(Accordo - art. 13)
                              Art. 13. 
                     Comitato consultivo zonale 
 
  In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o  piu'  UU.SS.LL.,
definito  con  provvedimento  della  giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore alla sanita', d'intesa con i sindacati  firmatari  del
presente accordo e con l'ANCI regionale, e'  costituito  un  comitato
consultivo zonale. 
  Lo stesso provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il comitato
ha sede, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, d'intesa
con le UU.SS.LL. interessate. 
  Le regioni attuano, d'intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i sindacati
firmatari, forme di coordinamento tra le varie UU.SS.LL.  allo  scopo
di assicurare la corretta corresponsione  nei  confronti  dei  medici
ambulatoriali di tutto quanto ad essi spetta sul piano  economico  ai
sensi del presente accordo. 
  Il comitato e' composto da: 
    l'assessore regionale alla sanita', o da un suo delegato, che  ne
assume la presidenza; 
    tre rappresentanti delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale;
    quattro rappresentanti dei medici  specialisti  ambulatoriali  di
    cui al presente accordo; tali rappresentanti sono  eletti  tra  i
    medici    specialisti    ambulatoriali    operanti    nell'ambito
    territoriale, come precisato al comma 1  del  presente  articolo,
    con il sistema previsto per le elezioni  dei  consigli  direttivi
    degli  ordini  dei  medici,  escluso  il  quorum  ai  fini  della
    validita' delle elezioni. 
  Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura
dell'ordine dei medici avvalendosi della collaborazione dei sindacati
firmatari che ne assumono anche l'onere economico. 
  Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati e  eletti,  con
le  stesse   modalita'   altrettanti   membri   supplenti   i   quali
subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. 
  Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale,
promosso dall'assessore regionale  alla  sanita',  che  procede  alla
nomina dei componenti. 
  Il comitato svolge compiti di iniziativa e  proposta  ed  emette  i
pareri indicati nel presente accordo  per  la  corretta  ed  uniforme
applicazione dell'accordo da parte delle UU.SS.LL. in materia di: 
  1) formazione delle graduatorie; 
  2)  tenuta  ed  aggiornamento  di  un  apposito   schedario   degli
specialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con  l'indicazione
dei giorni e dell'orario di attivita' in ciascun presidio, delle date
di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari,  nonche'  di
ogni altra attivita' sanitaria prevista dal presente accordo ai  fini
della determinazione dei massimali orari di cui agli articoli 4 e  5,
del sopravvenire dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 3; 
  3) indicazione, alla U.S.L.  che  deve  conferire  l'incarico,  del
nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario,  a
ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione; 
  4)  evidenziazione   ed   aggiornamento   delle   posizioni   degli
specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini: 
    a) dell'accertamento, sulla scorta  dei  fogli-notizie  compilati
annualmente  dagli  interessati,  delle  incompatibilita'   e   delle
limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche'  del  possesso  dei
titoli  e   requisiti   previsti   dalle   stesse;   verifica   della
certificazione di non incompatibilita'  con  gli  orari  di  servizio
rilasciata dalle istituzioni  pubbliche  e  private,  presso  cui  il
sanitario presta servizio in qualita' di dipendente,  al  momento  in
cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo
incarico o deve  essere  dato  un  aumento  di  orario  di  attivita'
dell'incarico in atto svolto; 
    b) della formulazione alle UU.SS.LL., sulla  base  delle  domande
ricevute,   delle   proposte   di   trasferimento   o   accentramento
dell'incarico  in  una  sede  piu'  vicina   alla   residenza   dello
specialista anche nell'ambito dello stesso comune; 
    5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli
informativi  annuali  da  compilarsi  da  parte   degli   specialisti
incaricati; 
    6) procedure di cui degli articoli 6 e 7. 
  Il comitato svolge,altresi', funzioni consultive in favore 
dell'assessore regionale alla sanita' o delle singole UU.SS.LL. 
  Il comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese  ed
in tutti i casi richiesti da una delle parti. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  indicato
dalla U.S.L. sede del comitato. 
  La regione, d'intesa con la U.S.L., destina i mezzi, i locali ed il
personale  necessari  per  lo  svolgimento   dei   compiti   gravanti
sull'assessore  regionale  alla  sanita',  o  suo   delegato,   quale
presidente del comitato zonale e per consentire  al  comitato  stesso
l'espletamento di tutti i compiti e  le  funzioni  attribuitigli  dal
presente accordo;  l'assessore  regionale  alla  sanita',  o  il  suo
delegato, quale presidente del comitato zonale,  individua,  inoltre,
presso i locali di cui sopra l'albo per le affissioni e  dispone  per
l'attivazione di apposito  protocollo  di  ricevimento  e  spedizione
della corrispondenza con i medici e con le UU.SS.LL.