Art. 16. Commissione regionale di disciplina E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da: tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale; un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento; un esperto nominato dalla federazione regionale degli ordini dei medici su designazione dei sindacati firmatari del presente accordo; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. La presidenza e' assunta da uno dei membri medici eletti in rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale. La sede e' presso l'ordine dei medici del capoluogo di regione. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda. La commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Gli esperti partecipano alle sedute della commissione senza diritto di voto. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: richiamo: trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 dell'accordo; diffida: violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo; sospensione del rapporto per la durata non superiore ai due anni; recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo o di diffida; gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 3 dell'accordo; revoca: recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilita'. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine dei medici di competenza e all'assessore regionale alla Sanita' o suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13, che ne dara' notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.