Art. 20. Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente Le regioni, annualmente d'intesa con gli ordini dei medici e i sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo. Le attivita' di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono presso i presidi sanitari delle UU.SS.LL. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente). Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi. I comitati consultivi di cui all'art. 14 esprimono parere sui programmi applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio saranno scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e allo accrescimento culturale del medico anche in relazione alla evoluzione della patologia. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo: lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento attivo per obiettivi; la partecipazione a piccoli gruppi; appropriate modalita' che consentano la valutazione formativa del corso da parte dei partecipanti. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti - hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della U.S.L. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete per tutta la durata del corso il compenso orario di cui all'art. 33, primo comma, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita'. Con accordi a livello regionale tra la regione, gli ordini dei medici e i sindacati firmatari saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di addestramento appositamente dedicati agli animatori della formazione permanente, da individuarsi tra medici gia' titolari di incarico nella branca interessata. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. Detta attivita' non comporta riduzione del massimale orario settimanale. A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo regionale. E' in facolta' della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi agli specialisti spetta lo stesso trattamento di cui ai commi quarto e quinto che precedono.