Art. 11. Conferimento degli incarichi - Aumenti d'orario Premesso che le ore di attivita' che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione degli aumenti di orario, dei turni di nuova istituzione e di turni vacanti, verranno adottate le seguenti procedure. I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo per gli ultimi quindici giorni di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre. I sindacati firmatari del presente accordo provvederanno a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del comitato stesso individua, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilita' pervenute, l'avente diritto secondo il seguente ordine di priorita': 1) specialista che nella specialita' esercitata svolga esclusivamente attivita' ambulatoriale, regolamentata dal presente accordo, documentata dal foglio notizie; 2) specialista che nella specialita' esercitata svolga altra attivita' con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza e, in quest'ultimo caso, non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia; 3) specialista che svolga altre attivita' con rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare a tale rapporto e divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia; 4) specialista titolare di incarichi in branche diverse che richieda di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico; 5) specialista in atto titolare di incarico che per lo svolgimento di altre attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario; 6) medico generico ambulatoriale, di cui all'annessa "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale" oppure medico titolare di incarico a tempo indeterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1984, n. 886 in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore pari a quello dell'incarico di cui e' titolare. Il medico incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 886/84 decade da tale incarico all'atto del conferimento dell'incarico di specialista, anche nel caso che quest'ultimo comporti un orario di attivita' settimanale inferiore a quello dell'incarico gia' detenuto. E' invece consentito al medico generico ambulatoriale di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio; 7) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art. 13 che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'. Tale specialista, ove riceva l'incarico deve trasferire la propria residenza nel comune nel cui ambito e' sito il presidio ambulatoriale e deve eventualmente iscriversi all'albo professionale della nuova provincia. Non e' ammesso il trasferimento ai sensi del presente punto 7) prima che siano trascorsi diciotto mesi dall'attribuzione dell'incarico nell'ambito di provenienza. Ai fini delle procedure di cui ai punti da 1) a 7), e per ogni singolo punto, l'anzianita' di servizio ambulatoriale o di attivita' riconosciuta equivalente in virtu' di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parita' di condizione. Lo specialista in posizione di priorita' verra' invitato dall'assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 a compilare domanda di conferimento da inoltrare entro quindici giorni alla U.S.L. competente, per la formalizzazione dell'incarico, che dovra' avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico viene conferito allo specialista individuato dall'assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 in base alla graduatoria riferita all'anno in cui ha inizio la procedura di pubblicazione della vacanza dell'incarico stesso. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la U.S.L. puo' conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio non puo' avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni case con la nomina del titolare. Allo specialista incaricato in via provvisoria, spetta lo stesso trattamento previsto dall'art. 26 per i sostituti non titolari di incarico. Lo specialista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca e all'interno di un solo ambito zonale definito ai sensi dell'art. 13. Nota all'art. 11, comma 5: Il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 886, reca: "Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti all'attivita' della medicina dei servizi".