(Accordo - art. 19)
                              Art. 19. 
         Copertura degli incarichi in situazione di carenza 
 
  Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui agli articoli 11  e
12, risulti impossibile procedere alla copertura dei nuovi turni, dei
turni vacanti o  del  maggior  orario  disponibile  per  mancanza  di
specialisti disposti ad accettare l'incarico l'U.S.L. puo'  assegnare
l'incarico ad un  sanitario  comunque  disponibile,  purche'  sia  in
possesso di  titolo  idoneo  ai  sensi  dell'allegato  A,  non  abbia
superato il limite di eta' di 65 anni e non  versi  in  posizione  di
incompatibilita', dandone comunicazione all'assessore regionale  alla
sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del  comitato
di cui all'art. 13. 
  L'incarico si intende attribuito per un periodo  di  tre  mesi,  al
termine dei quali verra' rinnovata la procedura prevista dall'art. 11
e successivamente quella prevista dal presente articolo. 
  Anche nel caso in cui  l'incarico  venisse  rinnovato  allo  stesso
specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito  a
titolo precario. 
  Al medico incaricato  ai  sensi  del  presente  articolo  oltre  al
trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto  l'indennita'  di
rischio, le quote di caro vita e il rimborso delle spese di  accesso,
se dovuti ai sensi del presente accordo.