Art. 14. Comitato consultivo regionale In ciascuna regione e' istituito, con provvedimento dell'amministrazione regionale, un comitato consultivo composto da: l'assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assume la presidenza; tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale. La sede del comitato e' indicata dall'amministrazione regionale. La regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del comitato regionale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i comitati zonali. Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, inerenti all'applicazione del presente accordo, all'attuazione nell'ambito del territorio della regione dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali, al trasferimento di cui all'art. 6, comma 10, all'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 1 e svolge ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo. La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.