(Accordo - art. 17)
                              Art. 17. 
                     Consultazione tra le parti 
 
  Su richiesta di una  delle  parti  saranno  effettuati  incontri  a
livello di U.S.L., con la eventuale  partecipazione  anche  di  altre
categorie   dei   medici   impegnati   nell'area   delle    attivita'
ambulatoriali extra-degenza,  per  lo  scambio  di  informazioni  sul
funzionamento dell'attivita' ambulatoriale e per la  formulazione  di
proposte  idonee  a  rimuovere  eventuali  disfunzioni  concordemente
rilevate.