Art. 21. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione delle consulenze effettuate fuori sede su richiesta delle U.S.L. Le relative polizze saranno portate a conoscenza, dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 32 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L. Del pari e' assicurato presso l'INAIL il personale medico che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.