Art. 17. Consultazione tra le parti Su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attivita' ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attivita' ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.