(Accordo - art. 16)
                              Art. 16. 
                 Commissione regionale di disciplina 
 
  E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione  regionale  su
proposta dell'assessore alla sanita', una  commissione  regionale  di
disciplina composta da: 
    tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle  UU.SS.LL.
designati dall'ANCI regionale; 
    un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha  proceduto
al deferimento; 
    un esperto nominato dalla federazione regionale degli ordini  dei
medici su designazione dei sindacati firmatari del presente accordo; 
    quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui  al
presente accordo;  tali  rappresentanti  sono  eletti  tra  i  medici
specialisti  ambulatoriali  operanti  nell'ambito  regionale  con  il
sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli  ordini
dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 
  La presidenza e'  assunta  da  uno  dei  membri  medici  eletti  in
rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  indicato
dall'amministrazione regionale. La sede e' presso l'ordine dei medici
del capoluogo di regione. 
  La commissione disciplinare e' competente  ad  esaminare  casi  dei
medici deferiti  per  infrazione  degli  obblighi  o  dei  doveri  di
comportamento  professionale  derivanti  dall'accordo,  iniziando  la
procedura entro trenta  giorni  dal  deferimento  e  ad  adottare  le
conseguenti decisioni. 
  Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed  e'
garantita la possibilita'  di  produrre  le  proprie  controdeduzioni
entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito
di persona ove lo richieda. 
  La commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza
dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se  adottate  dalla
maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il  voto
del presidente. 
  Gli esperti partecipano alle sedute della commissione senza diritto
di voto. 
  La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione  di
uno dei provvedimenti che seguono: 
    richiamo: trasgressione ed  inosservanza  degli  obblighi  e  dei
compiti previsti dagli articoli 8 e 9 dell'accordo; 
    diffida: violazione dei  doveri  di  comportamento  professionale
derivanti dall'accordo; 
    sospensione del rapporto per la durata non superiore ai due anni;
    recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo o di diffida; 
    gravi  infrazioni  finalizzate   all'acquisizione   di   vantaggi
personali; 
    mancata   effettuazione   della    prestazione    richiesta    ed
oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; 
    omissione  di  segnalazione   del   sussistere   di   circostanze
comportanti incompatibilita',  ai  sensi  dell'art.  3  dell'accordo;
revoca: 
    recidiva specifica di infrazioni  che  hanno  gia'  portato  alla
sospensione del rapporto; 
    instaurazione   di   procedimento    penale    per    infrazioni,
configuratesi come reati, per le  quali  la  U.S.L.  abbia  accertato
gravissime responsabilita'. 
  La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e  per  mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha
proceduto  al  deferimento,  per  l'adozione  del  provvedimento,  da
notificare all'interessato e da comunicare all'ordine dei  medici  di
competenza e all'assessore regionale alla  Sanita'  o  suo  delegato,
quale presidente del comitato ex art. 13, che ne dara'  notizia  alle
altre UU.SS.LL. cointeressate per  l'adozione  dei  provvedimenti  di
competenza.