(Accordo - art. 21)
                              Art. 21. 
       Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 
 
  L'U.S.L.,  d'intesa  con  i  sindacati   firmatari,   provvede   ad
assicurare gli specialisti  comunque  operanti  negli  ambulatori  in
diretta gestione contro  i  danni  da  responsabilita'  professionale
verso terzi e contro gli infortuni subiti  a  causa  e  in  occasione
dell'attivita' professionale  ai  sensi  del  presente  accordo,  ivi
compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in  occasione
dell'accesso dalla e  per  la  sede  dell'ambulatorio  sempreche'  il
servizio sia prestato in  comune  diverso  da  quello  di  residenza,
nonche' in  occasione  delle  consulenze  effettuate  fuori  sede  su
richiesta delle U.S.L. 
  Le relative polizze saranno portate  a  conoscenza,  dei  sindacati
firmatari  entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione  del  decreto   del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. 
  I medici che ai sensi  e  nei  modi  di  cui  all'art.  32  vengono
individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono  assicurati
obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L. 
  Del pari e' assicurato presso l'INAIL il personale  medico  che  fa
uso di macchine o apparecchi elettrici.