ambito  territoriale
zonale,  definito  ai  sensi  dell'art.  13  che   faccia   richiesta
all'assessore  regionale  alla  sanita'  o  al  suo  delegato   quale
presidente del comitato di cui all'art. 13 di essere  trasferito  nel
territorio  in  cui  si  e'  determinata  la   disponibilita'.   Tale
specialista,  ove  riceva  l'incarico  deve  trasferire  la   propria
residenza nel comune nel cui ambito e' sito il presidio ambulatoriale
e deve eventualmente iscriversi all'albo  professionale  della  nuova
provincia. Non e' ammesso il  trasferimento  ai  sensi  del  presente
punto 7) prima che siano trascorsi  diciotto  mesi  dall'attribuzione
dell'incarico nell'ambito di provenienza. 
  Ai fini delle procedure di cui ai punti da 1)  a  7),  e  per  ogni
singolo punto, l'anzianita' di servizio ambulatoriale o di  attivita'
riconosciuta equivalente in virtu' di precedenti accordi  costituisce
titolo di precedenza a parita' di condizione. 
  Lo  specialista  in  posizione   di   priorita'   verra'   invitato
dall'assessore regionale  alla  sanita'  o  dal  suo  delegato  quale
presidente del comitato di cui all'art. 13  a  compilare  domanda  di
conferimento  da  inoltrare  entro  quindici   giorni   alla   U.S.L.
competente, per la formalizzazione dell'incarico, che dovra' avvenire
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. 
  Esperita inutilmente  la  procedura  innanzi  prevista,  l'incarico
viene conferito allo specialista individuato dall'assessore regionale
alla sanita' o dal suo delegato quale presidente del comitato di  cui
all'art. 13 in base alla graduatoria  riferita  all'anno  in  cui  ha
inizio la procedura  di  pubblicazione  della  vacanza  dell'incarico
stesso. 
  In attesa  del  conferimento  dell'incarico  secondo  le  procedure
suindicate la U.S.L.  puo'  conferire  incarichi  provvisori  secondo
l'ordine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di
altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. 
  L'incarico provvisorio non puo' avere durata superiore a tre mesi e
cessa in ogni case con la nomina del titolare. 
  Allo specialista incaricato in via provvisoria,  spetta  lo  stesso
trattamento previsto dall'art. 26 per i  sostituti  non  titolari  di
incarico. 
  Lo specialista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi  del
presente accordo in una sola branca e all'interno di un  solo  ambito
zonale definito ai sensi dell'art. 13. 
 
Nota all'art. 11, comma 5: 
  Il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 886,
reca: "Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici addetti all'attivita'  della  medicina  dei
servizi".