Art. 19. Copertura degli incarichi in situazione di carenza Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui agli articoli 11 e 12, risulti impossibile procedere alla copertura dei nuovi turni, dei turni vacanti o del maggior orario disponibile per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico l'U.S.L. puo' assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purche' sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, non abbia superato il limite di eta' di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilita', dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13. L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali verra' rinnovata la procedura prevista dall'art. 11 e successivamente quella prevista dal presente articolo. Anche nel caso in cui l'incarico venisse rinnovato allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario. Al medico incaricato ai sensi del presente articolo oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennita' di rischio, le quote di caro vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente accordo.