(Accordo - art. 14)
                              Art. 14. 
                    Comitato consultivo regionale 
 
  In   ciascuna   regione    e'    istituito,    con    provvedimento
dell'amministrazione regionale, un comitato consultivo composto da: 
    l'assessore regionale alla sanita'  o  un  suo  delegato  che  ne
assume la presidenza; 
    tre  membri  rappresentanti  delle  UU.SS.LL.   su   designazione
dell'ANCI regionale; 
    quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui  al
presente accordo;  tali  rappresentanti  sono  eletti  tra  i  medici
specialisti  ambulatoriali  operanti  nell'ambito  regionale  con  il
sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli  ordini
dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 
  Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura
della federazione regionale  degli  ordini  dei  medici,  avvalendosi
della collaborazione dei sindacati firmatari, che ne  assumono  anche
l'onere economico. 
  Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con  le
stesse modalita' altrettanti membri supplenti i  quali  subentreranno
in caso di assenza di uno o piu' titolari. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  indicato
dall'amministrazione regionale. 
  La sede del comitato e' indicata dall'amministrazione regionale. 
  La regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari  per
lo svolgimento dei compiti  gravanti  sull'assessore  regionale  alla
sanita', o suo delegato, quale presidente del  comitato  regionale  e
per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e
le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale
alla sanita', o  il  suo  delegato,  quale  presidente  del  comitato
regionale  dispone  per  l'attivazione  di  apposito  protocollo   di
ricevimento e spedizione della corrispondenza con i  medici,  con  le
UU.SS.LL. e con i comitati zonali. 
  Il comitato  formula  proposte  ed  esprime  pareri  in  ordine  ai
provvedimenti di competenza regionale, inerenti all'applicazione  del
presente accordo, all'attuazione  nell'ambito  del  territorio  della
regione dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per
i medici specialisti ambulatoriali, al trasferimento di cui  all'art.
6, comma 10, all'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 1 e svolge ogni
altro compito assegnatogli dal presente accordo. 
  La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi 
uniformi per l'applicazione dell'accordo. 
Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.