(Accordo - art. 20)
                              Art. 20. 
         Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente 
 
  Le regioni, annualmente d'intesa con gli  ordini  dei  medici  e  i
sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi  prioritari  per
la   formazione    permanente    obbligatoria    degli    specialisti
ambulatoriali,    anche    in    relazione     all'attuazione     dei
progetti-obiettivo.  Le  attivita'  di  aggiornamento   professionale
obbligatorio si svolgono presso i presidi  sanitari  delle  UU.SS.LL.
utilizzando appropriati metodi pedagogici e  personale  appositamente
addestrato (animatori di formazione permanente). 
  Stabilite  a  livello  regionale  le  linee  di   coordinamento   e
indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della
strutturazione temporale degli stessi e quella  economico-gestionale,
le  UU.SS.LL.  provvedono  all'attuazione  dei  corsi.   I   comitati
consultivi  di  cui  all'art.  14  esprimono  parere  sui   programmi
applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio saranno scelti in
modo da rispondere ai  bisogni  organizzativi  del  servizio  e  allo
accrescimento culturale del medico anche in relazione alla evoluzione
della patologia. Gli oneri per tali corsi sono a carico del  Servizio
sanitario nazionale. 
  I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo: 
    lo svolgimento preferenziale  secondo  la  metodologia  didattica
dell'apprendimento attivo per obiettivi; la partecipazione a  piccoli
gruppi; 
    appropriate modalita' che consentano la valutazione formativa del
corso da parte dei partecipanti. 
  I corsi,  fatta  salva  una  diversa  determinazione  concordata  a
livello regionale, si svolgeranno per almeno 32 ore annue. In caso di
svolgimento coincidente con i turni di  servizio,  i  partecipanti  -
hanno diritto a un corrispondente permesso  retribuito  con  onere  a
carico della U.S.L. 
  Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario  di  incarico,
allo specialista compete per tutta la durata del  corso  il  compenso
orario di cui all'art. 33, primo comma,  maggiorato  degli  eventuali
incrementi periodici di anzianita'. 
  Con accordi a livello regionale tra  la  regione,  gli  ordini  dei
medici  e  i  sindacati  firmatari  saranno  prese   iniziative   per
l'attuazione di corsi di addestramento  appositamente  dedicati  agli
animatori della formazione permanente,  da  individuarsi  tra  medici
gia' titolari di incarico nella branca interessata. 
  Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato
a livello regionale. 
  Detta  attivita'  non  comporta  riduzione  del  massimale   orario
settimanale. 
  A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo
regionale. 
  E' in  facolta'  della  regione  riconoscere  come  utili  ai  fini
dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo  i  corsi
di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico, dai
sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi  agli
specialisti spetta lo stesso trattamento di cui  ai  commi  quarto  e
quinto che precedono.